Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME
NOME NOME a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che, in materia di sottoposizione a regime detentivo differenziato, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segn dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l’interNOME o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Roma per violazione di legge;
che la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge compo che il controllo demandato al giudizio di legittimità riguardi l’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, ch priva il provvedimento impugNOME dei requisiti prescritti dall’art. 41-bis, comma 2 -sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a tenore del quale il Tribunale sorveglianza, sul reclamo del detenuto, decide «in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presuppost l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispe alle esigenze di cui al comma 2 »;
che, in questo contesto, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/200 Pellegrino, Rv. 224611), comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito;
che a tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che giustificano la decisione relativa al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628);
che deve, invece, escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti relativ al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che non possono trovare ingresso in questa sede, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 d
27/01/2016, Bonura, Rv. 266620; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303);
che tali parametri sono stati ribaditi da questa Corte, che, con specifico riferimento alla proroga del regime detentivo speciale in esame, ha affermato il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41-bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; in senso sostanzialmente conforme, cfr. anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495);
che nello stesso solco si inseriscono le più recenti pronunzie che hanno chiarito che «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condanNOME di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un “clan” camorristico ancora attivo e operativo nell’ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l’esponente di vertice)» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912);
che, in coerenza con tale indirizzo, è stato affermato che «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condanNOME dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483);
che comunemente ricevuto è, ancora, l’orientamento secondo cui «L’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica
l’individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravv carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il me trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non megli precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 3233 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720);
che, vagliata in questa cornice, la valutazione della posizione di NOME COGNOMECOGNOME che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto alla luce delle note informative trasmesse dagli organi a ciò deputati ed in vis dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la proroga della s sottoposizione al regime detentivo speciale, appare ineccepibile;
che il Tribunale di sorveglianza si è, infatti, soffermato sulla a operatività – attestata dagli esiti del processo c.d. «RAGIONE_SOCIALE» e d investigazioni eseguite negli anni successivi e sino al 2022 – della associazi mafiosa di appartenenza, l’omonimo dan COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME territorio di Palmi e, in passato, alleata con la cosca RAGIONE_SOCIALE nella cruenta contrapposizione con qu COGNOME, nonché sul ruolo direttivo ricoperto, in seno ad ess quantomeno sino al 2013, da NOME COGNOME COGNOME COGNOME anche in costanza di detenzione;
che il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, sottolineato che COGNOME non mostrato segno alcuno di ravvedimento, si è reso protagonista, sino al 2021, reiterate infrazioni disciplinari e, ancora tra la fine del 2021 e la metà del 2 ha indirizzato ai fratelli NOME NOME NOME (il primo pure sottoposto a regime detentivo differenziato; il secondo in stato di libertà) missive che sono s trattenute in considerazione del loro contenuto criptico;
che, pertanto, le restrizioni imposte appaiono tuttora funzionali a preveni ogni forma di comunicazione con il sodalizio, mediante la considerevole riduzione dei consueti canali di collegamento, rappresentati dai contatti con l’esterno e i compagni di detenzione;
che, a fronte di un provvedimento, quale quello impugNOME, conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri, sopra richiamati, affermati giurisprudenza di legittimità, il ricorrente svolge considerazioni critiche che valgono ad evidenziare profili di violazione di legge, neanche sub specie di carenza o apparenza della motivazione;
che COGNOME, con il libello introduttivo del presente giudizio e la memoria del 2 dicembre 2023, reitera, in primo luogo, l’eccezione di illegittimità costituzio la cui irrilevanza e manifesta infondatezza il Tribunale ha sancito co argomentazioni che il Collegio condivide;
che, invero, la questione è, in concreto, priva di rilevanza laddove è riferita, in via diretta, ai limiti posti dalla più recente normativa all’accesso, per i sottoposti a regime detentivo differenziato, ai permessi premio ed alle mis alternative alla detenzione, istituti la cui applicazione non è stata invoc COGNOME nell’ambito del presente procedimento, afferente esclusivamente all proroga biennale del regime ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354;
che essa è, invece, manifestamente infondata nella parte dedicata al compatibilità costituzionale dell’attribuzione al Ministro della giustizia, an all’autorità giudiziaria, della competenza all’emissione di un provvedimento la incidenza sulla libertà personale del detenuto, nonché sulla qualità e quan della pena, risulta accresciuta per effetto delle menzionate previsioni del d. ottobre 2022, n. 150;
che, a tal fine, conservano validità le considerazioni svolte da qu Sezione con la sentenza n. 5363 del 20/04/2022, dep. 2023, in relazion precipuamente, all’ampiezza ed alla pregnanza del sindacato giurisdizionale s provvedimento amministrativo di applicazione o proroga del regime detentivo differenziato, dovendosi, ulteriormente, osservare che l’introdotta incompatibi tra il medesimo regime e la quasi totalità dei benefici penitenziari costi frutto di espressa – e non irragionevole – scelta legislativa connessa c l’esigenza di evitare il rischio del ripristino dei contatti tra il d l’ambiente criminale di provenienza;
che, per il resto, COGNOME, tra l’altro: segnala di non essere stato coi al pari dei suoi familiari (i quali, peraltro, si sono da tempo trasferiti altr procedimenti promossi a carico delle associazioni `ndranghetistiche stanzia sull’area sulla quale egli ha COGNOME, in un remoto passato, il predominio mafioso; lamenta la genericità ed apoditticità delle indicazioni fornite al rig nel decreto ministeriale e nell’ordinanza impugnata; sottolinea la neutralit contenuto delle missive dirette ai fratelli;
che, per tale via, il ricorrente propone, in ultimo, una diversa valutaz delle informazioni acquisite in ordine all’attuale esistenza e composizione d compagine della quale egli è stato esponente, dissentendo, soprattutto, d conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza circa il pericolo che egl restituito al regime detentivo ordinario, riannodi i contatti con essa ed modo ponendosi in una prospettiva ispirata alla mera confutazione di u ragionamento, quale quello sotteso alla decisione impugnata, che non par potere essere qualificato in termini di violazione di legge;
che, nel quadro così delineato, non può accogliersi la tesi di un’ome pronuncia sui punti qualificanti indicati o di una motivazione che re
impossibile la comprensione del percorso logico seguito dal giudice ed oscure ragioni giustificative della decisione;
che, di conseguenza, le censure proposte non sono ammesse al vaglio di questa sede di legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova – n consentita in detta materia – valutazione di merito dei presupposti per proroga del regime detentivo speciale, ovverosia degli elementi emergenti d decreto ministeriale, già compiutamente vagliati dal Tribunale di Sorveglianza d Roma;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.