Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 22/08/1962
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e il provvedimento impugnato;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
l’unico motivo di ricorso, formalmente proposto ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. lamenta, in realtà, carenze motivazionali sotto il profilo della omessa valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale, nonché della ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, piuttosto che lacune tese ad evidenziare l’apparenza o la radicale mancanza del percorso giustificativo del provvedimento;
nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che il ricorso ripercorre tutti i dati e gli episodi ritenuti rilevanti nel provvedimento, formulando per ciascuno, un giudizio di irrilevanza, equivocità o non pertinenza, con particolare riguardo a quelli utilizzati per affermare l’attualità dell’operatività de consorteria, nonché l’assenza di elementi di dissociazione da parte del detenuto, e quindi il pericolo di mantenimento e di ripresa dei collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata;
ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato, dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazio della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361);
tuttavia, «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912);
nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi, ossia sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di
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mantenere i collegamenti con il clan, tuttora operante, per come emerso da recenti operazioni di polizia, sia sull’assenza di elementi da cui desumere la dissociazione
da essa da parte del detenuto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/07/2025