Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il 10/12/1967
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale del 21 novembre 2023, con il quale è stata disposta la proroga del regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen. in atto a carico del condannato.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione), devolve doglianze generiche rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, versate in fatto in quanto dirette a sollecitare la rilettura di fonti istruttorie e, comunque, non consentite.
Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, ta da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l’impossibilità di rilevare l’omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).
Reputato, quindi, che gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che rappresentano la mancanza – oltre che grafica – sotto il profilo dell’assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione, in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628).
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione completa e non apparente (cfr. p. 4 e ss.), gli elementi sulla cui base è stata riscontrata la persistenza, per il condannato, all’attualità di collegamenti con un sodalizio di riferimento, descritto come gruppo che non ha mai abdicato al controllo del territorio, in particolare, considerando anche elementi di novità, quali gli esiti di importanti operazioni anche nei confronti dell’opposta compagine rispetto al gruppo di appartenenza, nonché la recente relazione del competente Comando CC, atti istruttori di cui si sollecita una inammissibile rivalutazione nella presente sede.
Reputato, dunque, sufficiente il ragionamento svolto onde rendere conto dell’accertamento che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, considerato che detto accertamento è stato condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio all’attualità) attraverso l’indicazione di indici
fattuali, sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME; Rv. 263508).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente