Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, che ha dedotto violazione di legge e vizio e/o apparenza di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 de 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l’elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all’interno della RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio di Isola di Capo Rizzuto e nel catanzarese, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di COGNOME di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della RAGIONE_SOCIALE di riferimento nei periodi recenti (come emergente dalle numerose operazioni eseguite negli ultimi anni in cui sono rimasti coinvolti soggetti appartenenti al gruppo criminale di provenienza o addirittura lo stesso COGNOME), e) il colloquio tra il ricorrente e il figlio NOME, nel del quale i due parlano degli equilibri della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con la quale COGNOME dimostra di mantenere un solido legame, f) l’assenza totale di segni di resipiscenza e di definitivo allontanamento dalle logiche criminali proprie dell’organizzazione di provenienza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che, peraltro, impropriamente si risolve nella censura di una serie di carenze motivazionali non deducibili in questa sede, in cui il
ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge – deve esse dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’ar 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, I’ll luglio 2024.