Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7324  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE Giustizia nel procedimento riguardante COGNOME COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procurat generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia h confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che, provvedendo ai sensi dell’art. 35-bis RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354 (O pen.), aveva accolto il reclamo avanzato da NOME COGNOME, ristret in regime penitenziario differenziato, avverso il diniego opposto dall’Amministra zione penitenziaria alla richiesta di consentirgli la ricezione di riviste dive quelle indicate nell’elenco (modello 72) delle pubblicazioni acquistabili mediant la c.d. impresa di mantenimento.
Il Tribunale di sorveglianza ha osservato, a sostegno RAGIONE_SOCIALE decision assunta :
che le restrizioni implicate dal regime detentivo speciale devono esser applicate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, senza rend inutilmente gravoso il regime stesso e senza che risultino compressi diri costituzionalmente garantiti, tra cui rientra il diritto all’informazione;
 che la circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l’organizzazione de circuito detentivo speciale, già prevede, agli artt. 7.2, secondo paragrafo, e sesto paragrafo, la possibilità per il detenuto di ricevere giornali, libri e tramite canali controllati, idonei ad impedire che lo stampato si trasformi in veicolo di comunicazioni illecite;
che, ferma quest’ultima esigenza, ogni limitazione ulteriore, ancorché facente eventualmente leva sulla natura RAGIONE_SOCIALE pubblicazione, risulterebb ingiustificata e inutilmente afflittiva.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, a mezzo dell’Avvocatur dello Stato, articolando due motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 bis, 41-bis e 69 Ord. pen., l’esercizio da parte del giudice di una potest riservata all’Amministrazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità d motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato un sindacato a giudice precluso, ingerendosi nell’esercizio di potestà riservate dalla legg altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, non fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclam Quest’ultimo presuppone, infatti, la deduzione dell’inosservanza delle disposizio di ordinamento penitenziario, con grave pregiudizio dei diritti del reclamante, c sarebbe nel caso insussistente. Accordare al detenuto assoggettato a regime differenziato la possibilità indiscriminata di acquistare qualsivoglia tipologi
rivista, liberamente venduta in esterno, significherebbe impegnare l’Amministrazione in una serie potenzialmente infinita di controlli, con dispiego di ingenti risorse umane e materiali da destinare al compito e con diretta e grave interferenza sull’organizzazione degli istituti di pena.
Con il secondo motivo lamenta l’assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e il travisamento del fatto, nella misura in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto l’autorizzare a priori e senza limiti l’acquisto di stampati, da parte di detenuti sottoposti a regime penitenziario differenziato, conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione giuridica, che il ricorso sottende, è se sia legittima la regolamentazione del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., contenuta nella Circolare 2 ottobre 2017, nella parte in cui l’acquisto di riviste e giornali, che deve avvenire attraverso canale controllato (la c.d. impresa di mantenimento), è limitato alle sole testate indicate in apposita Tabella (modello 72), e non abbraccia la totalità dell’offerta editoriale.
Al quesito, posto in questi termini generali, corrispondenti al tenore incondizionato dell’istanza che il detenuto aveva rivolto all’Autorità competente, deve essere data risposta affermativa (in tal senso v. Sez. 1, n. 1866 del 19/05/2023, n. 32592, Turiano) con conseguente accoglimento dei connessi motivi RAGIONE_SOCIALE presente impugnazione.
Lo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell’ordine e RAGIONE_SOCIALE sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l’ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).
(
In questa prospettiva, il vigente comma 2 -quater dell’art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell’elenco, tra l’altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno» (lettera c).
L’Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l’organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all’ingresso, alla circolazione e alla detenzione RAGIONE_SOCIALE stampa nell’ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell’ambito dell’istituto, tramite l’impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall’esterno, e in particolare da familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all’esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo).
4. Questa Corte ha più volte riconosciuto all’Amministrazione penitenziaria la spettanza di un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni; potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, senza rendere inutilmente gravoso lo speciale trattamento e senza un’inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, COGNOME, Rv. 257473-01). La circolare ministeriale si è, in parte qua, mantenuta in tale alveo, in quanto le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti equiordinate, si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, ricevendo o inviando messaggi in codice che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299-01), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale.
Le prescrizioni ministeriali non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto ad informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto
non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l’impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria), onde impedire una loro utilizzazione in funzione elusiva delle restrizioni connesse al regime speciale, e in particolare per effettuare scambi di messaggi criptici non facilmente individuabili dal personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 32469 del 07/04/2015, COGNOME). Né varrebbe obiettare che per le limitazioni nella ricezione RAGIONE_SOCIALE stampa l’art. 18-ter, comma 1, lettera a), Ord. pen. esige l’intervento dell’Autorità giudiziaria, posto che tale disposizione generale non esclude forme ulteriori di limitazione, aventi pur sempre base legale, che discendano dalla sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il quale assume, in quest’ambito, la valenza di norma speciale derogatoria (il più elevato livello di pericolosità del detenuto, sancito dal provvedimento ministeriale di adozione di detto regime, suscettibile di controllo giurisdizionale, legittima infatti le misure previste dal comma 2-quater dello stesso art. 41-bis, tra cui quelle in tema di limitazione degli «oggetti» che possono essere ricevuti dall’esterno; nozione che si presta a ricomprendere anche libri, riviste e giornali: da ultimo, Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2020, Attanasío, Rv. 278365-01).
La disciplina in scrutinio è stata anche ritenuta compatibile con i prìncipi RAGIONE_SOCIALE Carta fondamentale da parte RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 dell’8 febbraio 2017, ha sancito che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, né il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasfor un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno.
5. Come osservato dal giudice delle leggi, nella sentenza testé menzionata, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell’istituto penitenziario per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE stampa, mediante sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente sottoscritti dalla Direzione, «l’Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto».
Questa Corte ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati – tutte le riviste e tutti g stampati autorizzati – giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole
[…NOME. Il Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce).
Tale assunto non implica tuttavia che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dalla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale, con le ineludibili esigenze organizzative dell’Amministrazione, a quelle finalità anche correlate, e con l’effettiva inerenza dello stampato all’esercizio di diritti fondamentali (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, RAGIONE_SOCIALE Giustizia, Rv. 281907-01), che dovrà essere in concreto allegato e comprovato, sicché un’autorizzazione di ordine generale, che da tali presupposti prescinda, quale quella sollecitata dal detenuto nel processo odierno e accordata dall’ordinanza impugnata, non trova cittadinanza nel sistema.
Poiché il provvedimento impugnato, e quello di primo grado da esso ribadito, si sono indebitamenti ingenti in un ambito riservato alla discrezionale valutazione dell’Amministrazione penitenziaria, essi devono essere annullati senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto al riguardo dal detenuto interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 21/3/2022 nei confronti di NOME COGNOME.
Così deciso il 22/11/2023