Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40060 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: .ffii4 5TH-t’ zDal-P NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA C
avverso l’ordinanza del 15/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Novara accoglieva il reclamo giurisdizionale proposto ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. da NOME COGNOME, soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., autorizzandolo all’acquisto, tramite impresa di mantenimento, di compact disk (CD) musicali provvisti di marchio SIAE e sigillati e di lettore CD, previa disapplicazione degli ordini di servizio contra
Secondo il Magistrato, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducati poteva pregiudicare il diritto del detenuto al trattamento, tenuto co dell’esigenza di salvaguardare, anche sotto il profilo della scelta di generi e eventualmente non trasmessi dai normali canali radiofonici o televisivi, que «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà della persona ristretta in un i di pena, attraverso la scelta dei brani di suo interesse da ascoltare. Né, sec il giudice, il divieto sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, im dal regime speciale di detenzione, essendo i CD acquistabili tramite la c.d. impresa di mantenimento, con le cautele (sigillo e presenza del contrassegno Siae) finalizzate a scongiurare la presenza di contenuti impropri.
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto parzialmente il GLYPH reclamo del Dipartimento GLYPH dell’amministrazione penitenziaria, autorizzando l’acquisto di lettore CD e CD musicali «solo e esclusivamente tramite impresa di mantenimento, solo se provvisti di marchio SIAE e sigillati, rimettendo però alla Direzione della RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio del prerogative che le sono proprie di valutare, volta per volta, la singola richies acquisto di ciascun CD, di modo che la Direzione possa acconsentire l’acquisto, tramite impresa di mantenimento, di CD con marchio Siae di cantanti e brani noti o comunque di Cd che non si reputi necessitino di controllo uditivo delle tracc audio per prevenire possibili flussi comunicativi illeciti, e negare l’acquisto di q di cantanti meno noti, o comunque vicini a determinati contesti associativ criminali, che potrebbero prestarsi a veicolare comunicazioni illecite e ch richiedano perciò l’ascolto da parte di personale addetto distogliendo risor umane da altri compiti istituzionali».
2.1. A motivazione il Tribunale ha evidenziato che l’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esig di controllo correlate al regime carcerario differenziato e la relativa recisione
contatti del detenuto con il contesto criminale di appartenenza. Tali esigenze no sono soddisfatte dall’apposizione del contrassegno SIAE, il cui rilascio, essend funzionale ad assicurare il rispetto della normativa sul diritto di autore, non alcuna particolare garanzia sul contenuto dell’opera, sicché la sua esistenza n assume un ruolo vicario dei dovuti controlli da esercitare sui CD introdotti RAGIONE_SOCIALE, e, a monte, sul dispositivo di lettura. Il giudice di sorveglianza dunque verificare, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare CD uso ricreativo, se tale impiego possa comportare inesigibili adempimenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione agli indispensabili interventi su dispositiv supporti, tali da rendere ragionevole la scelta di non autorizzarne l’ingresso reparti ove vige il regime differenziato.
2.2. Dunque, in esito a istruttoria all’uopo esperita, accertato che il d accordato dall’Ufficio di sorveglianza di Novara per i detenuti della relativa Ca circondariale ha reso impossibile all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria il doveroso capillare controllo sul flusso di comunicazioni illecite che comporta l’ascolto dei C (per lo più riguardanti cantanti neomelodici, molti dei quali, sconosciuti personale, orbitano nei territori di provenienza dei detenuti in regime special mitizzano l’appartenenza a particolari organizzazioni di dubbia liceità), ha conclus come da dispositivo appena riportato testaulmente.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE della giustizia, per il tram dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, deducendo due distinti motivi d’impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., evidenziando che il divieto di acquisto di lettori CD e di CD musicali non incide sul diritto del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità esercizio. Le stesse sono affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazio penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, e, ove n manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili con il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen.
Pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto una valutazione di merito in assenza dei presupposti legittimanti l’intervento giudiziale, po che non si sarebbe verificata nessuna inosservanza delle disposizioni d ordinamento penitenziario da cui inferire un grave pregiudizio ai dirit reclamante. L’impiego in cella di apparecchi tecnologici sarebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi discrezionalità amministrativa a fronte della quale non sarebbero configura bil situazioni giustizia bili. L’art. 40 reg. es . Ord. pen., norma di portata generale,
limiterebbe l’uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d’RAGIONE_SOCIALE. La disposizione sareb ribadita dagli articoli 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale del 2 ott 2017, n. 3676/6126, avente ad oggetto l’organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’articolo 41-bis Ord. pen., nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici for dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché di vietare quella di personal computer e di consentire – per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o d studio particolarmente voluminoso e, comunque, per il tempo strettamente necessario – l’utilizzo di lettori digitali. L’ordinanza impugnata, in violazion legge, ha configurato come diritto fondamentale del detenuto l’eccezionale possibilità di procedere all’acquisto di un lettore CD e di CD musicali.
2.2. Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia l’esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi d RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe imposto alla Direzione dell’istit e al Corpo di polizia penitenziaria oneri non prescritti dalla legge. Tali org infatti, per ottemperare all’ordinanza, oltre a provvedere all’acquisto dei C dei lettori, alla loro messa in sicurezza, e alla consegna, dovrebbero svolg un’attività preparatoria particolarmente dispendiosa, ossia: i) provvedere a pre-selezione di cantanti e brani noti; ii) predisporre ordini di servizio nei quali inserire gli elenchi di cantanti e brani musicali che non necessitano di contro uditivo dei brani; iii) diffondere l’ordine di servizio, con stampa periodica degli elenchi, a carico dell’Erario; iv) provvedere ai controlli, successivi e costanti, sui dispositivi. Peraltro, il Tribunale si sarebbe contraddetto, posto che presenza di un diritto fondamentale, non sarebbe possibile effettuare un bilanciamento tra opposte esigenze, valutando la compatibilità di eventuali adempimenti in termini di impiego di risorse umane e materiali con l’esercizio del diritto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitori scritta depositata in data 20 marzo 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi connessi profili, deduce censure infondate e come tale dev’essere rigettato.
La questione che si pone all’attenzione del Collegio è quella dei limiti al possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strume tecnologici quali sono i compact disk (CD), al fine di integrare l’offerta musicale
assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ov specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al reg penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Tale questione è già stata affrontata dalla Corte che, in recenti decisioni (S 1, n. 49280 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, COGNOME, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, COGNOME) in questa sede interamente condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici.
2.1. Il primo di essi attiene – come osservato nelle citate pronunce – a legittimità stessa dell’autorizzazione, da parte delle direzioni degli is penitenziari, all’uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto c che, come ricordato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro di studio, ovvero per la consultazione di materia giudiziario.
Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumen per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall’evolu tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezz dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di norma quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà res del soggetto detenuto.
E, tuttavia, se non può negarsi che l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria possa consentire l’acquisto di CD musicali e l’uso dei relativi supporti, questa soluzi non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.
L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamento, d essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria particolarmente avvertita il proprio nei casi in cui, come quello in esame, soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.
2.2. Ciò introduce al secondo aspetto della questione, attinente alle ragio che possono spingere l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso.
L’art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, partecipare alle attività illecite pr del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l’eventua autorizzazione all’acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzio d’RAGIONE_SOCIALE dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze
sicurezza, ben potendo tali strumenti esser oggetto di manipolazione, al fine introduzione in RAGIONE_SOCIALE di contenuti illeciti; di qui la necessità di assogget adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per il CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.
La sottoposizione dei detenuti a regole speciali che ne disciplinano trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attiv interne verso soluzioni operative, iscritte specifici protocolli organizzativi, contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che sono a base di quel regime.
Il contrassegno Siae, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispe della normativa sul diritto d’autore, non offre alcuna particolare garanz riguardante il contenuto dell’opera d’ingegno cui è apposto, sicché la sua esisten non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli C introdotti in RAGIONE_SOCIALE e sul relativo dispositivo di lettura. Sotto tale precipuo va detto che la possibilità sul piano tecnico di procedere alla messa in sicure dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni costituisce uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare; accant all’astratta possibilità di un siffatto intervento va, invero, apprezzata la d incidenza sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e material da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative.
Si è dunque condivisibilmente affermato nelle citate pronunce che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla norma vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direz del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del poter organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
3. Tanto premesso si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale d sorveglianza (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata) ha dato conto dello svolgimento di accertamenti presso la Direzione dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziario Novara, che ha indicato che vi sono numerose richieste da parte di detenuti aventi ad oggetto l’ascolto di CD musicali di cantanti neomelodici, orbitanti nei territ di provenienza dei detenuti in regime speciale e che nelle loro canzoni inneggia no all’appartenenza ad organizzazioni di dubbia liceità e per i quali vi è il sosp della trasmissione di messaggi criptici. A
fronte di tanto, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Istituto di con riguardo alla posizione del detenuto, correttamente il Tribunale Sorveglianza, nell’accogliere parzialmente il reclamo del Dap, ha riaffermato suindicati principi di diritto e, conseguentemente, ha demandato alla Direzione della Casa circondariale, attraverso un controllo da svolgersi caso per caso, avu riguardo al tipo di autori e alle risorse necessarie per l’attività di me sicurezza.
Su tale ultimo punto, osserva il Collegio che, se è vero – come fa notare RAGIONE_SOCIALE – che l’indicazione delle modalità attraverso le quali i beni vengo acquistati, sigillati e confezionati, non significa che il materiale sia controllato escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del reg differenziato, potendo soltanto l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il mat acquistato dal detenuto, assicurare l’assenza dei paventati rischi per la sicure – tuttavia, quanto all’organizzazione e al difetto di esigibilità delle operazio l’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, anche con riferimento al contenuto di brani riferibili a cantanti neomelodici di possibile natura criptica, il ricorso si pr specifico non indicando in alcun modo l’attività che necessita a tal fine, le ri in forza presso l’Istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto, il numero e lettori da controllare, onde apprezzare il denunciato carattere oneroso del operazioni e il dedotto ingiustificato sviamento delle risorse uman dell’Am m inistrazione.
Deve, infine, essere rilevata la novità del motivo, rispetto al propos reclamo, relativo ai lamentati profili di sicurezza quanto al contenuto di C musicali, ove questi riproducano brani di cantanti neomelodici provenienti dai medesimi territori del detenuto, censura che, dunque, si presenta, comunque, non accoglibile in questa sede.
5. Il ricorso va, come preannunciato, rigettato senza condanna alle spese del RAGIONE_SOCIALE della giustizia (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018 Tuttolomondo, Rv. 271650).
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE