Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7400 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7400 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41bis L. n. 354 del 1975, avverso l’ordinanza in data 27.6.2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari;
Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio;
Rilevato, in primo luogo, che:
con la predetta ordinanza il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo dell’amministrazione penitenziaria in ordine all’autorizzazione, che era stata concessa al detenuto dal Magistrato di sorveglianza, a riporre alimenti nel congelatore della sezione, e ciò sulla base dell’osservazione che non c’Ł alcuna disposizione di legge che lo preveda mentre il detenuto può usare borse frigo con mattonelle refrigeranti;
il ricorso, su questo punto, lamenta la mancanza di motivazione sulla memoria prodotta al Tribunale di Sorveglianza, con cui si chiedeva la declaratoria del reclamo per difetto di specificità, nonchØ la mancanza di confronto con la doglianza secondo cui ad altri detenuti era stato concesso l’uso del congelatore;
per quanto riportato nel provvedimento impugnato, tuttavia, i motivi di reclamo erano certamente specifici, mentre la disparità di trattamento Ł rimasta indimostrata e sarebbe comunque ininfluente, in quanto il tribunale di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione di ciascun condannato;
la motivazione dell’ordinanza Ł conforme al principio secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41bis ord. pen., Ł legittimo il diniego opposto dall’amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all’interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto (Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 283974 – 01);
– Relatore –
Ord. n. sez. 17523/2025
CC – 04/12/2025
Rilevato, in secondo luogo, che:
il Tribunale di sorveglianza, in ordine alla richiesta di prescrizione della libertà controllata, ha rigettato parzialmente l’opposizione di NOME, con la quale il detenuto, facendo presente che gli era stata applicata la pena sostitutiva per ventotto giorni, chiedeva l’applicazione dell’art. 172 cod. pen. con revoca della libertà controllata;
il ricorso contesta, in particolare, che NOME abbia goduto, dopo la conversione della pena in libertà controllata, di periodi di libertà durante i quali poteva essere eseguita la pena sostitutiva, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe validamente decorso; – la motivazione del Tribunale di sorveglianza – che ha rigettato l’istanza, osservando che NOME Ł stato praticamente detenuto quasi ininterrottamente in carcere successivamente all’applicazione della libertà controllata e, dunque, in una condizione che impediva la esecuzione della pena sostitutiva, incompatibile con la restrizione inframuraria – deve essere letta congiuntamente con il conforme provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha fatto correttamente riferimento anche al disposto dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., secondo cui l’estinzione della pena per decorso del tempo non si applica, tra gli altri, ai recidivi e delinquenti abituali, come COGNOME;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME