Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME-,–i.tez IsQrto e. 1/41 . 3-‘2.u h c i COGNOME NOME NOME NOME CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/01/2021, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha accolto il reclamo presentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, dal detenuto NOME COGNOME, soggetto ristretto presso la locale RAGIONE_SOCIALE circondariale in regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., reclamo finalizzato alla permanenza per tre ore quotidiane fuori dalla camera di pernottamento, comprensive di due ore all’aperto e di una dedicata alla socialità, al posto di una sola ora d’aria, come sino a quel momento previsto dalla circolare del D.A.P. del 02/10/2017.
1.1. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il D.A.P., essenzialmente deducendo la omessa considerazione del nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Ord. pen.
1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo presentato dal D.A.P., sottolineando come:
la permanenza del detenuto all’aria aperta e il tempo dedicato alla socialità rappresentino due momenti distinti, tra loro non sovrapponibili;
la possibilità di stare all’aria aperta risponda a primarie necessità di tipo igienicosanitario, tanto che essa può subire limitazioni solo in rapporto a esigenze di natura eccezionale, che devono essere specificamente motivate quanto al singolo caso, non essendone quindi consentita la compressione in via generale, tramite l’adozione di una circolare;
le limitazioni ulteriori dei diritti riconosciuti dalla legge ai detenuti è consentit ma esclusivamente allorquando esse siano, in concreto, funzionali alla tutela di esigenze di ordine e sicurezza.
Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, quindi, la circolare ministeriale del 02/10/2017, che limita – in via generalizzata – la durata RAGIONE_SOCIALE permanenza all’aperto dei detenuti, deve ritenersi illegittima, in quanto introduce la generalizzata restrizione di un diritto soggettivo.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione e mediante il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen., nonché degli artt. 1, 13, 15 e, in generale, di ogni altra norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario avente ad oggetto il trattamento dei detenuti. Sostiene l’amministrazione ricorrente come, dalla vigente disciplina in materia di permanenza all’aria aperta e di partecipazione alle attività di socialità, possa evincersi una regolamentazione composita, quanto alle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività trattamentali; ne deriva la possibilità di svolgere attività
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di tipo ricreativo, sportivo, culturale e di istruzione, che non presuppongono la necessaria compresenza di una pluralità di detenuti, né la permanenza all’interno RAGIONE_SOCIALE saletta, tanto più in considerazione RAGIONE_SOCIALE nozione ampia di “trattamento detentivo”, che risulta accolta dall’ordinamento penitenziario. La lettura offerta pfiles ra nnilliffkiktv ri dalla Corte di cassazione alle norme in esame, invece, non è quella più aderente al dato testuale RAGIONE_SOCIALEe stesse, oltre a non essere in linea con lo scopo perseguito dal sopra richiamato regime differenziato. L’orientamento di legittimità sposato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, quindi, merita di essere rivisitato, alla luce RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte all’art. 10 Ord. pen., ad opera del d.lgs. 02 ottobre 2018, n. 213 e RAGIONE_SOCIALEe quali non pare si sia tenuto adeguatamente conto, nelle varie pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione succedutesi nel tempo su tale materia.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ripetutamente affermato la illegittimità RAGIONE_SOCIALEe disposizion contenute nella circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria del 02/10/2017 e dei regolamenti d’istituto che – quanto ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. – limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all’aperto. La Corte di cassazione ha anche affrontato la questione attinente alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Ord. pen., ritenendo che non si sia determinata, a causa di tale riforma, la implicita abrogazione RAGIONE_SOCIALE lett. f) del comma 2-quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall’orientamento già ripetutamente espresso da questa Corte. I limiti inerenti alla fruizione del diritto alla permanenza dei detenuti all’aria aperta sono stati, in origine, tratteggiati dall’art. 10 Ord. pen. e dall’art. 16 d.P.R. n. 230 del 2000. La prima norma conteneva, nella stesura originaria, la previsione secondo la quale «ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all’aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un’ora al giorno per motivi eccezionali». La seconda norma reca la precisazione in base alla quale la permanenza all’aperto «deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico», anche perché si tratta di uno «strumento di contenimento degli effetti negativi RAGIONE_SOCIALE privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale», conseguendone l’eccezionalità, oltre che la
limitazione a brevi periodi, RAGIONE_SOCIALE riduzione RAGIONE_SOCIALE permanenza all’aria aperta. Tanto fondamentale è stata ritenuta – nell’assetto normativo che ora interessa – l’aspetto RAGIONE_SOCIALE fruizione RAGIONE_SOCIALE permanenza all’aperto, che è stato previsto che l’eventuale provvedimento di riduzione debba essere motivato e comunicato, tanto al provveditore regionale, quanto al magistrato di sorveglianza, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività di controllo relative alle condizioni di detenzione, e al rispetto dei diritti detenuti e internati.
2.1. Su tale assetto normativo è intervenuto l’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, che ha novellato l’art. 10 Ord. pen.; questo prevede ora, al primo comma, che «ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno», mentre al secondo comma stabilisce che «per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘istituto». In forza di tale riforma, è stato contemporaneamente esteso il periodo di permanenza dei detenuti all’aperto, ma è stata anche riservata una maggiore discrezionalità, quanto alla possibilità di ridurre tale orario, essendo la nozione di «giustificati motivi» di interpretazione evidentemente più vasta, rispetto alla nozione di «motivi eccezionali», di cui al precedente testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Ord. pen. Il limite minimo di due ore giornaliere è identico a quello previsto dall’art. 14-quater Ord. pen., con riferimento ai detenuti assoggettati a sorveglianza particolare. Per ciò che inerisce ai detenuti sottoposti a regime differenziato, l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limita «la permanenza all’aperto (…) a una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10».
2.2. La sopra citata Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 ha operato una sovrapposizione, fra il tempo che il detenuto ha la possibilità di trascorrere all’aria aperta e quello che può dedicare alla c.d. socialità. Sostiene tale circolare che il limite massimo di due ore giornaliere, riservate alla permanenza del detenuto all’esterno RAGIONE_SOCIALE cella, possa indifferentemente essere svolto all’aria aperta o nell’ambito RAGIONE_SOCIALE socialità, conformemente alle peculiari esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE struttura penitenziaria, ovvero alle scelte riservate al detenuto stesso.
2.3. Trattasi di una lettura RAGIONE_SOCIALE vigente normativa già ripetutamente ritenuta erronea, da parte di questa Corte, la quale ha chiarito che:
sono illegittime le disposizioni contenute nella circolare del RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d’istituto, laddove, in ordine ai detenuti assoggettati al regime differenziato ex art. 41-bis
Ord. pen., limitano ad una sola ora la possibilità di fruizione di spazi all’aperto,
permettendo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE seconda ora, di cui alla lett. f) del comma 2quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis citato, nelle sale destinate alla socialità;
– permanenza all’aperto e socialità sono due concetti tra loro non sovrapponibili, trattandosi di profili trattamentali finalizzati a garantire il raggiungimento di scopi tra loro ben diversi (la tutela RAGIONE_SOCIALE salute, in un caso; le esigenze di tipo culturale e relazionale, quanto alla socialità);
– la limitazione del tempo di permanenza all’aperto, inoltre, postula la sussistenza di specifiche esigenze di sicurezza e non può essere oggetto di predeterminazione generalizzata e indifferenziata, dovendo, al contrario, formare oggetto di provvedimento individualizzato, nonché sorretto da adeguata motivazione.
2.4. Quanto alle precedenti pronunce di questa Sezione, si veda, in particolar modo, Sez. 1, n. 17580 del 28/02/2019, RAGIONE_SOCIALE in proc. Nizza, Rv. 275333, a mente RAGIONE_SOCIALE quale: «In tema di regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni RAGIONE_SOCIALE circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d’istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano ad una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all’aria aperta, consentendo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis citato, all’interno RAGIONE_SOCIALEe sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all’aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelar la salute e di garantire il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una RAGIONE_SOCIALEe ore di permanenza all’aperto, ai sensi del combiNOME disposto RAGIONE_SOCIALE menzionata lett. f) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all’adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato RAGIONE_SOCIALE direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto, chiamata a render conto dei “motivi eccezionali” che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa»; nello stesso senso, si sono espresse Sez. 1, n. 24827 del 20/03/2019, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Aprea, n.nn.; Sez. 1, n. 20166 del 28/02/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Fichera, n.m.; Sez. 1, n. 47112 del 07/10/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Munafò, n.m.; Sez. 1, n. 3605 del 01/12/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Comberiati, n.m.; Sez. 1, n. 20164 del 28/02/2022, COGNOME, n.nn., Sez. 1, n. 38400 del 6/05/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 44609 del 27/06/2018, C., Rv. 274026; Sez. 1, n. 26669 del 26/02/2019, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 23853 del 13/01/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 24826 del 20/03/2019, COGNOME, n.m.; Sez. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1, n. 24825 del 20/03/2019, NOME, n.m.; Sez. n. 24823 del 20/03/2019, COGNOME, n.m.).
2.5. Tale opzione ermeneutica, improntata alla netta differenziazione concettuale tra l’interesse del detenuto alla fruizione di spazi all’aperto (interesse al mantenimento del benessere psicofisico) e l’interesse tutelato mediante le attività espletabili all’interno RAGIONE_SOCIALEe salette (interesse di natura risocializzante) restata intonsa, all’indomani RAGIONE_SOCIALEe modifiche intervenute in forza del d.lgs. n. 123 del 2018. Il rinvio operato dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. all’art. 10, comma primo, Ord. pen., infatti, presenta una natura statica e non dinamica, per cui non risente RAGIONE_SOCIALEe modifiche incidenti sul testo RAGIONE_SOCIALE norma oggetto di rinvio; tale rinvio è quindi da riferirsi alla norma, piuttosto che all specifico comma. A tale conclusione conduce, anzitutto, la circostanza che il d.lgs. n. 123 del 2018 non si riferisca ai detenuti sottoposti al regime differenziato, in relazione ai quali non è stata conferita alcuna delega legislativa dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 che, piuttosto, all’art. 1, comma 85, lett. e), ha inteso escludere il regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen. dalla riforma. In base a tale considerazione, questa Sezione ha ritenuto·che il rinvio operato dall’art. 41bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., all’art. 10, primo comma, Ord. pen., abbia una natura «statica e recettizia» e che «la disposizione oggetto del rinvio, costituita dal primo comma del citato articolo, sia stata incorporata in quella rinviante, rendendo le vicende abrogative che hanno interessato la disposizione oggetto di rinvio irrilevanti rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizione incorporante».
2.6. Del resto, laddove si ritenesse – al contrario – la tacita abrogazione del sopra detto rinvio, si finirebbe per riservare alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la determinazione del tempo di fruizione RAGIONE_SOCIALE permanenza all’aria aperta, ossia di un diritto fondamentale per la salute del detenuto. L’interpretazione indicata da questa Corte, invece, preserva comunque il limite minimo orario per la fruizione degli spazi aperti, stabilendo una equipollenza funzionale, fra la disciplina prevista per i detenuti sottoposti al regime differenziato e quella dettata in relazione ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, di cui all’art. 14-quater, Ord. pen. In tal modo diviene omogeneo – fra le due tipologie di soggetti ristretti – quel livello trattamentale minimo e indispensabile, in mancanza del quale si sconfinerebbe in una modalità detentiva inumana e degradante.
3. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, senza che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente debba essere condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.