Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8507 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8507 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto in regime di cui all’art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, che ha dedotto violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l’elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all’interno della articolazione armata di ‘ndrangheta denominata RAGIONE_SOCIALE, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la recente sentenza di condanna per condotta partecipativa accertata fino al giugno 2020, durante il periodo di fruizione della semilibertà, e anche c) la persistente vitalità della RAGIONE_SOCIALE di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dalle operazioni di polizia giudiziaria nell’anno 2020), d) il ruolo di collegamento con l’esterno svolto dal figlio e dal fratello del condannato, e) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, che non solo non manifestava alcuna resipiscenza e volontà di distacco dalla RAGIONE_SOCIALE di riferimento, ma, al contrario, dimostrava di mantenere contatti con la stessa tanto da trasmettere, nel 2019, tramite il figlio un invito alla propria famiglia di riconciliarsi con NOME e di prestare loro fedeltà e obbedienza, e da ricevere dal fratello informazioni riservatissime di ‘ndrangheta e di ciò che accadeva nel locale di cui faceva parte.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che peraltro impropriamente si risolve nella censura di una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede – deve
essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.