Regime 41-bis: la Cassazione conferma il rigetto del ricorso
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del Regime 41-bis, ribadendo criteri rigorosi per l’impugnazione dei provvedimenti di sorveglianza e la necessità di prove concrete per contestare la pericolosità sociale.
L’analisi del caso e il Regime 41-bis
Un detenuto, ritenuto elemento di spicco di una consorteria mafiosa, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che confermava l’applicazione del carcere duro. La difesa lamentava una carenza di motivazione riguardo all’attualità della pericolosità sociale e alla reale capacità di mantenere collegamenti con l’esterno. Secondo la tesi difensiva, i giudici non avrebbero analizzato con sufficiente precisione se il legame con l’organizzazione criminale fosse ancora attivo e operativo nel presente.
I motivi del ricorso
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato non avesse adeguatamente valutato se il suo ruolo all’interno dell’organizzazione fosse ancora tale da giustificare una misura così restrittiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come tali censure fossero una mera ripetizione di quanto già discusso e ampiamente motivato nei gradi precedenti, senza apportare nuovi elementi di diritto.
La decisione della Suprema Corte sul Regime 41-bis
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del ricorso in Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge. Quando la motivazione del giudice di merito è logica e basata su elementi fattuali solidi, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza.
Lo spessore criminale e i legami associativi
Il Tribunale di Sorveglianza aveva già ampiamente motivato la decisione basandosi sulla qualità di uomo d’onore del soggetto e sul suo stretto legame fiduciario con il vertice del clan. Questi elementi, uniti al coinvolgimento diretto in vicende associative e all’apporto fornito alla realizzazione degli scopi del gruppo, rendono legittima la presunzione di una pericolosità sociale ancora attuale e persistente.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che le doglianze del ricorrente si risolvevano in vizi motivazionali, i quali non possono essere dedotti in questa sede se non nei limiti della violazione di legge. La reiterazione di profili di censura già vagliati rende l’impugnazione priva della necessaria specificità richiesta dal codice di procedura penale. La documentata appartenenza alla consorteria e l’intensità del rapporto con i capi storici dell’organizzazione giustificano pienamente il mantenimento del regime speciale, poiché dimostrano una capacità di influenza criminale che il tempo non ha scalfito.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma definitiva del Regime 41-bis, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre irrogata una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo cause di esonero per la presentazione di un ricorso manifestamente infondato. La sentenza ribadisce che la lotta alla criminalità organizzata passa attraverso una valutazione rigorosa dei legami associativi, che non possono essere considerati cessati senza prove evidenti di una reale dissociazione.
Quando un ricorso contro il regime 41-bis è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza o se contesta la valutazione dei fatti anziché una specifica violazione di legge.
Quali elementi giustificano il mantenimento del carcere duro?
La qualità di uomo d’onore, il rapporto di fiducia con i vertici del clan e il coinvolgimento diretto nelle attività dell’associazione mafiosa sono fattori determinanti per confermare la pericolosità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49448 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49448 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso di NOME COGNOME – in cui ci si duole della mancanza di un’adeguata motivazione circa l’attualità della pericolosità sociale e la capacità di collegamenti del sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 con l’esterno – non solo sono reiterative di profili di censura già sottoposti al vaglio del Tribunale di sorveglianza (si veda p. 2 del provvedimento impugNOME, in cui si evidenzia la qualità di uomo d’onore di COGNOME, l’intensità del suo rapporto di fiducia col capoclan NOME COGNOME, il coinvolgimento diretto nelle principali vicende della consorteria e l’apporto prestato alla loro realizzazione, quindi lo spessore mafioso del suddetto), ma si risolvono in censure su vizi motivazionali in ricorso ammesso per sola violazione di legge.
Rilevato, pertanto, che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.