Regime 41 bis: quando un ricorso generico è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda un detenuto sottoposto al regime 41 bis che lamentava una disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. La decisione della Suprema Corte offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei ricorsi e sulla legittimità delle restrizioni previste dal cosiddetto “carcere duro”.
I fatti del caso
Un detenuto in regime di 41 bis presentava un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, sostenendo di subire un trattamento discriminatorio. Le sue lamentele si concentravano su diverse restrizioni: il numero limitato di ore d’aria, l’impossibilità di svolgere le stesse attività ricreative e sportive degli altri detenuti, le limitazioni nel ricevere prodotti alimentari, oggetti e pacchi, e le restrizioni sull’accesso ai colloqui e alle attività di formazione.
Il Magistrato di Sorveglianza rigettava il reclamo. Il detenuto, allora, impugnava tale decisione davanti al Tribunale di Sorveglianza, che confermava il rigetto. Non soddisfatto, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione e un’errata applicazione dell’art. 41 bis, sostenendo che le limitazioni imposte non fossero giustificate da gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
La legittimità del regime 41 bis e la genericità del ricorso
La questione centrale portata davanti alla Suprema Corte non era tanto la valutazione nel merito della presunta discriminazione, quanto la validità formale del ricorso stesso. Il ricorrente, secondo i giudici, si era limitato a riproporre le medesime censure già avanzate nei gradi precedenti, senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. In pratica, il ricorso mancava di un elemento essenziale: un dialogo critico con la decisione impugnata. Questo vizio, noto come “aspecificità” o “genericità” del motivo, è un ostacolo insormontabile per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’assoluta genericità dei motivi proposti, che non contenevano alcun elemento di novità né un reale confronto con le ragioni esposte dal Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato. I giudici hanno sottolineato come il Tribunale avesse già effettuato una dettagliata disamina delle ragioni e dei precedenti giurisprudenziali che escludono il carattere discriminatorio del trattamento differenziato imposto dal regime 41 bis.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione di lamentele già espresse. Deve, invece, individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi di motivazione presenti nella decisione che si contesta, spiegando perché le argomentazioni del giudice precedente sarebbero errate. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha applicato rigorosamente l’art. 616 c.p.p., che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. La sanzione pecuniaria è stata determinata tenendo conto della “evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione”.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cardine. In primo luogo, la necessità per i difensori di redigere ricorsi specifici, che attacchino puntualmente le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata, evitando mere riproposizioni di argomenti già vagliati. In secondo luogo, pur non entrando nel merito, la decisione implicitamente consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le restrizioni del regime 41 bis, sebbene severe, non costituiscono di per sé una violazione dei principi costituzionali, in quanto giustificate da superiori esigenze di ordine e sicurezza pubblica volte a recidere i legami tra i detenuti e le organizzazioni criminali di appartenenza.
Per quale motivo il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e aspecifico. Il ricorrente si è limitato a ribadire le medesime censure già presentate, senza alcun elemento di novità e senza confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento impugnato.
Quali restrizioni del regime 41 bis erano state contestate dal ricorrente?
Il ricorrente contestava le limitazioni relative al numero di ore d’aria, alla possibilità di svolgere attività ricreative e sportive, di ricevere e trattenere prodotti e oggetti, di ricevere pacchi dello stesso peso degli altri detenuti, di partecipare ad attività di formazione e di accedere ai colloqui.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2005 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 10/05/1971 avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 13 marzo 2024 respingeva il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara – adito dal COGNOME che lamentava discriminazioni fra il trattamento riservato ai detenuti in regime di 41 bis L. 354/75 e i detenuti comuni – aveva rigettato il reclamo.
2.Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando quale unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 3 e 13 Cost, nonchØ dell’art. 41 bis L.34/75, e correlativo vizio di motivazione.
Il condannato aveva chiesto che venissero disapplicate le disposizioni previste per i soli detenuti al 41 bis L. 354/75 relative al numero delle ore d’aria fruibili dal singolo detenuto, alla possibilità di svolgere le stesse attività ricreative e sportive degli altri detenuti, alla possibilità di ricevere prodotti alimentari e oggetti e alla possibilità di trattenere i medesimi presso di sØ, alla possibilità di ricevere pacchi del medesimo peso, di partecipare alle medesime attività di formazione, all’accesso alle ore di colloquio.
Secondo il ricorrente l’impugnato provvedimento avrebbe violato gli artt. 3 e 13 della Costituzione, poichØ le limitazioni individuate – se rapportate alla situazione specifica – non sarebbero giustificate da gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e si appaleserebbero dunque inutilmente e illecitamente gravose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
I motivi sono del tutto generici, caratterizzati da aspecificità, poichØ, a fronte di una dettagliata disamina da parte del provvedimento impugnato delle ragioni e dei precedenti giurisprudenziali che hanno escluso il carattere discriminatorio degli aspetti stigmatizzati dal ricorrente del trattamento differenziato imposto ai detenuti per quali vige il regime di cui all’art. 41
bis L. 354/75, il ricorso si limita a ribadire del tutto genericamente le medesime censure senza alcun elemento di novità e senza alcun raffronto con le ragioni del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME