Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14329 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME (soggetto che si trova in espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, conseguente a provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, comprensivo di due condanne relative ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso con ruolo qualificato, nonché di omicidio consumato aggravato e di omicidio tentato, tutti commessi fino al 2011) avverso il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia del 02/06/2022. Tale decreto aveva disposto – a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 -bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 – la proroga, per la durata di due anni, del regime di sospensione di alcune regole di trattamento previste da detta normativa, con particolare riferimento alla disciplina inerente ai colloqui con i familiari e con i terzi, oltre che per quanto attiene alla corrispondenz telefonica, alla ricezione di somme di denaro e di pacchi dall’esterno, alla nomina e alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti, nonché alla permanenza all’aperto (trattasi di regime applicato nei confronti del condannato una prima volta da luglio 1993 a gennaio 1998, poi per un periodo nell’anno 2014 e, infine, dal 17/06/2016 all’attualità).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 – bis legge n. 354 dei 1975. Il provvedimento impugnato ha violato gli oneri di verifica che gravano sul Tribunale di sorveglianza, rispetto al contenuto del decreto ministeriale. In punto di verifica RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sebbene manchino recenti operazioni riguardanti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono stati valorizzati due dati, rappresentati dall’ultima condanna inflitta a detenuto per reato associativo e dal ruolo apicale rivestito dallo stesso, all’interno di tale organizzazione. A fronte RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, però, prendere posizione sui profilo relativo al rischio, anche potenziale, di ripresa dei contatti fra l’associazione e il condannato. Sono state trascurate, inoltre, le allegazioni RAGIONE_SOCIALEa difesa, che non risultano neppure menzionate nel provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato, quindi, ha descritto l’attualità del pericolo di ripresa dei contatti con il sodalizio, face impropriamente ricorso ad atti risalenti nel tempo, ossia ponendo a fondamento
RAGIONE_SOCIALEa decisione reiettiva condotte poste in essere dal ricorrente sino all’ap 2014, nonché adoperando solo espressioni di stile. Vi è il riferimento al mutame degli assetti mafiosi sul territorio, inoltre, ma non è stato chiarito in c specificamente, ciò possa riverberarsi sulla posizione singola del condannato.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l’illegittimità costituzionale de 41-bis, secondo comma Ord. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost, anche relazione all’art. 3 CEDU, nella parte in cui non prevede – quanto ai sog condannati all’ergastolo – un limite di durata applicativa del regime differe o, comunque – una volta che risulti raggiunta la soglia di pena minima, at consentire l’accesso alla liberazione condizionale – non consente la possibil rivalutarne l’applicazione, sulla base di una istruttoria diversa e più appro rispetto a quella ordinaria. In punto di rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione, si precis il ricorrente COGNOME si trovi ininterrottamente detenuto sin dal 1991, pe ha ampiamente superato le soglie di accesso, tanto ai permessi premio che a liberazione condizionale; se non fosse ristretto con sottoposizione al regime ex 41 -bis Ord. pen., in sostanza, il condannato potrebbe verosimilmente intraprendere il percorso di accesso ai benefici penitenziari. Quanto all manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione, il combinato disposto degli artt. 441-bis Ord. pen., quale effetto pratico, blocca il percorso trattamenta confronti di detenuti che formalmente, ossia attenendosi al solo titolo dei potrebbero accedere ai benefìci penitenziari, ma che non possono farlo appunto quanto sottoposti al regime differenziato; il tutto si fonda sull’esistenza presunzione di collegamento con la criminalità organizzata, così venendosi anc a creare una discriminazione, rispetto ai detenuti che non siano assoggetta suddetto regime. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricors fini RAGIONE_SOCIALEa proroga in questione, la verifica in ordine alla attuale capa soggetto di mantenere contatti con l’organizzazione malavil:osa consiste in apprezzamento puntuale, relativo agli elementi rivelatori RAGIONE_SOCIALEa permanenza de sole condizioni di pericolo. L’ordinanza impugnata, correttamente, rende con RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti in grado di dimostrare tale capacità, incorrere in alcuna sorta di automatismo valutativo, bensì facendo riferimento natura RAGIONE_SOCIALEe condanne riportate. La difesa, di contro, non ha individuato elem specifici e concreti, che possano essere indicativi RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta caren pericolosità sociale del ricorrente. La questione di legittimità costituzional reputarsi infondata.
CONSIDERATO’ IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova ricordare come l’art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”. Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende dare continuità, la chiara formulazione RAGIONE_SOCIALEa norma indica come – ai fini del riconoscimento di detta condizione, nonché diversamente da quanto richiesto dal sistema processuale, per formulare un giudizio di responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio” – non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in GLYPH forza GLYPH degli GLYPH elementi GLYPH di GLYPH valutazione GLYPH e GLYPH conoscenza GLYPH acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276483; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263508; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242797; Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, rv. 230136). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Va ricordato, inoltre, che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dal comma 2-sexies RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni RAGIONE_SOCIALEa sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge deve essere intesa, peraltro, nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso – oltre c all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale – alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali l motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito
dal giudice di merito, per ritenere giustificata l’adozione del provvedimento, ovvero nei casi in cui l’apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente, nei suoi passaggi logici, da far restare ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U. 28/5/2003, COGNOME, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, rv. 230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, COGNOME, rv. 226628).
2.2. È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che – so questo profilo – non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Tanto premesso – ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico, RAGIONE_SOCIALEa questione dedotta – deve ritenersi coerente ed esaustiva, dunque destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, l’avversata ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Dal momento che la proroga RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di trattamento de qua, come noto, non postula la prova in ordine all’attualità dei contatti, tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza (e quindi in tal caso, con evidente controsenso, la prova del fatto che il detenuto sia riuscito a violare – o comunque ad aggirare – il regime differenziato di detenzione), occorre invece verificare la eventuale permanenza attuale dei pericoli, per l’ordine e la sicurezza. E in questo senso il provvedimento impugnato, rifuggendo dal denunciato automatismo, ma ancorando la propria valutazione a dati oggettivamente apprezzabili:
ha fatto riferimento alle note trasmesse dalla D.D.A. territoriale, oltre che dalla D.N.A., dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dalla D.I.A., da cui è stata ritenuta emergere una “qualificata ed immutata pericolosità sociale del condannato”;
ha richiamato il vaglio precedentemente compiuto, quanto all’allarmante quadro di personalità del ricorrente, in sede di reclamo, avverso il precedente provvedimento ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. pen.;
ha considerato l’assenza di elementi di valutazione e conoscenza sopravvenuti, rispetto alle pregresse valutazioni, nonché atti a fornire difformi lumi;
ha valorizzato il fatto che il condannato – ad onta RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione al regime differenziato – abbia pacificamente ripreso il suo ruolo apicale, all’intern RAGIONE_SOCIALE‘organigramma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essendo stato egli uno dei componenti – all’interno RAGIONE_SOCIALEa stessa – del gruppo di fuoco del boss NOME COGNOME, tanto da essersi reso responsabile, nell’anno 2011, di un tentato omicidio;
ha valutato la allarmante biografia criminale concernente il COGNOME, che risulta condannato per tre efferati fatti omicidiari verificatisi negli anni 1981 1982, in occasione dei quali egli ha svolto direttamente un ruolo attivo (emerge, in primo luogo, un omicidio attuato mediante strangolamento e collocamento del cadavere in un sacco RAGIONE_SOCIALE‘immondizia; vi è poi un altro omicidio, nuovamente posto in essere mediante strangolamento e dissoluzione del cadavere nell’acido; il terzo assassinio, infine, è stato attuato grazie all’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco);
ha fatto riferimento a intercettazioni ambientali, effettuate in carcere e risalen al 2014, allorquando il condannato commissionava ai fratelli l’esecuzione di alcuni omicidi, tanto da riportare, nell’anno 2017, una ulteriore condanna alla pena di anni dodici di reclusione, inflitta per il delitto di associazione a delinquere armat di stampo mafioso.
3.1. Il richiamo contenuto nell’ordinanza impugnata, all’assenza di recenti operazioni di polizia, effettuate nel territorio di provenienza del condannato e riguardanti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché all’esecuzione, invece, di operazioni comunque concernenti ulteriori organizzazioni mafiose, non è contraddittorio, come sostenuto dalla difesa. L’ordinanza, infatti, descrive i mutamenti verificatisi negli equilibri mafiosi, per trarne la conseguenza che il COGNOME, comunque, riesca a mantenere una veste apicale nel contesto malavitoso organizzato; il tutto, ad onta RAGIONE_SOCIALEa lunga e ininterrotta detenzione. Da ultimo, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente sottolineato l’assenza di una pur minima manifestazione di resipiscenza, da parte del condannato, così come ha negativamente considerato la mancata presa di coscienza, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, RAGIONE_SOCIALE‘enorme disvalore dei gravissimi fatti commessi.
3.2. Da ultimo, il ricorso deduce jl mancato esame di (non meglio specificate) allegazioni RAGIONE_SOCIALEa difesa, che non sarebbero state nemmeno menzionate nel provvedimento impugnato. Non vi è chi non rilevi, però, come la mancata indicazione, nel dettaglio, RAGIONE_SOCIALEe allegazioni asseritamente ignorate, impedisca a questa Corte ogni vaglio, in ordine alla eventuale decisività RAGIONE_SOCIALEe dedotte omissioni, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esperimento RAGIONE_SOCIALEa possibile “prova di resistenza”. La doglianza, in definitiva, pecca di una forte connotazione di aspecificità.
3.3. Il provvedimento impugnato ha quindi esternato, in modo compiuto, gli elementi di valutazione utilizzati, senza che trovino conferma la denunciata apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, né la pedissequa replicazione dei contenuti del decreto di proroga e nemmeno, infine, la considerazione dei soli precedenti riportati dal COGNOME, avendo al contrario il Tribunale di sorveglianza valorizzato comportamenti specifici e fatti concreti.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, secondo comma Ord. pen., per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., anche in relazione all’art. 3 CEDU (eccezione compiutamente riassunta sopra, in parte narrativa), la deduzione difensiva deve esserle ritenuta non rilevante, in relazione all’attuale thema decidendum. Trattasi, infatti, di questione eventualmente proponibile – come esattamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza di Roma – in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis Ord. peri., all’esito magari di valutazione in ordine a richiesta liberazione condizionale o di permesso premio; in tal caso, all’esito di un possibile provvedimento reiettivo, sarebbe consentito eccepire la pretesa illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa costituita dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis Ord. pen., come rinnovato e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen., in relazione al tema RAGIONE_SOCIALEa proroga.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024.