Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato · reclamo proposto da NOME avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cu all’art. 41 bis ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso, in unico articolato motivo e con la memoria pervenuta il 4/7/2024 deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento è apparente in quanto priva di una rigorosa ed effettiva verifica sulla prova della sussistenza di collegamenti con la cri organizzata e, per altro verso, che non tutti gli elementi evidenziati dalla difesa sono state ogg effettiva e concreta analisi;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art. comma 2 sexies ord. pen.);
Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato – con gli specifici riferimenti a situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell’associazione, tuttora attiva nel territorio evidenziato anche facendo riferimento a recenti provvedimenti cautelari, nonché ai trattenimenti corrispondenza e alle indagini dalle quali era emersa anche l’intenzione del ricorrente di evadere pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato) – si basa su un compendio istruttorio tutt’altro che lacuno e apparente quanto, piuttosto, risulta adeguata e coerente in merito alla sussistenza di collegamenti l’associazione di appartenenza e alla sussistenza e attualità del pericolo per l’ordine e la sicu pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso i termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al re di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. del 09/10/2018, 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, oltre a risultare tutto generica, anche nella parte relativa alla ritenuta omessa acquisizione delle nuove prove, è te sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, e pertanto non è consentita in questa sede Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248- 01);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a esclud la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenu congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11/07/2024