Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1593 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 03/01/1985
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale, del 9 settembre 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno di mesi dieci, in esecuzione, relativamente a plurime condanne anche per i reati di associazione di stampo mafioso con ruolo di promotore/organizzatore e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Considerato che il motivo unico dedotto (contraddittorietà o care-d0 motivazione ed erronea applicazione degli artt. 41-bis, e 14 Ord. pen. – primo motivo; violazione degli artt. 3 e 6 CEDU – secondo motivo) non è consentito in sede di legittimità in quanto devolve vizio di motivazione, avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge e, comunque, fonda le censure su mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di critic contenuti nel reclamo, già adeguatamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza, disattesi con corretti argomenti giuridici.
Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, ta da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez, 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l’impossibilità di rilevare l’omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).
Reputato, quindi, che gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che rappresentano la mancanza – oltre che grafica – sotto il profilo dell’assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione, in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei
suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628).
Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime differenziato, in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitiv rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.
Reputato, dunque, sufficiente e necessario rendere conto dell’accertamento che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate) da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali, sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente (cfr. p. 5 e ss.), gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata ritenuta all’attualità, in particolare, valorizzando, tra gli altri, solidi elementi di no quali successive pronunce in sede di merito (tra cui la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2022), che hanno riguardato nuove imputazioni per reato associativo, fino al 2018, a conferma del mantenimento di collegamenti con l’organizzazione, in ruolo di vertice e in assenza di concreti elementi dimostrativi dello scioglimento del vincolo di affiliazione, ad onta del tempo trascorso in attuazione del regime detentivo differenziato.
Considerato che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2022, menzionata nel provvedimento impugnato, risulta oggetto di annullamento con rinvio relativamente alla posizione di NOME COGNOME limitatamente alle circostanze aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen. in ordine al reato ascritto al capo A), con rigetto nel resto del ricorso, così confermando questa Corte (Sez. 1, n. 39489 del 22 giugno 2023, non massimata) la partecipazione al sodalizio da parte di COGNOME nonostante il regime detentivo in atto a suo carico.
Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di
una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinai:a equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 dicembre 2023 GLYPH