Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME non supera il preliminare vaglio di ammissibilità;
Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di c all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 – 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso GLYPH non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controll di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 d 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all’art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell’odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è considerato componente della famiglia mafiosa di Resuttana di RAGIONE_SOCIALE, della quale è stato anche per un periodo il reggente occupandosi, tra l’altro, del fabbisogno economico della stessa, mediante la gestione della cassa del mandamento provvedendo personalmente, o a mezzo dei sodali, al mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti ed al pagamento dei relativi stipen e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizion imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.