Il regime 41 bis e la decisione della Cassazione
L’applicazione e la proroga del regime 41 bis rappresentano uno degli argomenti più delicati del nostro ordinamento penitenziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di legittimità per la sua estensione, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: La Proroga della Detenzione Speciale
La vicenda ha origine dal reclamo presentato da un detenuto avverso un decreto del Ministero della Giustizia che disponeva la proroga del regime di detenzione speciale previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva già respinto il reclamo, ritenendo il provvedimento di proroga legittimo. Secondo il Tribunale, le circostanze evidenziate nel decreto ministeriale dimostravano in modo efficace l’elevato spessore criminale del detenuto e la sua concreta capacità di mantenere contatti con l’esterno, giustificando così il mantenimento delle restrizioni.
Contro tale decisione, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge.
L’Analisi della Cassazione sul regime 41 bis
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso, concludendo per la sua inammissibilità. La decisione si basa su due rilievi fondamentali: il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge e, in parte, era manifestamente infondato.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come il Tribunale di Sorveglianza avesse esposto e argomentato in maniera congrua e logica gli ‘indicatori di perdurante pericolosità’. Questi elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a giustificare la proroga del regime differenziato, senza che le allegazioni difensive del ricorrente fossero state trascurate.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si concentra sulla correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito (il Tribunale di Sorveglianza). Quest’ultimo non si è limitato a una generica affermazione di pericolosità, ma ha ancorato la sua decisione a fatti specifici che dimostravano l’attuale spessore criminale del soggetto e la sua capacità di interazione con l’ambiente esterno. La Corte Suprema non ha il compito di riesaminare nel merito tali fatti, ma solo di verificare la logicità e la coerenza giuridica della motivazione, che in questo caso è stata giudicata pienamente adeguata. Pertanto, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione dei fatti è stato considerato un motivo non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre alla conferma della proroga del regime 41 bis, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che potessero escludere la sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità, è stato condannato al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è chiaro: la proroga del regime carcerario speciale è legittima quando la decisione del Tribunale di Sorveglianza è supportata da una motivazione congrua e logica, basata su specifici indicatori di pericolosità sociale. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare tale valutazione di merito, senza individuare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la proroga del regime 41 bis?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge e in parte manifestamente infondati, dato che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era stata argomentata in maniera congrua e logica.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per giustificare la proroga del 41 bis?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su indicatori di una perdurante pericolosità, sull’elevato spessore criminale del detenuto e sulla sua accertata capacità di mantenere contatti con l’esterno.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, oltre alla conferma della misura detentiva speciale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO JONIO il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
P7
IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza emessa il 7 luglio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Ro respinto il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME NOME decr del Ministero NOME Giustizia di proroga del regime di detenzione particolare di 41 bis O.P. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto di prorog legittimamente emanato in quanto le circostanze in esso evidenziate ri effettivamente indicative dell’elevato spessore criminale di COGNOME NOME NOME capacità di mantenere i contatti con l’esterno.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125 co proc. pen. e 41 bis O.P. .
Con successiva memoria difensiva è stata contestata la proposta di inammissibil richiesta di trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera co gli indicatori di perdurante pericolosità tali da giustificare la prorog differenziato, non trascurando le allegazioni difensive.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del r pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la c determinazione NOME causa di inammissibilità, al versamento a favore NOME cassa delle di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi del cod. proc. pen..
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr NOME somma di euro tremila in favore NOME cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente