Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42405 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 30 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 19 luglio 2022, di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. sul presupposto del suo permanente inserimento nella cosca di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, e in cui egli ha ricoperto un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo di un loro ripristino, e della mancanza di una reale dissociazione da tale contesto criminoso;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per i seguenti motivi:
avere il Tribunale omesso di acquisire la documentazione richiesta dalla difesa, diretta a provare la falsità delle accuse contenute nel decreto ministeriale, asserendo che non avrebbe tenuto conto di tali accuse, ma avendo poi richiamato poi la motivazione dell’ordinanza emessa in data 24 febbraio 2022, basata anche su tali accuse;
avere impedito al ricorrente di spiegare le ragioni della propria richiesta di astensione e poi di ricusazione del collegio giudicante, così violando le norme processuali e senza motivare tale diniego;
avere fondato la decisione sull’ordinanza reiettiva emessa il 24 febbraio 2022, senza valutare le questioni poste nel successivo reclamo e basandosi su provvedimenti non aggiornati;
avere omesso di rispondere alla richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce competenza esclusiva al tribunale di sorveglianza di Roma, questione che viene pertanto riproposta;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla censura circa l’omessa acquisizione documentale, perché deduce la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, mentre quest’ultima contiene una motivazione sufficiente, cioè la decisione di non tenere conto dell’accusa di veicolare all’esterno messaggi diretti al clan, che il detenuto voleva smentire con l’acquisizione documentale richiesta, decisione a cui l’ordinanza dà seguito dal momento che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il rigetto non si fonda su tale accusa, nonostante il generico richiamo alla precedente ordinanza, che ne aveva tenuto conto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per genericità, quanto alla asserita violazione di norme processuali per avere il tribunale impedito al ricorrente di spiegare le ragioni delle richieste di astensione e di ricusazione rivolte ai giudicanti, perché tale impedimento non è in alcun modo dimostrato, non viene indicato quali sarebbero le norme processuali violate, dal momento che il giudice ha il potere di disciplinare l’udienza e, nell’ambito di questo, il dovere di impedire digressioni e interventi che ritenga inutili, e che non è smentita l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, che l’istanza di ricusazione sia stata raccolta e trasmessa al giudice competente;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto all’affermazione che il tribunale abbia deciso solo sulla base degli atti e provvedimenti già esaminati nel provvedimento emesso in data 24 febbraio 2022, senza aggiornarli e senza esaminare le obiezioni difensive, dal momento che l’ordinanza impugnata, pur richiamando integralmente il predetto provvedimento, contiene un’ampia e approfondita valutazione, effettuata nuovamente, circa il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nell’associazione di appartenenza, esplicitamente affermando che esso non è stato smentito dalla sua assoluzione nel processo “Orso” e dall’omessa estensione a lui stesso delle recenti accuse mosse ai suoi familiari e ad altri sodali, circa l’attuale operatività dell’associazione, dimostrata anche da attività investigativa successiva alla data del provvedimento sopra indicato, e circa l’assenza, ancora oggi, di una qualunque forma di dissociazione o di revisione critica da parte del ricorrente rispetto al proprio passato criminale, concludendo perciò, con motivazione adeguata, per la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per legittimare la proroga del regime penitenziario differenziato, stante la persistente pericolosità del detenuto e il rischio di una ripresa dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, infine, quanto alla censura circa l’omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale, essendo stata tale questione valutata in tutti gli aspetti evidenziati dall’istante e ritenuta manifestamente inammissibile soprattutto per la valutata non irragionevolezza della scelta del legislatore, di concentrare la competenza territoriale in materia presso un unico organo giudiziario, così precostituendolo quale giudice naturale, e di attribuire al Ministero l’iniziativa di applicazione delle restrizioni previste dall’art. 41 – bis Ord. pen., per la natura preventiva e non strettamente penale di queste ultime, sottoponendo però l’esercizio di tale iniziativa al controllo dell’autorità giudiziaria;
ritenuto che detta valutazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale debba essere ribadita da questa Corte, alla luce delle numerose ordinanze con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima, sotto molteplici aspetti, la normativa relativa all’applicazione del regime penitenziario differenziato, e dovendosi ribadire che non si ravvisa alcuna irragionevolezza nella scelta del legislatore di attribuire al tribunale di sorveglianza di Roma, giudice ordinario, la competenza territoriale sui reclami avverso i decreti ministeriali di applicazione o proroga del regime differenziato, essendo tale scelta giustificata da esigenze di razionalizzazione, e non derivando né potendo derivare da essa alcun vincolo interpretativo, né alcuna limitazione in termini di libertà decisionale, né alcuna violazione dell’art. 25 Cost.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente