Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30272 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale RAGIONE_SOCIALE‘Il aprile 2023 di proroga, per la durata di anni due, del regime detentivo cli cui all’art. 41 -bis ord. pen. applicato nei confronti di NOME COGNOME detenuto in virtù di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli RAGIONE_SOCIALE‘Il luglio 2023 per la pena di ventisette anni, undici mesi e undici giorni di reclusione e tre anni di libertà vigilata.
Il titolo ha ad oggetto i delitti di associazione di tipo mafioso, tentat omicidio, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il regime detentivo speciale trova applicazione dal 18 aprile 2019.
Riassunti i precedenti penali e i carichi pendenti (fra i quali la condanna per duplice omicidio e triplice tentato omicidio per la quale pende giudizio di cassazione), il Tribunale ha motivato in ordine all’attuale permanente operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione criminale di appartenenza del detenuto e RAGIONE_SOCIALEa capacità di quest’ultimo di mantenere i rapporti con esponenti liberi del medesimo sodalizio, come emerso dai pareri RAGIONE_SOCIALEe Procure competenti, del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, è stato ricordato il ruolo apicale ricoperto da COGNOME nel gruppo associativo mafioso denominato «RAGIONE_SOCIALE», operante nel quartiere Sanità di Napoli, nel contesto del quale sono maturati il duplice omicidio e il triplice tentato omicidio del 22 aprile 2016 (così detta strage RAGIONE_SOCIALEe Fontanelle avvenuta nel contesto di una vera e propria faida mafiosa) in conseguenza dei quale il detenuto è stato condannato all’ergastolo in appello.
E’ stata affermata l’attuale permanente operatività del gruppo mafioso e dato atto, comunque, RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa condotta intramuraria (pur in assenza di una qualsiasi forma di dissociazione), RAGIONE_SOCIALEa fruizione RAGIONE_SOCIALEa socialità, RAGIONE_SOCIALEa partecipazione ai colloqui visivi con i familiari, del mancato svolgimento di attività lavorativa e del fatto che il detenuto riceve 400 euro mensili.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione alla disciplina del procedimento applicativo del regime speciale ritenuto non tale da violare il diritto di difesa essendo quest’ultimo garantito e tutelato.
Con riguardo all’attuale probabilità del mantenimento dei collegamenti con gli ambienti RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, i giudici hanno valorizzato, fra l’altr l’interesse emerso da parte del detenuto per le vicende del quartiere Sanità in base alle risultanze del colloquio del 14 maggio 2021 del quale è stata rigettata
la richiesta difensiva di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione integrale.
Ciò, unitamente alle emergenze che hanno fatto ritenere esistente ed operativo il gruppo mafioso di appartenenza del detenuto, ha indotto il Tribunale ad affermare l’esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la proroga del regime detentivo speciale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge e il mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e RAGIONE_SOCIALE‘art. Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Ha sostanzialmente riproposto la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disciplina del procedimento di sorveglianza nella parte in cui solo al momento di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza è possibile, per la difesa, conoscere gli atti, mentre le regole processuali impongono che il reclamo sia completo e contenga l’illustrazione dei motivi di impugnazione insuscettibili di essere integrati con motivi nuovi.
I termini stretti per proporre il reclamo impediscono l’accesso agli atti amministrativi sui quali si fonda il decreto ministeriale che, pertanto, deve essere impugnato senza che sia possibile esaminare compiutamente la documentazione posta a suo fondamento.
Da ciò deriverebbe il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., nella parte in cui non prevede l’obbligo, da parte del Ministero, di mettere a disposizione, entro congruo termine, tutti gli atti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime detentivo speciale, con gli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili per violazione del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALEe regole giusto processo.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata acquisizione di atti rilevanti e decisivi richiesti dalla difesa senza i rispetto degli artt. 111, 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 de Patto Internazionale sui diritti civili e politici.
Il vizio sarebbe ravvisabile nella parte in cui è stata omessa l’acquisizione integrale dei colloqui con i familiari e di alcuni video apparsi sul social network TIK TOK.
In particolare, è stata censurata la citazione di una parte dei colloqui senza che sia stata disposta l’acquisizione integrale degli stessi, omissione che comporta la violazione del diritto di difesa sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa «parità RAGIONE_SOCIALEe armi garantita dall’art. 6 CEDU nei termini declinati dalla giurisprudenza sovrana zio na le.
2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, ord. pen. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente ha segnalato di avere dimostrato non solo l’assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma la stessa possibilità che gli stessi possano essere ripristinati.
Ha escluso l’esistenza, ad oggi, del RAGIONE_SOCIALE al quale COGNOME aveva partecipato; tale sodalizio, infatti, sarebbe estraneo alle attuali dinamiche criminali del quartiere Sanità.
Ha richiamato le dichiarazioni di operatori di polizia giudiziaria, collaboratori di giustizia ed altri testi in recenti procedimenti penali trascrivendone i relati verbali di escussione nel testo del ricorso.
In particolare, è stata contestata la tesi del ruolo concorsuale di COGNOME nella commissione RAGIONE_SOCIALEa, così detta, strage RAGIONE_SOCIALEe Fontanelle eVrichiamati, a tale proposito, i periodi di detenzione ritenuti incompatibili con un qualsiasi ruolo associativo mafioso a partire dal 2011.
Sono state, altresì, negate, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie allegate, sia la configurabilità attuale del RAGIONE_SOCIALE, che la possibilità, per il detenuto, di riorganizzare il gruppo, posto che lo stesso e tutti gli altri soggetti riten partecipi sono stati tratti in arresto, da ultimo, nel 2016.
Peraltro, la stessa relazione del RAGIONE_SOCIALE del 24 marzo 2023 avrebbe dato atto RAGIONE_SOCIALEa sostanziale destrutturazione del sodalizio e da ciò dovrebbe discendere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa concreta e attuale possibilità, per COGNOME, di ristabilire i collegamenti con l’ambiente malavitoso.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
L’ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo spec:iale di cui all’art. 41-bis ord. pen. è limitato, ai sensi del comma 2-sexies RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione, alla violazione di legge.
Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizio riguarda solo l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, comma 2-sexies ord. pen, che impone al Tribunale di Sorveglianza di motivare sui presupposti per l’adozione del
provvedimento e la congruità del contenuto RAGIONE_SOCIALEo stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.
Sul punto si è formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella materia di interesse il vizio RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge include, quale mancanza di motivazione, «tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità ai punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230303) oppure si riveli «assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226628).
Si tratta RAGIONE_SOCIALEa concreta applicazione ai provvedimenti qui in rilievo del principio generale secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALEa norma che impone l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, R.v. 224611)
Al contrario, il controllo del Tribunale di Sorveglianza ha ad oggetto profili più ampi se si considera che l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cognizione è stato definito dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che «anche a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte all’art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo d legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto indicate nel provvedimento, RAGIONE_SOCIALEa capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, RAGIONE_SOCIALEa sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361).
La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata sembra che la questione sia stata posta anche davanti al Tribunale di Sorveglianza, sebbene in termini diversi da quanto prospettato in ricorso.
Il provvedimento, infatti, riporta l’eccezione difensiva come riferita all’adozione del provvedimento amministrativo, da parte del Ministero, «senza
consentire alla difesa di analizzare le note poste a fondamento del provvedimento».
La questione, quindi, è stata riferita alla compatibilità del procedimento amministrativo di proroga del regime speciale con i principi che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo.
La soluzione adottata dal Tribunale di Sorveglianza, che si fonda sulla possibilità di una tutela giurisdizionale completa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta avverso il provvedimento amministrativo di proroga, è corretta.
Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, qui ribadito, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia e non all’autorità giudiziaria, la competenza a disporre l’applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, cori provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all’autorità giudiziaria, all’esito di un procedimento camerale partecipato» (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792).
Sul punto si è diffusamente soffermata anche Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276483 alle pagg. 4 – 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione ove è stata illustrata la complessiva ragione che induce ad escludere qualsiasi ipotesi di contrasto del procedimento amministrativo relativo all’applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. con i principi costituzionali del giusto processo proprio perché tali garanzie possono trovare attuazione nel procedimento giurisdizionale che si instaura a seguito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza.
Sul punto sono state richiamate, fra le altre, le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale nn. 349 del 1993 e 376 del 1997.
Nel ricorso la questione di costituzionalità è stata posta proprio con riguardo a tale procedimento relativamente al quale si lamenta l’impossibilità di conoscere gli atti posti a fondamento del provvedimento di proroga in tempo utile per apprestare una difesa adeguata ed effettiva.
In realtà, l’assunto dal quale prende le mosse la questione è errato giacché gli atti posti a fondamento del provvedimento sono conoscibili non già quando davanti al Tribunale di Sorveglianza viene fissata l’udienza, bensì quando viene emesso il provvedimento di proroga.
Da quel momento iniziano a decorrere i venti giorni per la proposizione del reclamo con la possibilità di presentare memorie entro cinque giorni dall’udienza dovendosi applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. dall’art. 41-bis, commi 2
quinquies e sexies, ord. pen.
Non sussistono, pertanto, i profili di incostituzionalità eccepiti e la questione posta con il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondata.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto relativo alla mancata acquisizione di atti dei quali non è stata allegata e dimostrata la decisività.
Premesso che il ricorso nella materia di interesse può essere proposto, come illustrato al par. 2, solo per violazione di legge e non attraverso la deduzione di vizi diversi, costituisce elemento dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione sul motivo in esame, la circostanza che lo stesso attenga a documentazione RAGIONE_SOCIALEa quale non è stata allegata e dimostrata la decisività.
In primo luogo, quanto ai video sul social network TIK TOK, si segnala che gli stessi non risultano neppure menzionati, neanche nell’esposizione in fatto, nel provvedimento impugnato sicché non è possibile apprezzarne la rilevanza.
Con riferimento alla registrazione dei colloqui con i familiari, in realtà, pare immune da vizi la considerazione del Tribunale di Sorveglianza (pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa motivazione) laddove è stato spiegato come l’acquisizione non riguarda un profilo decisivo giacché riferito ad un generico interesse del detenuto rispetto ai fatti che avvengono nel quartiere nel quale opera la cosca RAGIONE_SOCIALEa quale NOME ha fatto parte.
4. Il terzo motivo è complessivamente infondato.
Con lo stesso, in parte il ricorrente sollecita a questa Corte una inammissibile rivalutazione di profili che attengono più specificamente ai giudizi di merito in cui le prove riprodotte nel ricorso (pagg. 12 e seguenti) sono state assunte.
Per quanto riguarda, inoltre, l’aspetto che più riguarda l’attuale operatività del gruppo mafioso al quale è appartenuto COGNOME (del quale l’ordinanza impugnata ha valorizzato anche la recente condanna all’ergastolo all’esito di una doppia conforme valutazione dei giudici di merito) va tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte sul punto.
In particolare, si richiama l’arresto secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALEa proroga RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall’art. 41 bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).
La capacità di mantenere i contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza e la vitalità RAGIONE_SOCIALEa stessa integrano profili presi in considerazione e sui quali la motivazione è stata effettiva in ossequio al principio per cui «ai fin RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713).
Sulla sufficienza anche RAGIONE_SOCIALEa mera «potenzialità» dei rapporti con l’organizzazione criminale 4Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276483; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242071 2 F
Sul medesimo aspetto deve essere anche ribadito che «ai fini RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis RAGIONE_SOCIALEa norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).
Sul punto il ricorrente ha dedotto l’avvenuta destrutturazione del gruppo camorristico del quale ha fatto parte COGNOME alla luce RAGIONE_SOCIALEa relazione del RAGIONE_SOCIALE del 24 marzo 2023, senza tuttavia, riprodurre il passaggio RAGIONE_SOCIALE‘informativa che conterrebbe tale precisazione e spiegare in quali termini la stessa possa porsi in contrasto effettivo con quanto ricostruito nel provvedimento impugnato.
A tale proposito, le note informative recenti RAGIONE_SOCIALEe Direzioni Antimafia hanno evidenziato la condizione di equilibrio precario del contesto criminale nel quale operava lo stesso COGNOME, unitamente al proprio gruppo camorristico di riferimento, la presenza di una costante contesa armata per il controllo del territorio il che, data la specificità RAGIONE_SOCIALE‘ambiente criminale al quale il detenuto h aderito, rende l’ordinanza impugnata esente dal vizio di motivazione apparente e, comunque, dalla violazione di legge eccepita.
Ciò anche e soprattutto se si considera il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEo stesso ne vicenda omicidiaria plurima di cui alla strage RAGIONE_SOCIALEe Fontanelle per la quale ha riportato condanna all’ergastolo all’esito dei giudizi di merito.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spe processuali.
Così deciso il 03/05/2024