Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respint reclamo proposto da NOME COGNOME, avverso il decreto del Ministro della giustizia in da 13/02/2023, con cui è stata disposta, per due anni, la proroga del regime di cui all’art. 4 legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale ordinanza, preliminarmente escludendo la necessità d acquisire agli atti tutti i provvedimenti richiamati dal DM citato, in quanto presenti facilmente reperibili, ha risposto alla questione di legittimità costituzionale solle reclamante, individuando anche gli elementi attraverso i quali poter desumere il persiste pericolo di mantenimento dei collegamenti di COGNOME, con la RAGIONE_SOCIALE, attualmente operativa e per la quale il condannato, con ruolo apicale, av commesso numerosi e gravi reati.
Ricorre per cassazione Lo COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a quattro motivi.
2.1. Con primo e secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza di temi – il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione, in merito al mo di reclamo relativo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa che riproposto nel secondo motivo di ricorso, si sostanzia nella pretesa incostituzionalità dell’a bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 101, 102, 108, 111 e 117 Cos relazione, quest’ultimo, agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 della CEDU) nella parte in cui ass Ministro della giustizia e non all’autorità giudiziaria, la competenza a disporre l’applicazio proroga del regime detentivo speciale.
2.2. Con il terzo motivo di gravame, si censura la mancata assunzione – da parte de giudicante – delle prove decisive richieste dal reclamante, essendo la decisione di rigetto ba su un’argomentazione meramente apparente.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivaz in ordine alla permanenza dei presupposti che legittimano la persistente capacità del condanna di tenere contatti con le organizzazioni criminali.
Il ricorso, nel suo complesso, risulta inammissibile.
3.1. Con riguardo ai primi due motivi di gravame, è opportuno premettere che l questione, già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, è stata ritenuta manifest infondata, posto che l’applicazione o la proroga del regime detentivo speciale non sono misu assimilabili alle misure di prevenzione personali e che vengono adottate o prorogate provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all’autorità giudiziaria – all’esito di un procedimento camerale partecipato (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/20 Libri, Rv. 279792). Inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituz dell’art. 41 bis ord. pen., in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 CEDU, non sussistendo,
secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale t l’adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l’al sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l’esterno del carcer e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura l’esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e il c giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventu proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (v. Corte cost. n. 190 del 2010) (cfr. S Sentenza n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294). Le motivazioni in parola, allora, possono ragionevolmente indicarsi quali manifestamente infondate, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolida giurisprudenza, anche di legittimità.
Ad ogni buon conto – ed al netto di quanto sopra detto – le indicate censure risulta altresì, proposte per motivi non consentiti in questa sede, perché riproducono profili di dogl già ampiamente e coerentemente vagliati dal giudicante e, al contempo, non appaiono idonee a scalfire l’argomentazione che si pone alla base del provvedimento. Invero, come già sintetizza al primo punto, il provvedimento del Tribunale, steso nel rispetto dei principi di legge, interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, nonché in confor logica argomentativa, si sottrae alle non fondate critiche formulate dal ricorrente in quanto sulla scorta dell’infondatezza della questione, ne ha comunque tenuto conto, compiendo il vagli richiesto.
3.2. Anche il terzo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto, oltre a confrontarsi con il passaggio motivazionale specificamente inerente alla ritenuta irrilev dell’integrazione probatoria auspicata, non ne inficia la tenuta logica, finendo per prospe insussistenti violazioni di legge, che in realtà sostanzialmente involgono profili di merito o vizi motivazionali, non proponibili in questa sede.
3.3. Medesima causa di inammissibilità è riscontrabile con riguardo al quarto ed ulti motivo di critica. Infatti, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in di reclamo, circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41comma 2 -sexies Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta caren motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale d incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez, 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203). Detto limite sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l’impossibilità di rilevare l enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argom documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione sia sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37 6/05/2014, Triglia, Rv 260805).
Ad abundantiam, peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente (cfr. pp. 4-5), gli elementi, necessari e sufficienti (v. tra le altr 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263508), sulla cui base è stata ritenuta la persistenza del pericolo che il condann mantenga collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE criminale di provenienza, tenuto conto del ruolo di vertice assunto dal ricorrente, della perdurante attività del clan di RAGIONE_SOCIALE ed in asse concreti elementi dimostrativi dello scioglimento del vincolo di affiliazione, ad onta del t trascorso in attuazione del regime detentivo differenziato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiara inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.