Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2-quinquies, I. 26 luglio 1975 (Ord. pen.), da NOME COGNOME – ristretto in custodia cautelare, appellante, perché condannato con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 29 giugno 2022 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione per i delitti di associazione di stampo mafioso ed estorsione – avverso il decreto emesso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia in data 16 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la proroga RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, richiamato il decreto ministeriale ora citato, ha ritenuto sussistere sia gli elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, sia quelli relativi a una consistente e attuale pericolosità sociale. Riferisce il Tribunale che il COGNOME è stato condannato quale organizzatore del clan COGNOME, anche per reati fine commessi dal 2011 al 2018, ed è attualmente in custodia cautelare per i capi b) ed e), aggravati dal metodo mafioso, di cui alla sentenza di primo grado sopra richiamata e per i quali non sono decorsi i termini massimi di custodia cautelare (si indicano le pag. 5 e 6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale del riesame del 24 novembre 2022, con l’applicato aumento di un terzo per tale aggravante). Il ricorrente è, peraltro indicato “con recenti note RAGIONE_SOCIALEa D.I.A., RAGIONE_SOCIALEa D.D.A. di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE come attualmente inserito nel clan di appartenenza e collegato a esso”. Il Tribunale di sorveglianza riporta come COGNOME “assumesse importanti decisioni, se non altro a livello organizzativo e fosse un punto di riferimento per tutti i membri del clan”, nonché spacciava stupefacenti mentre era sottoposto agli arresti domiciliari (condannato in primo grado ad anni 2 e mesi 6 di reclusione). Prosegue, ancora, il Tribunale chiarendo che, al di là RAGIONE_SOCIALE‘erronea indicazione del COGNOME quale parente del capo clan COGNOME, egli ha svolto colloqui con tale vertice associativo – che era in stato di detenzione – al fine di veicolarne le direttive ai sodali RAGIONE_SOCIALE‘associazione di stampo mafioso la quale, pur colpita da recenti operazioni giudiziarie, non risulta essere stata disarticolata. Dall’osservazione penitenziaria, infine, non sono emersi elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità, anzi, sono state segnalate – con relazione RAGIONE_SOCIALEa Casa circondariale di Roma-Rebibbia del 23 maggio 2023 – irregolarità comportamentali anche recenti da parte del Lo NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME ricorre per cassazione affidandosi, con il ministero del difensore, a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, NOME COGNOME si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis e 41-bis, comma 2, Ord. pen. e 303 cod. proc. pen. per la mancanza dei presupposti applicativi del regime detentivo speciale in relazione alla violazione dei termini di massimi di custodia cautelare.
In particolare, si afferma in ricorso che il COGNOME sarebbe detenuto illegittimamente in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi b) – che si ritien peraltro, estraneo all’imputazione cautelare – ed e) RAGIONE_SOCIALEa rubrica. Si assume, quindi che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe applicato alcun aumento di pena per le aggravanti di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 629 cod. pen. e di cui all’art. 416-bis, comma 1, cod. pen., altrimenti, essi sarebbero stati ritenuti i reati più gravi su cui applicar gli aumenti per la continuazione di cui all’art. 81 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, per essere stato violato il diritto al contraddittorio é quello di difesa, nonché per essere apparente la motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, si lamenta che il Tribunale di sorveglianza, per motivare il rigetto del reclamo, faccia riferimento alle informazioni fornite dal “competente Dipartimento, dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE per attestare la presenza di collegamenti con la cosca mafiosa e la perdurante operatività del sodalizio criminale” senza aver mai avuto la disponibilità di tali citate informazioni, non risultando essere mai state trasmesse a detto tribunale.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen, per mancanza dei presupposti per l’applicazione del regime detentivo speciale e per l’omessa motivazione, comunque da considerarsi apparente, in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ritenute esigenze di prevenzione.
In particolare, si assume che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia utilizzato “formule stereotipate” e indicato “circostanze gravi” non rinvenibili negli atti del procedimento con riferimento a “azioni diffuse ed aggressive RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, lotte tra clan e addirittura omicidi di personale RAGIONE_SOCIALEa polizia penitenziaria”. Il ricorrente, peraltro, è stato indicato dal tribunale ora citato come organizzatore RAGIONE_SOCIALE‘associazione di stampo mafioso, mentre, dall’accertamento svolto nel giudizio di merito, egli sarebbe solamente un mero partecipe, condannato per spaccio di stupefacenti, ma assolto ta dal reato di associazione armata finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Ancora, ci si duole del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia affermato la «perdurante operatività del sodalizio” quando la sentenza di condanna del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avesse fatto “esplicito riferimento ad una fase di “stand by” in cui verserebbe
A
attualmente l’associazione a causa RAGIONE_SOCIALEo stato di restrizione dei suoi membri». Si evidenzia, inoltre, come l’imputazione di cui al capo a) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, “relativa al reato associativo, sia caratterizzata da una contestazione chiusa” ovvero esplicitamente ricompresa tra il 2011 e il 2018. Anche laddove il Tribunale di sorveglianza di Roma “fa riferimento, sia all’episodio RAGIONE_SOCIALEo scioglimento del comune di Scanzano Jonico, avvenuto nel 2019, sia a un decreto di fermo eseguito in data 21 marzo 2021 dai RAGIONE_SOCIALE“, dette informazioni non potrebbero essere considerate “attuali”, poiché non riferibili all’ultimo biennio e, comunque, non avrebbero alcun collegamento con l’attuale ricorrente. L’ordinanza impugnata, inoltre, nel riferirsi alla sua pericolosità sociale avrebbe sopravvalutato l’esistenza di illeciti disciplinari commessi intramoenia e avrebbe errato nel richiamare i familiari quali suo “tramite” perché detti parenti sarebbero “estranei a qualsiasi contesto di criminalità organizzata”.
Era stata richiesta la trattazione orale del ricorso ma essa è stata rigettata perché, per i ricorsi da trattarsi in camera di consiglio non partecipata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen., non è prevista la discussione orale.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, quindi, da rigettare.
Il primo motivo risulta inammissibile poiché generico e non autosufficiente.
Si contesta, in particolare, che il ricorrente sarebbe illegittimamente detenuto in relazione ai capi di imputazione contestati nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere – di cui uno neanche oggetto di “imputazione cautelare” – per i quali non sarebbe stato applicato alcun aumento di pena per le aggravanti di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 629 cod. pen. e di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis cod. pen. e che il tribunale di sorveglianza non avrebbe rilevato l’inefficacia di tale titolo cautelar / senza il quale non si sarebbe potuta confermare la legittimità del decreto ministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Ebbene, fermo restando che tale doglianza debba essere esposta e valutata nelle sedi proprie del procedimento cautelare, essa è stata ritenuta infondata dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso non può essere ulteriormente valutato in questa sede anche per l’omessa allegazione degli atti richiamati.
Sul secondo motivo, rispetto al rilevato omesso deposito RAGIONE_SOCIALEe informative richiamate nell’ordinanza impugnata va qui richiamato l’orientamento già espresso da Sez. 1, n. 39773 del 13/10/2005, Rv. 232687 – 01, secondo il quale «l’omesso deposito degli atti richiamati dal D. M. di proroga RAGIONE_SOCIALEa sospensione, ex art. 41 bis ord. pen., RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di trattamento e degli istitut previsti dall’ordinamento penitenziario non ne determina l’illegittimità, perché nessuna norma impone il deposito RAGIONE_SOCIALEe informative rituali e, d’altro canto, il loro contenuto è ampiamente riportato nel decreto stesso, in modo da consentire lo svolgimento di un’idonea strategia difensiva senza pregiudizio per le esigenze di necessaria cautela e di riservatezza connesse con il divieto di esame degli atti suddetti nel corso del procedimento amministrativo».
A tale principio, va aggiunto che il ricorrente ha articolato difese nel merito, ;2,5 4 a- senza eccepire nulla in sede di reclamo,jift dal medesimo motivo di ricorso che l’accesso al fascicolo è avvenuto solamente in data 12/7/2023, quando il provvedimento impugnato è stato depositato in data 12/6/2023. 5{,32.4 9
Anche il terzo motivo risulta generico ed errato nella parte in cui non considera che il decreto del ministro è del 16 dicembre 2022, quindi, il 2021 può certamente rientrare nell’esame del Tribunale di sorveglianza il quale, comunque, può tener conto anche di elementi più datati, da valutare in relazione a quelli più recenti, per motivare sulle esigenze già espresse, e nella specie condivise, nel decreto ministeriale.
In definitiva, l’ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 13/12/2023 il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe yese ‘5) < – ° c n A (s) GLYPH ca 43 C C %4 : caq