Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 820 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Polistena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha rideterminato la pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., comminata a COGNOME in relazione al reato di cui all’art.73, commi 1 e 4 , d.P.R. 309/90, previa rinuncia ai motivi di ricorso, in anni due di reclusione ed euro diecimila di multa, disponendo la confisca della somma di denaro sequestrata allo stesso.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990, 240-bis cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen.
Si sarebbe in presenza di una inammissibile reformatio in pejus, per essere stata la confisca nei confronti di COGNOME, unico appellante, disposta per la prima volta solo in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro.
La Corte di appello di Catanzaro ha valorizzato erroneamente, a sostegno della sua decisione finale:
-la rinuncia della difesa ai motivi di appello (che avrebbero contenuto anche un motivo sul sequestro della somma di denaro);
-l’acquiscenza che la difesa aveva dato alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di procedere alla confisca in esame, per giungere ad un concordato sulla pena.
L’atto di appello non conteneva un motivo dedicato a tale specifico aspetto, limitandosi la difesa a chiedere – solo in calce ai motivi nuovi – il dissequestro delle somme sequestrate all’odierno ricorrente, evidenziando la legittima provenienza del denaro rinvenuto in possesso del ricorrente, solo quale dimostrazione dell’estraneità dello NOME a contesti o condotte di tipo illecito, e non quale questione rilevante ai fini della confisca. Non poteva, dunque, ritenersi formulato un legittimo motivo di appello.
Inoltre, la Corte di appello è incorsa in errore, laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse previsto la confisca del denaro in sequestro.
La sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, infatti, prevedeva unicamente la confisca ex art. 240 cod. pen. della sostanza stupefacente e del
restante materiale ancora in sequestro; non emergeva, invece, alcun passaggio dedicato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 o ex art. 240-bis cod. pen.
Come evidenziato dalla difesa, si è quindi in presenza di una reformabo in pejus rispetto alla sentenza di primo grado.
La Corte di appello – peraltro senza fornire la benchè minima motivazione sul punto – ha disposto per la prima volta la confisca – non obbligatoria – della somma di denaro sequestrata all’imputato e, in ragione di ciò, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca del denaro, statuizione che elimina, e, per l’effetto, deve essere ordinata alla restituzione del denaro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, statuizione che elimina, e, per l’effetto, ne ordina la restituzione all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 13 ottobre 2022
Il Consiglier estensore
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Il Presid nte