Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo 3), ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo – è manifestamente infondato in quanto assume un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato come non sia sostenibile che l’imputato non fosse a conoscenza dell’andamento degli affari avendo svolto la funzione di amministratore unico sin dalla data di costituzione della società. Inoltre, prova di tale cognizione è emersa anche dalla deposizione resa dal commercialista della società (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato), a riguardo della sollecitazione ad un riordino contabile – intervenuta solo nel 2013 – perché il prevenuto aveva timore che fossero presentate istanze di fallimento contro la società;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole dei vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte di una coerente e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello (si vedano pagine 7 e ss. della sentenza impugnata, in doppia conforme sulla responsabilità, con particolare riferimento all’incameramento delle somme in contanti e all’assenza di riscontri contabili attendibili, che fornissero esauriente giustificazione del riversamento nelle casse sociali degli importi introitati dal ricorrente);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al contrasto con il principio del divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 597 cod. proc. pen. in mancanza di una diminuzione della pena inflitta a seguito della dichiarata prescrizione del reato di cui al capo 3) – è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali in palese contrasto con il dato normativo, atteso che:
la sentenza del primo giudice aveva irrogato il minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche che, ritenute equivalenti, avevano eliso l’incidenza delle due aggravanti contestate;
la sentenza di appello ha prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione con riferimento al capo 3) – bancarotta semplice – ed eliminato di conseguenza l’aggravante dei “più fatti” di bancarotta, confermando il giudizio di equivalenza tra
le attenuanti generiche e la residua aggravante della recidiva, nonché il trattamento sanzionatorio minimo già comminato in prime cure;
in riferimento ai fatti di bancarotta per i quali l’imputato è stato prosciolto, non era stato applicato alcun segmento di pena che potesse e dovesse essere eliminato, né
il proscioglimento per prescrizione per uno dei reati comporta, ovviamente, la necessità di rivedere obbligatoriamente il giudizio di comparazione tra circostanze e,
del resto, la decisione della Corte territoriale ha dato conto dell’adeguatezza del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva (pag.13);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
Osservato che nulla di rilevante consentono di aggiungere le argomentazioni dei motivi nuovi, trasmessi in data 12 giugno 2025;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il Con gliere estensore Il Presidente