Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11077 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BAIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.m .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fer che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di appropriazione indebita di un’autovettura tentata estorsione volta ad ottenere dal proprietario della predetta vettura la sottoscrizio passaggio di proprietà della stessa, rideterminava la pena in anni uno e mesi tre di reclusi ed euro 600,00 di multa.
Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione:
1.1. Illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per ascrittigli, riconosciuta benché COGNOME NOME non sia mai stato in possesso dell’autovettura d si tratta e nel difetto di qualsiasi accertamento volto a verificare se i messaggi rinven cellulare della persona offesa siano partiti dall’utenza del ricorrente.
1.2. Violazione di legge con riferimento alla rideterminazione in pejus della pena irrog atteso che, pur in presenza del solo appello dell’imputato, la Corte territoriale ha determina pena base in anni uno e mesi otto di reclusione ed curo 600 di multa, a fronte di una pena bas iyaA:16) determinata in primo grado in anni uno e mesigi reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub a) in anni uno e mesi sette di reclusione.
Con requisitoria scritta del 16/11/2023 il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha chiesto l’annullame della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzioNOMErio.
Il primo motivo di ricorso presenta diversi profili di inammissibilità, e tuttavia la s impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, in considerazione dell fondatezza del secondo motivo di ricorso.
3.1. GLYPH Il motivo è inammissibile perché prospetta una “rilettura” degli elementi di fa posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattando invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa inte il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ad valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944 ed è anche aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della Corte di appell che ha evidenziato che il possesso del bene da parte del ricorrente emerge dal rilievo che stesso “aveva ceduto il bene a terzi, dietro pagamento di euro 2.500, come riferisce il testimo COGNOME NOME“.
3.2. GLYPH Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato: la Corte territoriale, infat evidenziato che erroneamente il primo giudice non aveva commiNOME pena pecuniaria e non aveva disposto la riduzione per le attenuanti generiche, che pure aveva c:oncesso, sicché, a front di una condanna in primo grado alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, ha rideterminat la pena in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.
In tal modo, però, sia con riferimento all’applicazione di pena pecuniaria, non infli primo grado, che con la determinazione della pena base detentiva in misura superiore a quella inflitta in primo grado, la Corte territoriale ha violato il principio in tema di impugnazion
consolidato, secondo cui il divieto di “reformatio in pejus” riguarda non solo il risultato fin anche tutti gli elementi del calcolo della pena (Sez. 1, n. 46271 del 03/11/2004, Rv. 23032 principio che deve ritenersi pacifico applicarsi anche ai casi di pena illegale (cfr. Sez. 2, n del 10/09/2020, Rv. 279905, secondo la quale il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rideterminazione della pena a cura di questa Corte, sulla base del determinazioni dei giudici di merito, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., da e eliminando la pena pecuniaria, non inflitta in primo grado, e determinando la pena base al pa a quella disposta dal giudice di primo grado in anni uno e mesi sei di reclusione, con la riduz di sei mesi di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e l’aumento di pena di un mes di reclusione per la continuazione, l’una e l’altro disposti nella stessa misura della sen impugnata, e così per complessivi anni uno e mesi uno di reclusione.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in anni uno e mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso resto.
GLYPH
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023