Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Perù il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’entità dell’aumento per la continuazione con per il reato di cui al capo 6), con rigetto nel resto;
lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena base per il reato sub 2) e alla determinazione dell’aumento per la continuazione per il reato di cui al capo 6)
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 dicembre 2023, la Corte d’appello di Bologna, nel giudizio rescissorio conseguente alla pronuncia con la quale questa Corte, Sez. 4, n. 23898 del 23 maggio 2023, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale emessa il 4 giugno 2021 limitatamente ai capi 1, 3, 4, 5, per difetto di
querela, e, con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della sentenza resa in data 28 dicembre 2020 dal Tribunale di Parma – che aveva ritenuto l’imputato responsabile di cinque reati di furto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. commessi il 22 dicembre 2020 contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5, e del reato di furto di cui all’art. 624, 625, n. 7 cod. pen. contestato capo 6, e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione del rito abbreviato scelto, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa – rideterminava in mesi 7 e giorni 20 di reclusione la pena per i residui reati di cui al capo 2 (riqualificato nell’ipotesi tentata) e al capo (riqualificato nell’ipotesi tentata), previo rinvio alla pronuncia cassata che aveva riconosciuto il tentativo per tutti i reati, nonché le circostanze attenuant generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia affidando il ricorso a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 624 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena base per il reato di cui al capo 2. Si evidenzia che nella rideterminazione della pena operata in sede rescissoria per i residui reati di cui ai capi 2 e 6, la Corte territoriale, ritenuto grave il reato di cui al capo 2, già riqualificato nella ipotesi tentata dalla precedente decisione annullata, incorre in carenza di motivazione nella determinazione della pena, fissata in misura superiore al minimo, laddove ritiene «condivisibili le considerazioni già espresse dalla Corte di appello, in ordine alla intensità del dolo e alla preordinazione dei fatti commessi» e laddove omette di confrontarsi con le richieste congiunte avanzate dalle parti. Sotto il primo profilo, la motivazione è carente perché la Corte di appello, nella sentenza richiamata dalla pronuncia qui impugnata, ha ancorato il discostamento dalla pena base a fattori di carattere oggettivo differenti dalla «intensità del dolo e alla preordinazione dei fatt commessi», che erano stati individuati ne «la gravità del fatto quale si evince dal valore della merce e dalla modalità esecutive già sopra menzionate, sia i precedenti penali dell’imputato». Quanto al secondo profilo, si deduce che in sede rescissoria la Corte ha omesso di confrontarsi con le conclusioni scritte delle parti che avevano richiesto la stessa penale finale detentiva (6 mesi e 10 giorni di reclusione).
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen, con riferimento all’aumento per la continuazione. La parte si duole dell’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 6, applicato in violazione del divieto di reformatio in pejus, come già eccepito innanzi nel precedente giudizio di legittimità. Si premette che in primo grado il giudice aveva
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applicato, per la continuazione con il reato di cui al capo 6, un aumento di pena inferiore rispetto a quello calcolato per gli altri reati, pari a 1 mese ed euro 50,00; che la Corte di appello, nella sentenza cassata, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, aveva applicato un aumento superiore a quello fissato dal giudice di prime cure, ossia un aumento di 1 mese e 15 giorni di reclusione e 60,00 di multa e ciò era stato oggetto di motivo di doglianza innanzi alla Corte di cassazione che, ritenendo espressamente non inammissibile il ricorso proposto, «soprattutto avuto riguardo alle doglianze di cui al secondo motivo», ha pronunciato sentenza di annullamento con rinvio; in sede rescissoria, la Corte territoriale si è richiamata alla pronuncia cassata ed ha nuovamente applicato lo stesso aumento (pari ad 1 mese, 15 giorni di reclusione ed euro 60,00 di multa), in mancanza di impugnazione del pubblico ministero e malgrado fosse stato ritenuto il tentativo e fossero state applicate le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulla recidiva. Si Chiede pertanto di annullare la sentenza in relazione alla determinazione dell’aumento per la continuazione siccome operato in violazione del divieto di reformatio in pejus ed in assenza di giustificazione oltre che in contrasto con le indicazioni fornite in sede rescindente.
Con requisitoria scritta il pubblico ministero ha chiesto accogliersi il secondo motivo del ricorso e quindi annullare con rinvio la sentenza impugnata
Con conclusioni scritte la difesa ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è ammissibile in relazione al secondo motivo, ed inammissibile nel resto.
Va premesso che questa Corte, in sede rescindente, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 giugno 2021, in relazione ai capi 1, 3, 4 e 5, per difetto di querela, e ha disposto «l’annullamento della medesima sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai restanti capi della imputazione per cui vi è stata proposizione di querela, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio di legittimità». La Corte di appello di Bologna in sede rescissoria ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione ai reati residui, ossia i furti contestati capi 2 e 6, ed ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, richiamandosi e recependo le motivazioni espresse nella pronuncia cassata che aveva riqualificato tutti i furti contestati in tentavi di furto, aveva riconosciu circostanze attenuanti generiche e aveva fatto riferimento ad una serie di elementi
per l’individuazione della pena base del reato più grave (che nella sentenza cassata era il furto contestato al capo 3, dichiarato non procedibile da questa Corte) e per l’aumento a titolo di continuazione.
Quanto al primo motivo di doglianza, con cui si denuncia vizio di carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato di cui al capo 2, va premesso che la Corte di appello ha correttamente indicato come più grave il reato di cui al capo 2, e, rinviando alle motivazioni espresse sul punto nella sentenza cassata e qui non censurate, ha riqualificato la fattispecie nell’ipotesi tentata, applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti di cui all’art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., in tal modo richiamando le determinazioni operate dal giudice nella sentenza cassata.
Nella determinazione della pena per il reato di cui al capo 2 la Corte territoriale così motiva: «In considerazione del valore commerciale (219,80 euro) delle due felpe oggetto di tentato furto di cui al capo 2, rispetto al numero e al valore (1.809,90 euro) dei beni oggetto di tentato furto di cui al capo 3, le pena base deve essere determinata in misura più contenuta rispetto a quella individuata per il reato sub 3, fermo restando, comunque, che non può essere fissata in prossimità del minimo edittale, sulla base delle condivisibili considerazioni già espresse dalla Corte d’appello, in ordine all’intensità del dolo e alla preordinazione dei fatt commessi».
Tale essendo la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, nessuna censura può muoversi alla Corte rescissoria che rinvia, implicitamente, alle considerazioni già espresse dalla Corte di appello nella sentenza cassata, sia per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto (da reato consumato, a reato tentato), sia per quanto concerne le circostanze attenuanti (applicate con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti) e che espressamente, con un percorso logico corretto, si discosta dalla pena base individuata nella sentenza cassata, ritenendo necessario determinarla in misura più contenuta, in considerazione del numero e del valore dei beni oggetto dei due furti, motivando, altrettanto adeguatamente, anche il discostannento dal minimo edittale e se è pur vero che la sentenza cassata, cui fa rinvio, aveva fatto riferimento a parametri di natura oggettiva (gravità del fatto e precedenti penali dell’imputato) è innegabile che il discostamento dal minimo sia stato congruamente motivato, ricorrendo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e valorizzando, nello specifico, l’intensità del dolo e la preordinazione dei fatti commessi, così correttamente applicando i criteri legali che devono sorreggere il trattamento sanzionatorio, con conseguente inammissibilità del primo motivo di censura.
Il secondo motivo di censura è fondato.
4.1 Va premesso che la difesa, in sede di ricorso avverso la pronuncia cassata, aveva espressamente censurato, con il secondo motivo di doglianza, l’aumento operato dalla corte territoriale per la continuazione con il reato di cui al capo 6, deducendo che esso, fissato nella misura di 1 mese e 15 giorni di reclusione e 60,00 euro di multa, violava il divieto di reformatio in pejus, in quanto superiore rispetto a quello di 1 mesi e 50,00 euro applicato dal giudice di primo grado, e ciò in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero. Questa Corte, con la pronuncia rescindente, nel rilevare l’assenza di querela, ha precisato che quest’ultima questione era rilevante «non potendo il ricorso ritenersi inammissibile, soprattutto avuto riguardo alle doglianze di cui al secondo motivo» e ha quindi annullato, in parte senza rinvio, con riferimenti ai reati per i quali l querela non era stata sporta, e in parte con rinvio «per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai restai capi di imputazione per cui vi è stata proposizione di querela…».
Ciò posto deve ritenersi che la difesa ha motivo di dolersi dell’aumento operato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata che riprende e ricalca quello già fissato nella sentenza cassata e già oggetto di censura, un motivo che questa Corte, in sede rescindente, aveva ritenuto non inammissibile e sul quale non si era pronunciata in ragione dell’annullamento con rinvio alla Corte territoriale, alla quale era demandato anche questo punto della decisione.
Posto quindi che la difesa non è decaduta dall’eccezione, va rilevato che la Corte territoriale è incorsa nello stesso errore della sentenza cassata, avendo applicato un aumento per la continuazione superiore rispetto a quello fissato dal giudice di primo grado, nonostante la riqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, e malgrado l’assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, così violando il divieto di reformatio in pejus
Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 6), cui può procedere direttamente questa Corte in ragione di quanto emergente dagli atti, e dunque senza rinvio, rideterminando il menzionato aumento, tenuto conto della riqualificazione del reato nella ipotesi tentata e del riconoscimento delle circostanze, in giorni 10 di reclusione ed euro 20,00 di multa
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aumento applicato ai fini della continuazione che ridetermina in dieci giorni di reclusione ed euro 20 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso il 07/06/2024