Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Altamura (BA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 30/06/2023.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiara-si inammissibile il ricorso;
vista la memoria del difensore della parte civile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese;
vista la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in riforma della pronunzia del Tribunale di Bari del 19.03.2019 che assolveva NOME
RAGIONE_SOCIALE dai reati di tentata violenza privata e di violenza privata, dichiarava non doversi provvedere sulla domanda risarcitoria in relazione al capo A), per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in data antecedente alla sentenza di primo grado, e dichiarava l’imputato responsabile ai soli effetti civili e lo condannava al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio per il reato (ascritto al capo B) di violenza privata, con abuso di prestazione d’opera e di autorità, consistito in reiterate minacce di attivare ingiusti provvedimenti disciplinari nei confronti del COGNOME, dipendente della società, a lui sottoposto gerarchicamente, costringendolo a tollerare una condizione di vessazione, umiliazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative, sottoponendolo ad un trattamento palesemente persecutorio, costituito da continui pedinamenti durante l’orario di lavoro, continui controlli ingiustificati, ordini irragionevoli impartiti con modi arroganti e inurbani.
Avverso la suindicata sentenza l’imputato propone ricbrso a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidato ai due motivi qui di seguito indicati.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all’ar 606, co.3 bis, cod. proc. pen., nel caso di reformatio in pefus della pronuncia assolutoria di primo grado.
2.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge ex art.606 lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione in punto di sussistenza del danno lamentato dalla parte civile.
Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nel suo complesso è infondato e merita il rigetto.
È infondato il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge ex art.606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all’art. 606, co.3 bis, cod. proc. pen., nel caso di reformatio in pejus della pronuncia assolutoria di primo grado, perché la Corte di merito non avrebbe
indicato le prove omesse o travisate dal primo giudice ma si sarebbe limitata a costruire una versione alternativa dei fatti fondata su prove nuove (teste COGNOME) o irrilevanti (parte offesa) ai fini della contestazione specifica, omettendo di disporre la riassunzione delle uniche due prove dichiarative su cui la statuizione assolutoria in relazione al reato di cui al capo B) si è fondata, ossia le testimonianze dei testi COGNOME e COGNOME.
1.1. La Corte di appello ha puntualmente indicato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto necessario procedere ad un nuovo esame della persona offesa.
Sotto il primo profilo, la Corte territoriale con motivazione corretta ed immune da vizi, ha espressamente indicato le prove sulle quali è stata del tutto omessa la valutazione da parte del Tribunale (dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, questi citato quale teste a discarico) quali riscontri esterni alla veridicità del narrato della parte offesa, che poteva effettuarsi attraverso l’esame incrociato delle trascrizioni delle relative deposizioni, le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell’esame dibattimentale, nel primo grado di giudizio, e la documentazione in atti, costituita dalle contestazioni disciplinari elevate dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della parte civile, pretermessa nella valutazione del primo giudice.
La Corte territoriale ha, altresì, puntualmente risposto alle deduzioni difensive riguardo la dedotta “ininfluenza della rinnovazione probatoria”, determinata da una lettura parziale del compendio probatorio in atti, in relazione alla deposizione del teste COGNOME, quale riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa, nonché in relazione alla rilevanza della acquisizione della sentenza della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, del 22.06.2020, che annullava il licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti clel COGNOME ed i sottostanti provvedimenti disciplinari.
Parimenti infondato è il motivo sotto il profilo della omessa riassunzione delle uniche due prove dichiarative sui cui la statuizione assolutoria per il reato di cui al capo B) si è fondata, ossia le testimonianze dei testi COGNOME e COGNOME.
1.2. È utile premettere che, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di peimo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (cfr. Sez. 1, n.12928 del 7.11.2018; Cass. Pen., Sez. 2, n.5231 del 13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 16444 del 04/02/2020).
Le Sezioni unite hanno anche offerto una interpretazione “restrittiva” del nuovo comma 3 bis dell’art. 603 cod. proc. pen. attraverso l’individuazione di precisi limiti all’obbligo di rinnovazione. E’ stato infatti affermato che «l’espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell”attività istruttoria – che risulterebbe palesemente in contrasto con l’esigenza di evitare un’automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale») con quelle – del tutto identiche sul piano lessicale – già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d’appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell’atto di impugnazione del pubblico ministero – siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate cecisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272431).
A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l’obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l’appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnoyazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando l’attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice nonché nelle ipotesi cui si debba fondare la decisione di integrale riforma anche su altri elementi di prova in relazione ai quali la valutazione del primo giudice è mancata o è stata travisata (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, COGNOME e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271503).
1.3. Ciò posto, ad avviso del Collegio, il principio resta fermo anche nel caso di prove a discarico la cui rinnovazione sia stata richiesta dalla difesa.
Anche in questo caso, infatti, si tratterebbe di procedere ad attività istruttoria con riferimento a prove alle quali il giudice d appello ritiene di attribuire il medesimo significato già dato dal giudice di primo grado.
Né, d’altro canto, può porsi il problema di mancata ammissione di prova contraria, almeno quando la mancata ripetizione dell’esame riguardi le stesse circostanze già oggetto di domande formulate nel corso della istruttoria in primo grado al dichiarante poi risentito in appello. Invero, a norma dell’art. 495, co.2, cod. proc. pen., l’imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico Ora su tali fatti oggetto di specifico accertamento in primo grado, l’imputato, già in quella sede, ha esercitato il suo diritto alla prova a discarico; sicché in appello residua solo un problema di valutazione della stessa.
Come si è detto, nel caso di specie immune da vizi è la decisione della Corte territoriale di diniego di un nuovo esame dei testi irdicati dalla difesa, COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME da escutere su circostanze già oggetto di precedenti dichiarazioni degli stessi, a loro volta pienamente e liberamente utilizzabili per la decisione ed i cui contenuti sono rimasti incontestati, cosicché il giudice di appello non ne ha sovvertito la valutazione ritenendoli inattendibili, ma ha in positivo da esse tratto gli ulteriori elementi di conforto alla tesi della persona offesa (pag. 9 penultimo cpv).
È infondato il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge ex art.606 lett. e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione in punto di sussistenza del danno lamentato dalla parte civile, quanto al mancato accertamento della sussistenza dei presupposti del danno c:onseguenza, ossia dell’eventuale pregiudizio non patrimoniale subito dalla parte offesa direttamente riconducibile all’evento cagionato dalla condotta del danneggiante.
2.1. Va, invero, considerato che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed i nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265637 – 01; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, COGNOME ed altro, Rv. 199071). Ne deriva che il giudice penale che disponga il risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando al giudice civile per la determinazione del quantum, non ha l’obbligo di specificare la tipologia di danno
al cui risarcimento è tenuto l’imputato (Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016; Sez. 4, Sentenza n. 38982 del 08/07/2014, Rv. 261061 – 01).
L’art. 539 cod. proc. pen. espressamente dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell’imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si deve limitare a una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.
Non ha, dunque, ragion d’essere la doglianza con cui il ricorrente pretende di valorizzare l’insussistenza del danno. Ed invero, anche a prescindere dall’inequivocabilità della disposizione in concreto applicata, giova il richiamo al principio giuridico, mutuabile dalla giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (il quale, giova qui ricordarlo, può anche essere di natura morale), mentre resta impregiudicato l’accertamento riservato al giudice della liquidazione e dell’entità del danno (Cass. civ. Sez. 3, n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609978; Sez. 1, Sentenza n. 51160 del 31/10/2023 Rv. 285612 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 21; Sez. 6, Sentenza n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 – 01).
2.2 Il motivo è anche infondato in punto di asserita assenza di allegazione del danno deducendo contraddittorietà della motivazione.
Quando la commissione del reato produce, oltre all’offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti della vittima del reato che abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo penale, quest’ultima sceglie di limitare la propria pretesa, nell’ambito dei più ampi rimedi riconosciutile dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall’art. 185 cod. peri.
Il sistema regola, dunque, l’ipotesi propria del caso in esame, in cui la parte civile ha optato per la domanda di condanna generica, con una allegazione altrettanto generica del danno, ed il giudice ha ritenuto accertata la potenzialità dannosa del fatto addebitato sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale, valutando al contempo che nel processo civile vi fossero margini di sviluppo di detta allegazione e della prova del danno (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 6380 del 20/01/2017, Rv. 269132).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimasto soccombente nei confronti della persona offesa, costituitasi parte civile, va condannato alla rifusione in favore di quest’ultima delle spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22/05/2024.