Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente agli aumenti di pena e dichiararsi nel resto l’inammissibilità del ricorso di COGNOME e il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO, del Foro di Roma, che si si è riportato a tutti i motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo 5 delle imputazioni .
La sentenza n.1309/2023 emessa il 26 gennaio 2023 della Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale di Roma ma – riqualificando ex art. 74,
comma 6, d.P.R. n. 309 90 il reato descritto nel capo 5 e ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto i reati descritti nei capi 12, 13, 14, 15, 16, 17 – ha ridotto le pene principali e ha revocato quelle accessorie nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Con i ricorsi presentati dai loro difensori di imputati chiedono l’annullamento della sentenza.
2.1. GLYPH Nel ricorso di COGNOME si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante ex art 62 n. 4 cod. pen., escludendo erroneamente che la stessa possa essere applicata nel caso di l’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 30/1990 e trascurando le circostanze del caso concreto nel valutare rilevante il profitto conseguito dal ricorrente.
2.2. GLYPH Nei ricorsi congiunti di COGNOME e COGNOME si deducono: a) per COGNOME, vizio della motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena che il ricorrente non poteva chiedere prima della sua rideterminazione ma la cui mancata concessione la Corte d’appello avrebbe dovuto giustificare dopo avere ridotto la pena; b) per COGNOME, violazione della legge nel ritenere la ricorrente partecipe dell’associazione per delinquere solo perché sorella di NOME COGNOME con il quale condivideva la casa ma in assenza di un pactum sceleris e della affectio societatis.
2.3. GLYPH Nel ricorso di COGNOME si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel quantificare la pena in misura superiore al minimo edittale e per il fatto che la Corte di appello ha rideterminato la pena applicando le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore rispetto al primo grado di giudizio e non ha giustificato l’entità dell’aumento della pena ex art. 81, comma due, per i reatifine peraltro riqualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 /1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato.
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti, se il fatto è connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e risulta compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279499; Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 277186) purchè la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671).
Nel caso in esame il ricorso non si confronta fr 1/4:01 compiutamente le argomentazioni svolte nella sentenza, che ha disconosciuto l’attenuante non irragionevolmente evidenziando che i profitti conseguiti dal ricorrente, già in sé non irrisori, sono risultati i più esosi fra quelli degli altri smerciatori di droga.
2. Il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato.
Nel giudizio di legittimità non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con l’appello, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).
In particolare, le ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione relativa alle circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, poiché il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 26191 del 28/0:3/2019, Lamaj, Rv. 276041).
Nel caso in esame la Corte d’appello non giustificato espressamente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ma 4 50 nelle valutazione relative alle circostanze attenuanti generiche ha considerato che il ricorrente «ha rivelato una personalità molto incline all’attività illecita procacciarsi profitti economici di non limitata entità (…) è risultato frequentar pur molto giovane, ambienti e ambiti delinquenziali e non avere, al contrario, prospettive formative dirette ad una vita costruttiva nella liceità» (p. 31).
3. Il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato.
Il ricorso contesta genericamente la partecipazione della ricorrente alla associazione per delinquere ma non si confronta con la puntuale argomentazione contenuta nella sentenza impugnata che analiticamente motiva come la preparazione di dosi di droga e la loro custodia nella abitazione da parte della COGNOME si inserisse nella organizzazione del gruppo (p. 16-17), evidenzia che la donna prontamente informò della perquisizione avvenuta nella sua casa e dell’arresto del fratello COGNOME (il capo, che già conosceva quali beni i frate COGNOME custodivano per conto della associazione) e questi si offrì di pagare le spese per la difesa legale.
4. Il ricorso di COGNOME è infondato.
Deve registrarsi che – a differenza di quel che si adduce nel ricorso – già nel primo grado di giudizio le circostanze attenuanti generiche non sono state
concesse nella massima estensione e che la Corte di appello ha precisato di applicarle in misura inferiore alla massima non necessitando più adeguare la pena al reato associativo come ora riqualificato ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; per altro verso, solo per alcuni dei reati-fine ha ridotto l’aumento per la continuazione (nonostante la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), mentre ha applicato la pena pecuniaria (non era computata in primo grado poiché la pena-base riguardava il reato ex art. 74, comma 1, mentre adesso riguarda il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990).
Su queste basi, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello che pur riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 il reato originariamente riconosciuto ex art. 73, comma 1, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale,(Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb Rv. 282840) o applichi per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella determinata nel primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza Rv. 270667) perché la diversa qualificazione giuridica del fatto e la diversità del reato riqualificato, comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali’ svincolano il giudcie dell’appello al criterio sewguito dal giudcie del primo grado di giudizio.
Da quanto precede deriva, ex art. 616 cod. proc peri., la condanna di COGNOME, COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende e la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.QM.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME, COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2023