Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Grado il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 26 settembre 2023 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 gennaio 2021 dal Tribunale di Gorizia, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di furto aggravato contestato al capo A della rubrica e ha confermato la pena inflitta in primo grado in relazione al residuo delitto di utilizzo indebito di carta di credito.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova in relazione alla stampa dei prelievi depositata dal PM all’udienza dell’i dicembre 2020 poiché la Corte d’appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per un
singolo prelievo bancomat affermando che la circostanza è confermata dalla stampa dei prelievi depositata dal pubblico ministero e che alle ore 7,17 è stato fatto un prelievo di 150 C in un orario compatibile con quello rilevato dalle telecamere che hanno ripreso l’imputato mentre entrava e usciva dallo spazio per prelevare.
E tuttavia la stampa attesta che il prelievo è stato effettuato presso la filiale delle pos di Gorizia e non di Monfalcone sicché non offre riscontro all’effige fotografica e la Corte è incorsa in evidente travisamento della prova. Inoltre il ricorrente lamenta che la Corte per confermare la prospettazione accusatoria ha utilizzato un elemento di fatto, un ulteriore prelievo effettuato pochi minuti dopo presso il Bancomat di Unicredit di Monfalcone che non è stato oggetto di contestazione perché ritenuto inidoneo
2.2 Violazione di legge e del divieto di reformatio in pejus previsto dall’art. 597 cod.proc.pen. in relazione all’aumento di pena inflitto dalla Corte di merito per la recidiva contestata e violazione del principio devolutivo poiché la Corte di appello, pur avendo dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al delitto di furto per mancanza di querela, ha confermato il trattamento sanzionatorio pari ad anno uno mesi due di reclusione ed euro 200 di multa.
In particolare la Corte ha affermato che la pena minima per il reato di utilizzo indebito è pari ad anno uno di reclusione e 300 C di multa che avrebbe dovuto essere aumentata di 2/3 per la recidiva, mentre l’aumento è stato limitato a due mesi di reclusione, e ha concluso che, nonostante il parziale proscioglimento dell’imputato, la pena non può essere ridotta.
Così facendo la Corte ha applicato un aumento per la aggravante della recidiva contestata, seppure in misura inferiore a quanto prescritto dalla norma di legge, mentre il Tribunale di Gorizia non aveva operato alcun aumento. Infatti il tribunale di Gorizia ha applicato l’aggravante di cui all’art. 625, comma uno, n. 2 cod.pen. e non ha ritenuto di applicare il secondo aumento per la seconda aggravante effetto speciale, la recidiva. La Corte d’appello invece, essendo venuto meno il furto e la relativa aggravante, operava ex novo sulla pena per l’utilizzo indebito di carta di credito un aumento per la riconosciuta recidiva.
Osserva il ricorrente che non avrebbe dovuto essere applicato alcun aumento per la contestata recidiva in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto di non operare alcun aumento per detta aggravante , essendo la seconda ad effetto speciale in relazione al furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte reiterativo COGNOME delle censure già formulate con i motivi di appello che sono state adeguatamente respinte dalla Corte di merito con motivazione immune dai vizi dedotti.
1.1 Il primo motivo è generico poiché la Corte ha evidenziato che )dalla deposizione del teste di COGNOME, che lo ha visivamente riconosciuto nelle immagini delle video riprese, e dalla stampa dei fotogrammi delle telecamere,è emerso con certezza che l’imputato alle 07:15 del 10 maggio 2017 era entrato nell’area dello sportello bancomat delle Poste Italiane sito in Monfalcone, dal quale si era poi allontanato; inoltre i dalla stampa dei prelievi / risulta un prelievo di 150 € effettuato con la carta della persona offesa, in un orario compatibile con quello rilevato dalle telecamere, da uno sportello bancomat delle Poste italiane.
La Corte ha logicamente ritenuto che sia stato l’imputato ad effettuare il prelievo illecit utilizzando la carta presso lo sportello Bancomat di Monfalcone, dove è stata accertata la sua presenza, sebbene non sia stato ripreso nell’atto di effettuare l’operazione; la circostanza che la stampa del prelievo incriminato, pur coincidendo come orario e istituto da cui è stato effettuato il prelievo, Poste Italiane, indichi Gorizia quale luog cui è avvenuta l’operazione, non smentisce tale ricostruzione, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, poiché è verosimile che la ricevuta indichi la sede da cui dipende la filiale di Monfalcone; ed infatti 5 solo questa lettura del dato processuale è compatibile con gli altri elementi del compendio probatorio, e in particolare con il comprovato prelievo tramite la carta bancomat presso uno sportello Poste italiane con il dato riferito dal teste di COGNOME che la medesima carta era stata sottratta a Monfalcone, pochi minuti prima del prelievo, ed era stata nuovamente utilizzata a distanza di dieci minuti dopo il primo prelievo presso lo sportello Bancomat Unicredit di Monfalcone. E’ logico infatti, ritenere che l’autore del furto abbia cercato di utilizzare la c immediatamente dopo la sottrazione, negli sportelli più vicini al luogo della sottrazione. In conclusione l’interpretazione che la difesa offre del dato processuale costituito dalla stampa del prelievo ha trovato logica smentita negli altri elementi che, correttamente valorizzati dalla Corte, concorrono nel palesare la responsabilità dell’imputato. Questi f peraltro ; neppure ha fornito una lettura alternativa, allegando eventuali ragioni per cui sarebbe entrato nell’area bancomat delle Poste Italiane di Monfalcone, ma non avrebbe effettuato alcuna operazione, come ipotizzato dal difensore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha prosciolto l’imputato dal reato di furto aggravato e ha applicato il minimo edittale della pena per il reato di utilizzo indebito della carta di debito, prevedendo un aumento al di sotto del minimo di legge per la recidiva reiterata, proprio al fine di non incorrere ne divieto di reformatio in pejus; la sussistenza della recidiva è stata effettivamente riconosciuta dal primo giudice anche se, in presenza della più grave fattispecie di furto, già aggravato da una prima circostanza ad effetto speciale, il tribunale aveva ritenuto di non applicare il secondo aumento sino ad un terzo per la seconda aggravante ad effetto speciale.
Nel momento in cui è venuto meno il più grave reato di furto, per il quale sussisteva la prima aggravante ad effetto speciale, il reato residuo, l’utilizzo indebito della carta di credito, risulta aggravato dalla sola recidiva e pertanto in relazione a detta aggravante la Corte ha correttamente ritenuto di dovere calcolare un aumento sulla pena base.
Non è assolutamente necessario in questo caso un’impugnazione del pubblico ministero per consentire alla Corte di modificare il calcolo della pena, poiché ciò è stato reso necessario dal venir meno del vincolo della continuazione e del reato individuato come più grave, il furto aggravato, e conseguentemente dalla costatazione che l’unico reato residuo risulta aggravato dalla recidiva. Ed in effetty’art. 63 quarto comma cod.pen., che prevede il carattere facoltativo dell’aumento per la seconda aggravante, non trova applicazione in presenza di un’unica aggravante ad effetto speciale, che una volta riconosciuta comporta un aumento obbligatorio della pena.
Il limite della reformatio in pejus risulta rispettato anche in relazione alla pena pecuniaria che avrebbe dovuto essere determinata in misura non inferiore al minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 493 ter cod.pen. , fissato in euro 310 di multa ma stata confermata nella misura disposta in primo grado di duecento euro.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 5 giugno 2024
Il consigliere estensore
COGNOME
COGNOME
NOME COGNOME COGNOME e COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME