Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13319 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a COMO il 22/06/1967
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto I ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pEna in continuazione, salva la rideterminazione della stessa ai sensi dell ‘ art. 620 lett. cod. proc. pen..
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, all’esito di rito abbreiato aveva condannato NOME COGNOME in relazione a tentativi di furto ai danni di esercizi commerciali, alla pena finale di mesi 3 di reclusione ed euro 60 di multa, in continuazione con la pena inflitta con una precedente sentenza definitiva.
Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvgcato NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, con il quale è erronea applicazione della legge, penale e processuale.
2.1. GLYPH Espone la Difesa che, GLYPH nella fattispecie, la ricorrente eri stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato in relazione a sei episodi di t:E ntato furto aggravato, previa esclusione delle aggravanti contestate, e con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena finale di mesi 3 di reclusione ed euro 60 di multa, in continuazione con la pena d mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Milano n.7470/23, secondo il seguente calcolo: p.b. MESI 6 di reclusione ed euro 150 di multa, ridotta per il tentativo a mesi 3 di reclusic ne ed euro 75 di multa, ridotta ex art.62-bis cod.pen. a mesi 2 di reclusione ed eiiro 50 di multa, aumentata per la continuazione tra i reati contestati a mesi 4 e gg.15 di reclusione ed euro 90 di multa, e ridotta per il rito alla pena finale di rrie 3i 3 reclusione ed euro 60 di multa.
2.2. La Corte territoriale ha ritenuto di correggere quello che ha cons.iiierato un mero errore materiale del primo giudice, per non avere individuato come pena base quella inflitta per il reato giudicato con sentenza n.7470/23 che lo stesso Tribunale aveva ritenuto come più grave pari a mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa; ha, così, individuato, in aumento sulla predetta pena, l’amento di gg.15 di reclusione ed euro 10 di multa per ciascuno dei sei reati in contestazione, che ha posto in continuazione con il reato giudicato, pervenendo alla pena finale, per l’unico reato continuato, di mesi 7 di reclusione ed curo 160 di multa.
Si duole la Difesa che, in tal modo, la Corte territoriale ha sostanza mente applicato il cumulo materiale tra le due condanne, sommando i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della citata sentenza n. 7470/23, non facendo corretta applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., e in violazione del divieto di reformatio in pejus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Secondo costante esegesi, la ratio del più mite trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra rea:i risiede nel giudizio di minore pericolosità del reo che cede una sola volta ai motivi a
delinquere quando concepisce il disegao criminoso che unifica tutti i fatti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Il divieto di reformatio in pejus GLYPH al quale si appella il ricorrente rappresenta, come è noto, nel processo penale, il limite al sindacato del 3iJdice di secondo grado che, nei casi in cui l’appellante sia l’imputato, non può riformare la sentenza di primo grado con una pena o una misura più c ravosa di quella applicata dal primo giudice.
2.1. Le sezioni unite ‘Morales’ (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 23.;i:066) – ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, COGNOME;i:COGNOME, Rv. 201034 – hanno ribadito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongonc.
In particolare, la sentenza ‘COGNOME‘ ha operato la seguente ricosti -uzione sistematica:
l’appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice gli ampi poteri decisori delineati nell’art. 597 comma 2 cod. proc. pen’
a norma dell’art. 597 comma 3, invece, ove i! gravame sia proposte solo dall’imputato, opera il divieto di reformatio in peíus. In tal caso, infatti, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicErn una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale ciiiinone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più yave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di Rrimo grado;
l’art. 597 comma 4 non solo conferma divieto di “reformatio in peius”, ria ne rafforza l’efficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che, se viene ai:colt l’appello dell’imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, arche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve E ssere “corrispondentemente” diminuita.
il divieto di “reformatio in peius” investe anche i singoli elemeTli che compongono la pena complessiva e riguarda non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo, osservando che: «la disposizione conteruJa nel quarto comma dell’art. 597 individua, come elementi autonomi, pur nell’a -nbito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincola della continuazione, con conseguente obbligo di diminuzione della pena compie ;siva, in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al conca – so di reati, anche se unificati per la continuazione».
2.2. In sintesi, il dicturn della sentenza :Morales’ opera solo nella ipotesi in cui il giudice dell’appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della s:essa sequenza di reati posti nella medesima relazione, giacché, in tal caso, rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l’esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cxnulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmenrxi che compone quel cumulo.
2.3. Qualora GLYPH come nel caso di specie – il vincolo della continuazione )enga riconosciuto in relazione ad altri reati già giudicati con sentenza irrevy abile (Sez. U, n. 7682 del 21/06/1986, COGNOME, Rv. 173419), nella determinazior e del trattamento sanzionatorio, occorre tenere conto del limite costituito dall’intangibilità in peius del giudicato; pertanto, nell’ipotesi in cui )iienga riconosciuta la continuazione esterna, anche con riferimento a reati già giudicati con sentenza non ancora irrevocabile, il giudice della impugnazione non può, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, infliggere una pena superiore a quella già determinata con detta sentenza. In tale ipotesi, i limite del divieto di reformatio in peius opera anche in . relazione alle fattispecie “esterne”, cosicché sarà configurabile una sua violazione nel caso in cui il 3iJclice dell’impugnazione determini, per i reati . già giudicati, una pena maggiore di quella stabilita in sentenza, sia essa individuata . quale pena base o a t tolo di aumento ( Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, in motivazione).
2.4. Ora, nel caso in esame, la ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione a sei episodi di tentato furto aggravato, revia esclusione delle aggravanti contestate e concessione delle attenuanti gele riche prevalenti sulla recidiva, alla pena finale di mesi tre di reclusione ed eur – ..) 60 di multa (p.b. mesi 6 di reclusione ed euro 150 di multa, ridotta per il tentai ivo a mesi 3 di reclusione ed euro 75 di multa, ridotta ex art.62 bis cod.pen a niesi 2 di reclusione ed euro 50 di multa, aumentata per la continuazione tra i reati contestati a mesi 4 e gg.15 di reclusione ed euro 90 di multa, e ridotta pE r il rito a mesi 3 di reclusione ed euro 60 di multa). Detta pena era stata ppeta in continuazione con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Milano n.7470/23.
2.5. Come si è già ricordato, la Corte territoriale ha ritenuto di correggere l’errore in cui era incorso il primo giudice per non avere individuato come pena base quella inflitta per il reato giudicato con sentenza n.7470/23 e ritenullo più grave, pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa. Inati, il Tribunale, piuttosto che operare gli aumenti per i sei delitti in contestazione sulla pena inflitta per il reato giudicato, aveva individuato un’altra pena base (ne si sei giorni venti di reclusione ed euro 80 di multa) per il tentativo di furto il s
esame ritenuto più grave (capo -E), poi, aveva operato cinque aumenti, pervenendo alla pena finale, che poneva in aumento su quella già giudicata.
2.6. La Corte territoriale, quindi, ha riformulato l’operazione di calcolo prendendo a base la pena inflitta nel precedente giudizio, individuando’ per ciascuno dei sei delitti in contestazione, una pena di gg.15 di reclusione ed euro 10 di multa, per complessivi mesi tre di reclusione ed euro 60 di multa, 1 – .11e ha posto in continuazione con quella già inflitta, pervenendo alla pena fina e per tale unico reato continuato, di mesi sette di reclusione ed euro 160 di multa.
2.7. E, però, la Corte di appello – e in ciò sta la violazione del divieto di reformatio in pejus ha omesso di operare, sulla pena individuata in aurr ento per i sei tentativi di furto sub judice (di mesi tre di reclusione ed euro 60 di multa), la riduzione per il rito abbreviato al quale aveva acceduto l’imputato,
2.8. Poiché trattasi di mera operazione di calcolo, che non richiede valutazioni in fatto, la Corte di cassazione può provvedere, ai sensi dell’a -t, 620 lett. L. cod. proc. pen., alla rideterminazione del trattamento sanzionatoric, nel modo seguente: operando sulla pena complessiva di mesi tre di reclusior e ed euro 60 di multa, individuata per i sei tentativi di furto, la riduzione di un terzo per il rito, si giunge alla pena di mesi due di reclusione ed euro 40 di multa’ che, posta in aumento su quella già giudicata di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa, conduce alla pena finale, per l’unico reato continuato :ante dalla continuazione c.d. esterna, di mesi sei di reclusione ed euro 140 di mu ta.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa rídeternninazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di rn Ata.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2025
Il Cor . igliere est sore ì