Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 904 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in data DATA_NASCITA a Marino
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 10/09/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, in data ìn data 10/09/2021, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente dal Gip di Roma, in data 10/09/2021, per il reati di cui all’art. 73 D.p.r. 309 del 1990, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e in quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Velletri del 30 giugno 2010, e
condannando COGNOME NOME alla pena complessiva di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 63.000,00 di multa.
Avverso il provvedimento l’imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte d’appello aveva determinato la pena pecuniaria in euro 63.000 di multa, e pertanto in una cifra superiore a quella di euro 32.000 stabilita dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è fondato
Va evidenziato che la sentenza impugnata è stata emessa all’esito di un doppio annullamento con rinvio. La prima sentenza rescindente (Sez. 3, n. 35177 del 14/02/2018) ha accolto il ricorso dell’imputato per omessa pronuncia sul riconoscimento della continuazione con la sentenza del tribunale di Velletri; la seconda sentenza rescindente ha accolto il ricorso dell’imputato che lamentava come fosse stato individuato quale reato più grave quello giudicato dal Tribunale di Velletri, benché il reato di cui al capo 1) fosse più grave.
Il giudice del rinvio ha riformulato il giudizio di gravità individuando il reato più grave in quello dì cui al capo 1) ed ha adoperato gli aumenti per la continuazione e rideterminato la pena complessiva considerando anche quella inflitta dal Tribunale di Velletri violando il divieto di reformatio in peius.
In proposito va ribadito il costante insegnamento delle Sezioni Unite di Questa Corte secondo il quale “il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato, essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero”. Sez. Un. n. 16208 del 27/0372014, Rv. 258652.
Per queste ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto a diversa Sezione della corte d’appello di Roma. Con dichiarazione della irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza GLYPH rinvio GLYPH la sentenza GLYPH impugnata GLYPH limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma. Visto l’art. 624 cod. proc. pe dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della pen responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 07/10/2022