Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1930 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1930 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
s.:; ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Gabon il DATA_NASCITA
avverso
la sentenza della Corte di appello di Torino del 1/2/2022 H gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la fondatezza del ricorso e ‘annullamento con rnvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha oarzia!mente riformato Quella appellata con ia quale NOME COGNOME era stato condannato dal Tribunale locale in esito a giudizio abbreviato alla pena finale di anni uno di reclusione e 2000 euro di multa , perché ritenuto responsabile di due fatti sanzionati ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, uniti dal vincolo della continuazione. Ferma la responsabilità ritenuta in primo gradn.: !a Corte del merito ha riconosciuto all’appellante le generiche e per l’effetto ridotto la pena
comminata, ora determinata in misura di mesi otto di reclusione e 2000 euro di rnutia.
2.Propone ricorso la difesa dell’imputato e lamenta violazione dell’art. 597 comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo alla misura dell’aumento apportato per la continuazione limitatamente alla sola pena pecuniaria, determinata dal primo giudice in misura di 500 euro e da quello d’appello nel più grave portato di euro 1000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In primo grado, la quota parte di aumento apportato per la continuazione era stata determinata, limitatamene alla multa, in misura di euro 500: muovendo dai 2500 euro determinati per il fatto più grave, quello di cui al capo 1), si era giunti ai 3000 euro di multa in ragione dell’ulteriore fatto a giudizio, per poi apportare su tale ultimo e complessivo importo la riduzione per il rito.
In appello, la Corte del Merito, muovendo dalla pena pecuniaria considerata per il primo capo (euro 2500), ha poi operato su tale base la riduzione per le generiche, riconosciute in accoglimento del gravame, portando la multa irrogata per il fatto più grave ad euro 2000.
Su tale importo è stato poi determinato l’aumento per la continuazione per ‘altro fatto a giudizio, elevando tuttavia la pena pecuniaria complessivamente irrogata sino all’importo di euro 3000 e dunque apportando un incremento di pena ex art. 81 capoverso cod. pen. (in misura di 1000 euro) maggiore rispetto a quello comminato in primo grado (come detto, pari a 500 euro).
Da qui la fondatezza del vizio prospettato dal ricorso e la nullità della decisione impugnata in parte qua per la riscontrata violazione del disposto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen..
Nullità alla quale può ovviare direttamente questa Corte ai sensi del disposto cP ali all’art. 620, lettera /), cod. proc. peri. rideterminando la pena pecuniaria nei termini di cui al dispositivo che segue, muovendo dalla pena pecuniaria determinata nella specie dai giudici del merito, pari ad euro 2500 (comprensivo de.H`aumento per la continuazione), sul quale viene poi operata la riduzione per rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 1666 di multa.
Così deciso il 7/12/2022.