Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2024, che, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena alla quale COGNOME era stato condannato per il reato di tentata rapina in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa.
Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva omesso di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso dal giudice di primo grado, con una evidente reformatio in peius della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Deve essere infatti ribadito il principio secondo il quale ‘ il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d’appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di ” reformatio in peius “. (Fattispecie nella quale il giudice d’appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell’imputato). ‘ (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, COGNOME, Rv. 27530801; conformi, Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011, Aprile, Rv. 250655-01; Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, dep. 2008, Gentile, Rv. 238583-01).
1.2. Tale soluzione – adottata nelle ipotesi in relazione alle quali la pena sia stata rideterminata ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., qualora il gravame sia proposto dal solo imputato ed il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le sentenze impugnate senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen., optando per la implicita, inevitabile conferma della sospensione condizionale della pena in omaggio al principio del favor rei – a maggior ragione si deve ritenere corretta nel caso in esame, nel quale vi è stata declaratoria di estinzione di due dei tre reati contestati per intervenuta prescrizione, e si sia rideterminata la pena per il reato residuo.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non deve essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 05/06/2025