Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42864 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42864 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato sentenza del Tribunale di Salerno del 3 giugno 2022, con cui NOME era sta condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro lecinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 1, C.d ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei non confisca dell’auto Peugeot 206 in sequestro (in Tramonti il 23 agosto 2017).
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell’art. 159 cod. pen. per erronea determinazione del comp dei termini di prescrizione.
Si deduce che, all’udienza del 7 gennaio 2022, il Tribunale, preso atto dell’ dimento del difensore a presenziare, disponeva il rinvio all’udienza del 3 giugno e sospendeva il termine di prescrizione per l’intero periodo.
In realtà, trattandosi di richiesta di differimento formulata ai sensi dell’ comma 5, cod. proc. pen., era applicabile la previsione di cui all’art. 159, co n. 3, cod. pen., nella parte in cui dispone che la successiva udienza debba fissata non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell’impedimento, te oltre il quale la prescrizione riprende a decorrere. Ne consegue che la prescr doveva ritenersi sospesa per soli sessanta giorni.
2.2. Violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione all’irrogazione de zioni accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di mes della confisca del veicolo.
Si osserva che il Tribunale non aveva disposto la sospensione della patent guida e della confisca, per cui la Corte territoriale le ha applicate d’ufficio in del divieto di reformatio in peius.
Al riguardo, con sentenza 16 aprile 2021, n. 68, la Corte costituzionale ha r mato le pronunzie della Corte EDU, che hanno attribuito natura penale alle sanzi quali la sospensione della patente di guida se l’inibizione si protrae per un tempo significativo, tanto più ove la loro applicazione consegua ad una conda penale (Corte EDU, 4 gennaio 2017, COGNOME contro Svizzera; 17 febbraio 2015, COGNOME contro Finlandia; 21 settembre 2006, COGNOME contro Romania; 13 dicembre 2005, COGNOME contro Svezia).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamentè infondato, in quanto il termine prescrizione non era maturato alla data di deliberazione della sentenza di sec grado.
Al riguardo, va evidenziato che, con provvedimento redatto in calce al verbale udienza del 7 gennaio 2022, il Giudice di primo grado aveva disposto la sospension della prescrizione fino alla successiva udienza del 3 giugno 2022, avendo rinvi l’udienza su richiesta del sostituto processuale ai sensi dell’art. 486, comma 5 proc. pen. (“perché il difensore è impossibilitato a presenziare”). Trattandosi di per impedimento del difensore, la durata della sospensione non può superare i s santa giorni dalla data della prevedibile cessazione dell’impedimento (per cui, essendo nota tale data, la decorrenza va fissata dal medesimo giorno di udienza)
Ne consegue che il Tribunale, in calce al verbale di udienza del 7 gennaio 20 aveva erroneamente disposto la sospensione per l’intero periodo fino all’udienza s cessiva, in quanto avrebbe dovuto limitarla a soli giorni sessanta.
Oltre a tale periodo di sospensione, va calcolato anche l’ulteriore periodo di totrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta giorni fissa Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 1° settembre fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado).
Alla data di commissione del reato, infatti, era in vigore la disciplina di cui 1, comma Il, I. 23 giugno 2017, n. 103, del quale si riporta qui di seguito i nella parte rilevante ai fini della presente decisione:
«11. All’articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazio
b) dopo il primo comma sono inseriti í seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale p deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che nisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a anno e sei mesi LA».
Il periodo di sospensione appena indicato va calcolato per tutti i reati comm dal 3 agosto 2017, data dì entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, solo fin dicembre 2019, in quanto per i reati commessi in epoca successiva a tale ultima d l’intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.
Pertanto, oltre il termine massimo di prescrizione di cinque anni, di cui agl 157 e 161 cod. pen., vanno calcolati altresì i seguenti periodi di sospensione:
A) sessanta giorni in relazione al periodo di sospensione per impedimento d difensore;
B) centotrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta gio fissato dal Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal tembre 2022 fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di second grado).
Per effetto della somma dei suindicati periodi di sospensione della prescrizio il termine finale di prescrizione va individuato nella data del 5 marzo 2023 e, ci epoca successiva alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado (13 g naio 2023).
La circostanza dell’emissione della presente pronunzia in epoca successiva a t ultima data è del tutto priva di rilievo, in quanto il ricorso proposto dal M inammissibile (sulle ragioni dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso ved paragrafo seguente). Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l’inammissibilit ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di mot non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi dì un valido rappor impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non bilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenu more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Cìaffoni, 256463).
Anche il dato della successiva abrogazione del citato secondo comma dell’art 159 cod. pen. disposta dall’art. 2, comma 1, lett. a), I. 9 gennaio 2019, n. 3 vante. La disciplina in questione, infatti, è stata modificata dall’art. 334 bis c pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021, mediante la previ dell’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale, che è applicabile ai soli re messi dalla data del 1° gennaio 2020. Tale nuova normativa non è applicabile al fattispecie in esame, in quanto tale istituto riveste natura processuale e, cons temente, non è applicabile in via retroattiva (Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/ Cusmà Piccione, Rv. 283043-02; Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli Rv. 282419).
E’ altresì manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cu COGNOME si duole dei provvedimenti di revoca della patente di guida e di confisca veicolo, emessi dalla Corte territoriale nonostante il P.M. non avesse presentato pello avverso la sentenza dì primo grado che ometteva ogni statuizione al riguard
2.1. Quanto alla prima censura, in base al consolidato orientamento di ques Corte, cui si intende dar seguito, in tema di impugnazioni, nel caso di appello prop dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l’irrogazione, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in p grado (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523, relativa a fattispe
in cui la Corte ha chiarito che il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice; Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138).
La revoca della patente di guida, infatti, è una sanzione amministrativa che consegue ex lege al reato.
2.2. Anche in relazione alla seconda doglianza deve pervenirsi alla medesima conclusione.
Ai sensi dell’art. 80, comma 14, C.d.S., come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge 29 luglio 2010, n. 120, la confisca del veicolo riveste natura di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 5013 del 15/01/2014, Vidili, non massimata). Essa, pertanto, è obbligatoria e consegue ex lege alla commissione del reato previsto dall’art. 187, comma 1, C.d.S..
Trattandosi di sanzione amministrativa consequenziale ad una sentenza di condanna, la statuizione di confisca del veicolo costituisce un atto dovuto, per cui non opera il divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, NOME, Rv. 214608, relativa a fattispecie similare di ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell’ad 7 legge 28.2.1985 n. 47, qualificata sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.