Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 15/11/1983
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME VincenzoCOGNOME
rilevato che con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 62 n.
6 cod. pen. e dell’art. 597 cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno: il ricorrente rappresenta
che la Corte di appello, condividendo il rilievo difensivo secondo cui l’azione riparatoria del danno da reato era stata tempestiva in quanto avvenuta prima
dell’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ha, tuttavia ritenuto che il risarcimento non fosse integrale, nonostante la precedente valutazione di
congruità operata dal primo giudice, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius;
ritenuto che il motivo è manifestamente infondato atteso che il Tribunale
(pag. 6 della sentenza) non ha riconosciuto la diminuente in questione ( seppure per motivi di natura processuale) e neppure si era espresso in ordine alla
integralità del risarcimento, ma aveva semplicemente dato atto di una volontà
riparatoria versando in favore della vittima della commessa rapina la somma di euro 550,00 di poco superiore a quella sottratta; ne deriva che il giudizio di non congruità dell’azione risarcitoria (perché avrebbe dovuto comprendere anche i danni non patrimoniali) posto dalla Corte di appello a base del diniego della attenuante non ha determinato alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, ravvisabile ove il giudice di secondo grado pervenga a determinazioni peggiorative in punto di trattamento sanzionatorio che nella specie non si rinvengono;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025