Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38203 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1232/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 30/10/2025
R.G.N. 21917NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), nato a Genova il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 16/04/2025 dalla Corte di appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 28 marzo 2024 all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in data 3 novembre 2023, e, ritenuta la recidiva semplice e le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, applicata la continuazione e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni e dieci mesi di
reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere.
La Corte di appello di Genova, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
La Corte di appello ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta all’imputato dalla sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova in data 5 marzo 2019, divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2019, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di tentata rapina aggravata e di lesioni personali dolose commessi in data 25 luglio 2018.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi.
3.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi, ritualmente richiesti.
Ad avviso del difensore, sarebbe illogico sostenere che la condotta è «grave» in ragione del riconoscimento «dell’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990» e delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva semplice; illogico e tautologico sarebbe, inoltre, affermare che la condotta è stata «duratura» nel tempo, a fronte di un reato permanente.
Il rilievo della «negativa personalità» dell’imputato sarebbe, inoltre, tautologico e contraddittorio con il riconoscimento delle attenuanti generiche, al pari del rilievo della «scarsa consapevolezza del disvalore mostrato nel procedimento».
3.2. Con il secondo motivo il difensore ha denunciato l’omessa motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena e alla violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Per effetto della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello, infatti, il ricorrente è stato condannato ad una pena complessiva di quattro anni e due mesi (in luogo di quella di due anni e dieci mesi di reclusione irrogata dal giudice di primo grado) e, dunque, non può usufruire del ‘beneficio esecutivo’, costituito dalla sospensione ex lege dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La revoca di ufficio della sospensione condizionale della pena, contemplata già dal codice di rito previgente, concreterebbe una violazione sostanziale del
divieto di reformatio in peius per effetto dell’introduzione, ad opera dell’art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, della sospensione ex lege dell’ordine di esecuzione.
La revoca di ufficio della sospensione condizionale, infatti, escludendo la sospensione ex lege dell’ordine di carcerazione, in ragione dell’ammontare delle pene inflitte, determinerebbe l’elisione della competenza del Tribunale di sorveglianza sull’applicazione delle misure alternative ai condannati liberi e la vanificazione del ‘beneficio esecutivo’ accordato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., anche quando appellante sia il solo imputato.
Nel caso di specie, peraltro, la revoca della sospensione condizionale della pena sarebbe stata disposta in assenza di motivazione sul punto e in violazione del diritto di difesa dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3.3. Il difensore, con il terzo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del secondo motivo, ha chiesto alla Corte di cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente che, malgrado l’appello avverso la sentenza di condanna sia proposto dal solo imputato, la pena concretamente irrogata, attraverso la revoca della sospensione condizionale disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen. e il conseguente cumulo delle pene, sia maggiore di quattro anni e determini la mancata sospensione dell’ordine di carcerazione.
La disposizione censurata sarebbe, dunque, incostituzionale in quanto, consentendo di irrogare una pena superiore al limite previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la sospensione ex lege dell’ordine di esecuzione, precluderebbe al condannato la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere da libero e questo esito violerebbe la finalità rieducativa della pena.
La norma censurata norma lederebbe, altresì, l’inviolabilità del diritto di difesa, in quanto consentirebbe che la pena sia aumentata senza che l’imputato, che ha fatto affidamento sul divieto di reformatio in peius , abbia potuto interloquire sul punto.
Da ultimo, la disposizione censurata, come interpretata dal diritto vivente, irragionevolmente discriminerebbe la posizione di coloro che sono stati condannati a una pena complessiva superiore a quattro anni in due diversi processi e all’esito del primo sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, a seconda che la Corte di appello abbia o meno revocato la sospensione della pena disposta in precedenza; nel primo caso si determinerebbe il superamento del limite di quattro anni di reclusione, che non consente la sospensione dell’ordine di esecuzione ex officio , mentre solo nel secondo caso il condannato sarebbe destinatario di due
distinti ordini di esecuzione, ciascuno per pena inferiore a quattro anni di reclusione, e potrebbe accedere da libero alle misure alternative alla detenzione.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 27 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi, ritualmente richiesti.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, prima ancora che infondato.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, rilevando come «la blanda sanzione sostituiva richiesta non sia idonea ad assicurare la prevenzione della commissione di ulteriori reati e che sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La condotta per cui vi è stata condanna è infatti grave e duratura nel tempo; l’imputato, che ha individuato la causa del delinquere nella tossicofilia, nonostante il tempo trascorso dai fatti e la sottoposizione a misure cautelari, non ha mai intrapreso un percorso di sostegno per affrancarsi dal disturbo; a ciò si aggiunge la sua negativa personalità posto che è gravato da un precedente per tentata rapina e lesioni personali e la scarsa consapevolezza del disvalore della condotte penali mostrate nel corso del procedimento».
La Corte di appello con questa motivazione ha indicato non illogicamente plurimi elementi ritenuti ostativi e il difensore non si è confrontato con la condizione di «tossicofilia» del ricorrente, ritenuta di per sé idonea a fondare una prognosi negativa in ordine all’osservanza delle prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del
14/07/2011, F., Rv. 250972, nella specie, l’ordinanza impugnata aveva motivato il permanere delle esigenze cautelari richiamando il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati, quest’ultima non investita con il ricorso per cassazione; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01).
Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’omessa motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione alla sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
5. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha legittimamente revocato la sospensione condizionale della pena disposta dalla sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova in data 5 marzo 2019, divenuta irrevocabile in data 23 aprile 2019, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, inflitta per il reato di tentata rapina aggravata e di lesioni personali commessi in data 25 luglio 2018.
I giudici di appello hanno, infatti, fatto corretta applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., rilevando non certo illogicamente che i delitti per cui si procede sono stati commessi in data 3 gennaio 2023 e, dunque, entro il quinquennio dalla sentenza che ha disposto la sospensione condizionale della pena (23 aprile 2019).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell’art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell’ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere ( ex plurimis : Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798 – 01; Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 -01; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913 – 01; Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262375 – 01; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, COGNOME, Rv. 239996-01; Sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, Cunbadda, Rv. 233980 – 01; conf. anche Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, COGNOME, Rv. 277570 – 01, con riferimento al giudice del rinvio).
La sentenza di patteggiamento, inoltre, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, (dep. 2006), COGNOME, Rv. 233518 – 01; conf. Sez. U, n. 17782 del 29/11/2005, n. 17782 (dep. 2006), COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, (dep. 2008), COGNOME, Rv. 238667 01).
Il difensore era, peraltro, nelle condizioni di poter interloquire sul punto, in quanto la Corte di appello ha fatto applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., così come interpretato dal consolidato orientamento dalla giurisprudenza di legittimità dal 1998.
6. Il difensore, con il terzo motivo, ha chiesto alla Corte di cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente che la pena concretamente irrogata, attraverso la revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, cod. pen. e il conseguente cumulo delle pene, sia maggiore di quattro anni e, dunque, precluda la sospensione dell’ordine di carcerazione prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
7. La questione proposta è irrilevante nel giudizio a quo .
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
Per effetto di questa pronuncia, dunque, la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero di un reato che non rientra nel catalogo di quelli per i quali l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. esclude la sospensione di tale ordine, è dovuta nei confronti di un condannato in stato di libertà quando la pena detentiva da espiare è di quattro anni, «anche se costituente residuo di maggior pena».
Il ricorrente si duole che, per effetto della revoca della sospensione condizionale della pena disposta nella sentenza impugnata dalla Corte di appello, non potrà usufruire della sospensione ex lege dell’ordine di esecuzione in ragione
dell’ammontare complessivo delle due condanne (quella irrogata nel presente processo e quella stabilita nel processo precedente) di quattro anni e due mesi.
Il difensore, tuttavia, in questo computo non ha considerato il lasso di tempo nel corso del quale l’imputato è stato sottoposto nel presente processo alla custodia cautelare (dal 3 novembre 2023 al 4 dicembre 2023) e agli arresti domiciliari (dal 4 dicembre 2023 al 29 marzo 2024), che riduce in modo cospicuo l’entità della pena da scontare, e consente l’applicabilità nel caso di specie della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
La questione proposta è, peraltro, manifestamente infondata, in quanto l’effetto pregiudizievole di cui si duole il ricorrente non consegue al divieto di reformatio in peius o alla revoca di ufficio della sospensione condizionale della pena, ma all’ammontare delle pene riportate dal condannato.
La questione di costituzionalità, a rigore, dovrebbe essere rivolta alla determinazione del limite di quattro anni, peraltro stabilito non irragionevolmente dal legislatore.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME