Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’ udito il difensore L’avvocato COGNOME, si riporta ai motivi aggiunti depositati ed insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 7 luglio 2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha condannato NOME per i delitti estorsione e di diffamazione, commessi in danno di NOME in Brescia il 16 dicembre 202
L’impugnativa nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE consta di due motivi, affidati al ric principale, e di un motivo nuovo, affidato alla memoria presentata in data 3 novembre 2023.
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale denunciano vizio di motivazion violazione degli artt. 191, 442 e 526 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata ne sarebbe afflit perché avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali era stato ritenuto integrato il deli estorsione, in luogo del meno grave delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni, configurato dal primo giudice, e sussistente il delitto di diffamazione, dal quale l’imputa stato in primo grado assolto. E’ addotto, a sostegno, che la Corte di appello sarebbe incorsa un travisamento dei fatti, posto che: più erano state le prestazioni pubblicitarie effettua ricorrente a favore dell’RAGIONE_SOCIALE di cui era titolare la parte offes erroneamente la somma di Euro 1.500,00, erogata da Tallad all’imputato, era stata imputata al saldo della prestazione pubblicitaria; che, in maniera altrettanto, erronea la prova dell’ingi della locupletazione da parte del ricorrente della somma di Euro 10.000,00, consegnatagli dall parte offesa, era stata desunta dalla mancanza, nel corso delle loro interlocuzioni, di qualsiv riferimento ad un preesistente rapporto di debito/credito, nonché dall’assenza di una pregress intimazione di pagamento; che la differenza, tra quanto inizialmente preteso dal ricorrente quanto poi da lui conseguito, trovava plausibile giustificazione nella rinuncia ad una percentu di suo personale guadagno sulle prestazioni pubblicitarie, erogate tramite il giornale di cu referente; che congetturali ed apodittiche sarebbero le argomentazioni spiegate con riferiment all’agevole identificazione della vittima della diffamazione. Tutto quanto dedotto sarebbe tale evidenziare, quanto meno, il difetto di motivazione rafforzata imposta al giudice che rif totalmente la sentenza di primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il motivo aggiunto si limita a dar conto della produzione della sentenza n. 101 Tribunale Ordinario di Brescia – Sez. Indagini preliminari e udienza preliminare – del 07/07/2 e della sentenza n. 409 – Corte d’Appello di Brescia – Sez. I Penale – del 13/02/2023 sostegno di quanto già dedotto in sede di impugnazione, anche in ossequio al principio d autosufficienza e al fine di agevolare l’intestata Corte nella decisione del ricorso».
Con requisitoria in data 31 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona d Sostituto, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il diritto vivente ha affermato che la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondament relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed otten convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidat della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avvers sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenz impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimen attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, rit decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2 Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).
Il diritto positivo ha recepito tale regula iuris, stabilendo, con la disposizione di cui al comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 58, della I. 23 g 2017, n. 103 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamen penitenziario”) che il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’ist dibattimentale nel caso di gravame del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» e que Corte ha chiarito che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’a comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte de giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannat sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la rego processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuo dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Rv. 285264; Sez. 6, n. 140 del 16/03/2021, Rv. 281661).
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza d primo grado, ha riconosciuto NOME responsabile, nei confronti NOME – titolar un’attività di onoranze RAGIONE_SOCIALE operante tra le province di Brescia e Cremona GLYPH del delitto di estorsione, in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ritenuto da giudice, e del delitto di diffamazione, dal quale l’imputato era stato assolto.
2.1. Pertanto, con riferimento all’operata sussunzione della condotta, dell’essersi f consegnare NOME da NOME la somma di Euro 10.000,00, entro la cornice qualificatoria dell’ar
629 cod. pen. piuttosto che in quella dell’art. 393 cod. pen., occorre preliminarmente risol la questione se debba o meno farsi applicazione dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p., e, quindi, se vi sia o meno obbligo di disporre la rinnovazione dell’istruzione in appello, nel caso in cui il di appello, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, dia al fat definizione giuridica diversa e più grave rispetto a quella risultante all’esito del giudizio grado.
Invero, si tratta di questione che ha ricevuto soluzioni contrastanti in seno giurisprudenza di legittimità.
Per un primo orientamento, sussiste l’obbligo di rinnovare l’esame dei dichiaranti – ol a quello di motivazione rafforzata – nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisi non valendo ad escludere l’obbligo indicato il fatto che, in tal caso, la sentenza rifo contenesse un giudizio di colpevolezza dell’imputato (Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, Rv 284579; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, Rv. 270280; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Rv. 271638). La tesi suddetta, esplicitamente tributaria degli approdi cui è pervenuto il diritto vivente con le sentenze Dasgupta e Patal poggia sulla considerazione secondo la quale l’esigenza del superamento del ragionevole dubbio appare strettamente correlata all’oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi deci dovendo fondarsi la valutazione del giudice su prove direttamente assunte nel contraddittori la motivazione, anche rafforzata del giudice di appello, nel caso di una rivalutazione merament cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene, infatti, l’implicito dubbio ragionevole, determinato dall’avvenuta adozione di decisioni contrastanti s base del medesimo contenuto dichiarativo. Dubbio che, secondo l’impostazione interpretativa dell’orientamento in analisi, può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d’appello, unitamente ad una corrisponde “forza persuasiva superiore” della relativa motivazione, quando il meccanismo della rinnovazion possa essere attivato in relazione ad una prova. Donde, è stato affermato che la cristalizzazio normativa della regola della rinnovazione delle prove dichiarative, in riferimento ad situazione particolarmente controversa, non comporta affatto la limitazione della sua porta applicativa alla sola ipotesi del ribaltamento del verdetto assolutorio, non potendosi assegn alla scelta del legislatore, tipizzata nel comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., il significato d deroga al criterio generale della necessità della rinnovazione nei casi più disparati, individuabili ex ante e non riducibili a elencazioni tassative. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per altro orientamento, invece, il giudice di appello, che riqualifichi “in peius” il fatto contestato all’imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, n tenuto a procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, essendo, invece, suffic
una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in gra di superarle persuasivamente (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, Rv. 284913; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278210; Sez. 2, n. 38823 del 25/06/2019, Rv. 277094; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274571; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Rv. 272088; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270109). Al riguardo, è stato spiegato: I.) come, sia luce delle fonti sovrannazionali e della giurisprudenza convenzionale, sia alla luce dell’at diritto positivo (nonché vivente), la regola della rinnovazione in appello delle prove dichia possa ritenersi applicabile soltanto nel caso in cui la il giudice di secondo grado approdi al gi di colpevolezza in riforma della decisione liberatoria di primo grado, caso all’evidenza a lontano da quello in cui il giudice del gravame pervenga soltanto all’aggravamento del condanna già dichiarata in primo grado in virtù di una qualificazione giuridica peggiorativa come l’obbligo di rinnovazione della prova orale non possa farsi discendere neanche dalla regol di valutazione contenuta nell’art. 533 cod. proc. pen. (per la quale la condanna postula accertamento della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”), posto che la stessa, avendo carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita – giusta il grado di le ordinaria – di “forza conformativa” nei confronti di norme dello stesso grado – di modo che risulta in grado di modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell’ap contenute nell’art. 603 stesso codice (Corte cost. nn. 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015; 170 del 1984) -; per altro verso, non potrebbe, comunque, espandersi a coprire un caso diverso da quello per il quale è fisiologicamente dettata (cioè l’affermazione della penale responsabi dell’imputato), atteso che si tratta non dell’overturning di una decisione assolutoria in una di condanna, ma soltanto del diverso incasellamento giuridico, sia pure più grave, della stess fattispecie per il quale è già intervenuto il giudizio di colpevolezza in primo grado.
Di tanto dato conto, ritiene il Collegio di dovere dare seguito all’interpreta propugnata dal secondo degli orientamenti in rassegna. Il potere di dare al fatto una divers più grave definizione giuridica è, infatti, riconosciuto al giudice di appello, anche sovranazionale, a condizione che siano rispettati i principi del contraddittorio e della preved della decisione, senza necessità di ulteriori garanzie, «dato che tale potere si collega non a riforma della pronuncia assolutoria, assistita dalla regola del ‘ragionevole dubbio’ ma a precedente affermazione di responsabilità per quel medesimo fatto pur diversamente qualificato» (così, Sez. 5, n. 36824/2023,in motivazione).
Ne viene che, nell’ipotesi di diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto il di appello non è tenuto alla rinnovazione dell’istruzione: e ciò, indipendentemente da valutazione della prova dichiarativa in senso conforme o difforme rispetto al giudice di pr grado, posto che la diversità delle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica d obblighi motivazionali. Quando, infatti, la diversa definizione giuridica del fatto derivi mutata valutazione delle prove, il giudice di appello è tenuto a offrire una motivazione puntu
e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata l’eventuale vizio argomentativo è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quando, invece, la valutazione sia sostanzialmen sovrapponibile e la diversa qualificazione giuridica riposi su una diversa soluzione in diritt Corte di cassazione spetta il compito di stabilire se la questione giuridica sia stata corrett esaminata e risolta dal primo o dal secondo giudice e il vizio a tal fine denunciabile sarà quello di violazione di legge. Quando poi, infine, il giudice di appello abbia ricostruito i termini radicalmente difformi da quello descritto nell’editto accusatorio e su questa base ass al fatto una diversa qualificazione giuridica, non si ricade nell’alveo applicativo dell’a comma 3-bis cod. proc. pen., ma scatta il diverso strumento di tutela offerto dagli artt. 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., presidiato dalla sanzione di nullità della sentenza.
2.2. Venendo al caso di specie, deve riconoscersi che il giudice della sentenza impugnata si è attenuto agli obblighi sopra indicati. Infatti, nella motivazione che la correda si dà c maniera dettagliata e con argomentazioni che si sottraggono a rilievi di illogicità evident come le prove dichiarative (ossia, le sommarie informazioni rese da NOME dall’intermediario NOME COGNOME) e documentali (screenshot relativi alla trattativa gestita dall’intermediario NOME, file audio delle registrazioni delle telefonate, articoli scritti in a e tradotti in italiano apparsi sul giornale on-line gestito da NOME, nonché copia dell’annuncio pubblicitario risalente al 2016 apparso sul detto giornale) in atti NOMEro tali da dimostra le reiterate richieste di denaro, avanzate nel corso del 2021 da COGNOME nei confronti di NOME erano scisse da qualunque connessione con la prestazione pubblicitaria del 2016 ed avevano, invece, solo una matrice estorsiva: ossia, erano dirette a far conseguire a COGNOME la somma d denaro da lui pretesa per desistere dal portare avanti la campagna di distruzione dell’immagin commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE condotta da NOMENOME
3. Con riferimento al delitto di diffamazione aggravata, dal quale NOME era st assolto, avendo il giudice di primo grado ritenuto che i generici riferimenti, contenuti negli apparsi sul giornale on-line di cui l’imputato era referente, <<alla professione svolta, all'orig marocchina, alla zona geografica coperta dalla sua attività» non NOMEro <<elementi sufficientemente univoci da consentire l'identificazione del soggetto passivo» (così, sente del GUP di Brescia in data 7 luglio 2022), legittimamente la Corte territoriale ha omesso disporre la rinnovazione delle prove dichiarative: infatti, il ribaltamento del verdetto asso ha avuto luogo non sulla base di una differente apprezzamento di queste ultime, ma sulla base di una più approfondita valutazione delle prove documentali.
Il giudice di appello ha, infatti, opinato che l'RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gestita da NOME NOME NOME individuabile come la destinataria delle gravi accuse di irregolarit
di negligenze nello svolgimento delle pratiche connesse alla propria attività, rivoltele da RAGIONE_SOCIALE non solo perché era l'unica RAGIONE_SOCIALE gestita da un cittadino marocchino nelle province di Bresc e Cremona, la quale, tra l'altro, aveva curato le esequie della moglie di un esponente de circoscritta comunità di appartenenza, ma anche e soprattutto perché <<in tutti e cinque g articoli pubblicati, alcune delle foto riportate in intestazione, sono state estrapolate intemetlpagina 'Facebook' relative all'attività di NOME. In particolare, in due dei articoli è stato ritratto in chiara evidenza proprio il furgone …con targa parzialmente legg proprietà di NOME e da lui utilizzato per i servizi RAGIONE_SOCIALE» (cfr., pag. 8, secondo c della sentenza impugnata).
A fronte del riportato impianto giustificativo della decisione adottata dal giudice di ap pertanto, tutte censure del ricorrente, esplicitamente protese a denunciare il travisamento fatti, debordano dal perimetro del sindacato consentito a questa Corte.
Di nessun pregio è l'articolato motivo nuovo (di cui alla memoria del 3 novembre 2023), in quanto privo di qualsivoglia specificità censoria.
S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023.