Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Ucraina il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 12 febbraio 2024, dal difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha illustrato le ragioni di replica alle conclusioni del P.g., insistendo per la fondatezza dei motivi di ricorso e la conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la pronuncia di primo grado nei confronti dello COGNOME, ribaltando viceversa il verdetto assolutorio (limitato al capo B) nei confronti del COGNOME, cui irrogava la pena aumentata per continuazione col reato di cui al capo B- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
COGNOME, inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità della sentenza (art. 606, comma 3 bis cod. proc. pen.) e vizi esiziali di motivazione, non avendo la Corte territoriale, che ha diversamente apprezzato la prova dichiarativa assunta in primo grado, provveduto alla rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello.
I medesimi vizi sono denunziati, in favore di entrambe i ricorrenti, quanto ad inosservanza del testo dell’art. 493 del codice di rito, avendo il tribunale deciso valorizzando anche le dichiarazioni predibattimentali delle persone offese acquisite con il supposto consenso dei difensori.
violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 628, comma terzo, cod pen., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità), avendo la Corte ritenuto che ricorresse la detta aggravante pur in assenza del requisito della compresenza al momento della minaccia rivolta alla persona offesa dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificit di argomenti, che non si confrontano con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro anche censure (terzo motivo) alla valutazione di merito congruamente motivata. Le censure (secondo motivo) svolte con i motivi proposti si pongono inoltre fuori dal devoluto in appello. Mentre il primo motivo tradisce manifesta infondatezza in diritto.
Poste tali premesse, va ribadito che la Corte di merito ha ribaltato (overturníng peggiorativo) la decisione di proscioglimento assunta in primo grado nei confronti di NOME COGNOME, in riferimento al reato descritto al capo B (artt. 110, 56/629, coma secondo, cod. pen.), affermando che i motivi del proscioglimento dell’imputato non attenevano alla “valutazione della prova dichiarativa” che sgorgava dal verbo della persona offesa, ma all’apprezzamento in diritto di tale
prova. In particolare, non era messa in discussione la manifestazione ontologica della condotta addebitata all’imputato, per come rappresentata dalle -parole dell’offesa; ma quella stessa condotta è stata apprezzata dalla Corte di appello come indicativa di una partecipazione concludente alla minaccia portata alla persona offesa. Versiamo quindi fuori dalle ipotesi normativamente scandite (art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen.) di necessaria rinnovazione in appello della prova dichiarativa, in quanto il giudice di appello ha diversamente apprezzato circostanze di fatto ai fini della valutazione giuridica della fattispecie (Sez. 4, n. 31541 de 22/06/2023, Rv. 284860 – 01, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED: Il giudice d’appello che procede alla “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fat non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.).
Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa si duole della acquisizione delle denunce della persona offesa avvenuta senza il consenso esplicito delle difese degli imputati. Anche tale motivo è manifestamente infondato: all’udienza del 14 Marzo 2012 la difesa, chiamata a prendere posizione specifica sulla richiesta del Pubblico ministero di procedere alla acquisizione delle denunce della persona offesa, non espresse alcun dissenso, insistendo solo affinché si procedesse, come poi verificatosi, all’esame dibattimentale della persona offesa e del teste di p.g. COGNOME, che non erano comparsi a quella udienza. Non emerge dunque una esplicita avversione alla richiesta acquisizione di atti formati fuori del contraddittorio, ma solo la insistenza per l’esame del teste, che seguì a distanza di qualche udienza, senza che ricorra incompatibilità logica tra le due condotte difensive, una silente ed una loquente. Il motivo, in ogni caso, non risulta previamente proposto alla valutazione del giudice di merito con i motivi di gravame, il che, non trattandosi di fattispecie riconducibile ai casi di cui all’ad 609, comma 2, cod. proc. pen., rende il motivo inammissibile, secondo quando dispone l’art. 606, comma 3, del codice di rito.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 628, comma terzo, cod. pen. (aggravante delle più persone riunite) ed ai relativi vizi di motivazione dedotti, la ricorrenza in fatto della ipotesi ad effetto ingravescente appare correttamente scrutinata dalla Corte territoriale a pagina 10 della sentenza impugnata, ove è stata valorizzata la materiale compresenza nel luogo della minaccia di due persone, una sola delle quali ha esplicitato la richiesta estorsiva, così rafforzando
in re -il compresente silente- l’efficacia intimidatoria della condotta loquente del concorrente, come-tale percepita dalla pe-rsona offesa. Tale argomentare appare del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità recentemente formatasi sul punto (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Rv. 284041 – 01). Anche tale motivo scivola dunque verso la china della inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.