Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14403 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14403 Anno 2025
fatto in senso peggiorativo e non ha assicurato il necessario confronto e contraddittorio tra le parti in violazione dei principi affermati sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla Corte EDU quanto alla violazione dell’art. 6 della Convenzione; inoltre il reato così come riqualificato era da ritenersi di competenza del Tribunale in composizione collegiale mentre la sentenza impugnata era stata pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica. Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME COGNOME NOME Data Udienza: 06/03/2025
2.2. Violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla integrale dichiarazione resa da COGNOME COGNOME; il giudice di primo grado in accoglimento della eccezione proposta dalla difesa ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese dal COGNOME, e specificamente la querela del 25/08/2017, acquisita con il consenso delle parti, operando una non consentita distinzione tra dichiarazioni rese prima di quelle auto indizianti e quelle rese successivamente, precisando che la sanzione della inutilizzabilità riguarderebbe esclusivamente le dichiarazioni rese successivamente alle affermazioni auto indizianti; la difesa ha ampiamente richiamato diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, ritenendo condivisibile la affermazione secondo la quale tali dichiarazioni sono inutilizzabili erga omnes nel loro complesso e dunque anche nei confronti del ricorrente.
2.3. Vizio della motivazione perchØ insufficiente, attesa la carenza di indizi gravi precisi e concordanti anche in relazione al disposto dell’art. 192 cod. proc. pen.; secondo a difesa pur volendo superare il profilo della totale inutilizzabilità delle dichiarazioni del COGNOME la motivazione si presenta profondamente carente e contraddittoria in quanto basata sulle dichiarazioni del COGNOME, che all’evidenza, come emerso durante il giudizio, si era spinto ad accusare il COGNOME per giustificare la condotta violenta di accoltellamento dallo stesso posta in essere in danno del ricorrente; inoltre, mancano del tutto effettivi elementi di riscontro e la motivazione della Corte di appello sul punto si caratterizza nella sostanza per genericità, con particolare riferimento all’esame dei testi sopraggiunti rispetto ai fatti imputati al ricorrente, con chiara e manifesta illogicità delle conclusioni raggiunte.
2.4. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante dell’uso dell’arma; la aggravante in questione Ł stata ritenuta dal giudice di primo grado atteso che il COGNOME lasciava intravedere al COGNOME NOME e al COGNOME NOME la pistola nascosta all’interno della sua giacca senza riconoscerne la connotazione di arma giocattolo; la difesa ha osservato che un’arma giocattolo non può mai integrare l’aggravante predetta, nØ tale circostanza può dipendere dalla percezione soggettiva della persona offesa;le considerazioni espresse sul punto sono da ritenere in contrasto con quanto dichiarato dai testimoni in dibattimento, atteso che COGNOME COGNOME ha riferito di avere saputo dell’arma dal figlio, che aveva notato che NOME aveva una pistola dietro la schiena.
2.5. Violazione di legge in odine alla sussistenza della aggravante della minorata difesa, con effettivo travisamento del dictum delle Sezioni Unite n. 40725 del 2021; manca qualsiasi elemento di accertamento concreto sul punto.
2.6. Vizio della motivazione perchØ omessa in relazione all’art. 62, n.4 cod. pen., nonchØ in relazione alla particolare tenuità del fatto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; la Corte di appello sia in ordine al danno (valore di circa 80 euro) che quanto alla particolare tenuità del fatto non ha in alcun modo motivato, pur in presenza dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza citata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che in parziale accoglimento del ricorso, la Corte annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, con ripristino dell’originaria qualificazione e rigetti il ricorso nel resto.
La difesa della parte civile costituita ha depositato memoria con allegata nota spese, concludendo per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente ha tempestivamente depositato memoria con conclusioni, con la quale sono state ribadite le considerazioni argomentate nei motivi di ricorso, insistendo nell’accoglimento degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perchØ proposto con motivi infondati, in parte manifestamente infondati e non consentiti per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato, non ricorrendo la lamentata reformatio in peius per come dedotta dal ricorrente, con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica attribuita al fatto imputato, essendo rimasta invariata la pena allo stesso inflitta. In tal senso si deve ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso di specie, secondo il quale anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, non costituisce violazione del divieto di ” reformatio in peius ” la nuova e piø grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un piø grave trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ( ex multis , Sez.6, n. 47488 del 17/11/2022, F., 284025-01).
Il secondo motivo di ricorso Ł infondato. Il ricorrente nel riproporre le censure già articolate in sede di appello in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese del COGNOME non si confronta con un dato processuale risolutivo, ovvero l’acquisizione di tali dichiarazioni, contenute nella querela presentata in data 25/08/2017, con il consenso delle parti, all’evidente fine di utilizzarle in giudizio. Consenso non revocabile, che ha consentito il pieno ingresso e la completa utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME in occasione della presentazione della querela (Sez.1, n. 23157 del 18/04/2007, COGNOME, Rv. 237058-01). La motivazione della Corte di appello deve essere dunque sul punto corretta, non ricorrendo effettivamente inutilizzabilità di tale documento, entrato con il consenso delle parti nel compendio liberamente valutabile dai giudici di merito. Inoltre, occorre ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire applicabile anche al caso di specie, che le dichiarazioni, contenute nella denuncia – querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili a dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281124-01).
Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla valutazione realizzata dalla Corte di appello in tema di responsabilità del ricorrente per il delitto allo stesso ascritto anche quanto alla sua connotazione circostanziale (uso dell’arma e persona in stato di minorata difesa). I motivi non sono consentiti in quanto reiterativi in mancanza di un effettivo confronto con la motivazione sul punto ed argomentati al fine di introdurre una lettura del merito alternativa non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01).
Tali motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di appello, connotandosi così per la loro evidente apparenza, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso ( ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), così sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). La Corte di appello ha difatti valorizzato, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, la pluralità di elementi acquisiti in giudizio a carico del ricorrente, che congiuntamente alle dichiarazioni del De Dominiciis, hanno determinato la affermazione di responsabilità, anche perchØ pienamente riscontrate anche dall’esito della perquisizione domiciliare posta in essere, in considerazione delle caratteristiche della azione, delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni, del luogo e dell’orario in cui la condotta veniva posta in essere (pagg. 4 e seg.).
5. Il sesto motivo di ricorso Ł oltre che generico nella sua formulazione non consentito attesa la sua totale reiteratività rispetto al motivo di appello proposto esattamente negli stessi termini (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, con argomentazione del tutto immune da illogicità manifesta, richiamando la oggettiva gravità della condotta, l’uso di un’arma a fine di minaccia quale elemento costitutivo del fatto per come riqualificato, l’attività commessa in orario notturno. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Anche quanto alle ulteriori considerazioni spesse complessivamente nella doglianza, si deve ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena ‘non Ł tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale Ł insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento’. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
Infine, quanto alla seconda censura contenuta nell’ambito di tale motivo, in modo del tutto generico, in ordine alla possibile applicazione della decisione della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, occorre considerare come la decisione della Corte costituzionale sia intervenuta in epoca antecedente alla discussione del procedimento in sede di appello e nessuna richiesta sia stata proposta o alcuna memoria sia stata depositata dalla difesa, dovendosi conseguentemente ritenere preclusa la possibilità di proporre per la prima volta in questa sede l’applicabilità della attenuante evocata.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve infine essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, perchØ essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile.
Così Ł deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME