Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34700 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 06/07/2023 dal Tribunale di Benevento, su concorde richiesta del Procuratore Generale e degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME – formulata ai sensi dell’art.599-bis cod.proc.pen. – ha applicato nei confronti degli stessi (tratti a giudizio per il reato previsto dagli artt. 110, 624-b e 625, n.2, cod.pen.), previa conferma del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., ritenuta equivalente alla contestata aggravante, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno, con revoca della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
Ha altresì rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME – previa valutazione di equivalenza della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., con la contestata aggravante – in anni due e mesi sette di reclusione ed C 700,00 di multa, sempre con revoca della predetta pena accessoria.
La Corte, previa descrizione del fatto ed esposizione dei motivi di appello proposti, ha dato atto di come i primi due imputati avessero dichiarato di rinunciare ai motivi di impugnazione articolati, con l’eccezione di quello inerente alla determinazione della pena e ha ritenuto meritevole di accoglimento quest’ultimo motivo; in considerazione del fatto che, attesa l’epoca di consumazione dei fatti (1°/03/2017 e 08/03/2017)non trovava applicazione il divieto di bilanciamento tra la contestata aggravante e la riconosciuta attenuante di cui all’art.62, n.4, cod.pen., ritenendo riducibile la sanzione nella misura concordata tra le parti.
In ordine alla posizione di NOME COGNOME, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione inerente alla dedotta assenza di responsabilità penale; ribadita la predetta considerazione in punto di bilanciamento tra le circostanze, ha quindi ridotto la pena finale alla misura predetta.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori.
2.1 La difesa di NOME COGNOME ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge in ordine all’omessa verifica preliminare della sussistenza dell’attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della verifi preliminare in ordine alla sussistenza della predetta attenuante per la mini entità del danno e in relazione al contenimento della pena in una misura congru rispetto al disvalore penale della condotta.
2.2 La difesa di NOME COGNOME ha articolato due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la mancanza o contraddittorietà della motivazione, in specifico punto di omessa riqualificazione dei fatti ascritti sot fattispecie della truffa.
Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione in correlazione all’art.133 cod.pen. e alla congruità della pena, con particolare riferim all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dato il ruolo minoritario tenuto nella vicenda.
2.3 La difesa di NOME COGNOME ha articolato due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto che la Corte – pur disapplicando il divieto d bilanciamento con l’attenuante prevista dall’art.62, n.4 – si era attestata trattamento sanzionatorio non coincidente con il minimo edittale in assenza dell dovuta giustificazione e non tenendo conto del fatto che il giudice di primo grad aveva erroneamente quantificato la pena base sulla scorta delle cornice editta sopravvenuta e non di quella vigente al momento del fatto, in tal modo incorrendo – di fatto – in una violazione del divieto di reformatio in peius.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge – ai sensi dell’art.60 comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – per avere la Corte territoriale irrogato sanzione pecuniaria non prevista da parte del giudice di primo grado, con conseguente ulteriore violazione del divieto di reformatio in peius.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
I motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME, attinenti alla congruità della pena e alla corretta qualificazione giuridica del sono inammissibili.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato i appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manc valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e
altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovver diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), con considerazione da estendere anche al profilo attinente alla, dedotta, errata qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
I motivi articolati dalla difesa del NOME sono inammissibili.
3.1 La doglianza attinente al trattamento sanzionatorio in punto di commisurazione della pena detentiva è manifestamente infondato.
Difatti, la Corte territoriale ha provveduto a determinare la sanzione detentiva in una cornice edittale – e, incidentalmente, in misura comunque maggiormente prossima al minimo rispetto al massimo – commisurata al trattamento sanzionatorio applicabile ratione temporis, compreso tra un anno e sei anni di reclusione nel testo dell’art.624-bis cod.pen. vigente prima delle modifiche apportate con la I. 23 giugno 2017, n.103, applicabili dal 3 agosto 2017.
Risulta quindi irrilevante – e sicuramente non idoneo a configurare un vizio di divieto di reformatio in peius la circostanza che il giudice di primo grado avesse determinato un maggiore trattamento sanzionatorio (pari ad anni quattro e mesi tre di reclusione, in misura più prossima al ritenuto minimo edittale), in erronea applicazione del testo sopravvenuto e già prevedente una forbice compresa tra i tre e i sei anni di reclusione.
3.2 Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Deve difatti escludersi che l’applicazione della sanzione pecuniaria astrattamente prevista dalla disposizione incriminatrice – sia idonea a concretizzare il divieto di reformatio in peius pure in assenza di espressa statuizione in tal senso da parte del giudice di primo grado.
Tanto in applicazione del consolidato principio in base al quale il giudice dell’impugnazione, in assenza di gravame del pubblico Ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che è ravvisabile la violazione del divieto di reformatio in peius nel solo caso in cui la sentenza d’appello ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo gradg i , in quella congiunta della reclusione e della multa in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell’art. 135 cod. pen., produca il superamento del quantum della pena detentiva originariamente inflitta (Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021., COGNOME, Rv. 281403; Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, COGNOME, Rv.
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284565); elemento non ravvisabile nel caso di specie alla luce della concreta enti (€ 700) della pena pecuniaria quantificata dal giudice di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sente 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispe non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso sen versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorre vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre,ider2te