Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10421 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vittoria (RG), il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Vittoria (RG), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 24/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse degli imputati, che si è riportato ai
ricorsi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in
data 06/12/2018 – con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, il COGNOME q legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 19/06/2014 e l’COGNOME quale concorrente, nonché, il solo COGNOME, anche per il reato di bancarotta documentale semplice – rideterminava la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessoria fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 597 cod. proc. pen., ai sen dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, all’esito d riqualificazione del reato sub A) quale bancarotta semplice, ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione della fattispecie ed ha, conseguentemente, escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, in data 08/03/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.:
3.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 597 cod. proc. pen., ai sen dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha escluso sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, senza rideterminare la pena principale, incorrendo, in tal modo, in una reformatio in peius, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Con la sentenza di primo grado, per quanto di rilevanza, entrambi i ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione, così determinata per il rito, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), ed solo COGNOME anche per il reato di bancarotta documentale semplice, previa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A), con la concessione ad entrambi RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
GLYPH
(
La Corte di merito ha dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice ed ha rideterminato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, la durata RAGIONE_SOCIALE sanzioni accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, in anni due, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, quanto all’affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati per la bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo B), e quanto al trattamento sanzionatorio.
Con particolare riferimento a tale punto della sentenza, Fa Corte di merito, quanto al COGNOME, ha affermato che all’imputato erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, per il suo comportamento collaborativo, benché egli non fosse incensurato, non essendo possibile un diverso giudizio di bilanciamento, con la conseguenza che, nonostante la maturata prescrizione della fattispecie di cui all’art. 217 legge fallimentare, la pena risulta commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, a cui era stata contestata anche la recidiva; inoltre, si legge in motivazione, a fronte delia notevole entità del danno e della personalità dell’imputato, recidivo, l’estinzione del reato di bancarotta documentale semplice non incide sulla determinazione della pena.
Osserva il Collegio come, nonostante la non chiarissima motivazione della Corte di merito, appaia evidente che la pena inflitta in concreto al ricorrente non avrebbe potuto essere ulteriormente ridotta, anche al netto dell’intervenuta prescrizione, posto che per il reato di bancarotta fraudolenta documentale la pena era già stata individuata nel minimo edittale, pari ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito ad anni due di reclusione. Ne consegue che, al netto della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti del danno patrimoniale di rilevante entità, della pluralità dei fatti di bancarotta e della recidiva – essendo del tut logicamente motivato il diniego del giudizio di prevalenza -, ed al netto della riduzione per il rito, la pena inflitta risulta pari al minimo edittale.
Per l’COGNOME, la sentenza impugnata ha affermato, parimenti, che non si ravvisano ragioni per concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in tal senso non essendo sufficiente l’incensuratezza dell’imputato ed essendo la pena finale commisurata alla gravità del fatto.
Rileva il Collegio che benché l’COGNOME fosse stato condannato per la sola bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo B), il che esclude, senza alcun dubbio, la ricorrenza della circostanza aggravante della pluralità dei fatti, di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, nondimeno anche all’COGNOME era stata contestata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di cui all’art. 219, comma 1, legge fallimentare; anche 7
caso, quindi, la vanificazione di tale circostanza aggravante con la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rende la pena di anni tre di reclusione, poi ridota ad anni due per il rito, la pena editt minima applicabile, considerato il diniego del giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, del tutto logicamente motivato. Nel discende, pertanto, l’inammissibilità dei ricorsi, con condanna di entrambi i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc:. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 04/12/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente