Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2228 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2228 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di insolvenza fraudolenta commessa nell’acquisto di un quantitativo di olio e di altri prodotti alimentari per mezzo di un assegno rimasto impagato, procedendo alla riqualificazione e del fatto in termini di truffa e confermando nel resto.
Con il ricorso per cassazione la difesa del l’imputato ha dedotto un motivo incentrato sulla violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione del fatto, in
violazione del divieto di reformatio in peius , pur in mancanza di appello del pubblico ministero sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo manifestamente infondato.
La difesa, infatti, richiama un precedente condivisibile (Sez. 1, n. 45466 del 06/10/2022, Cicalese, Rv. 284354 -01), confermato in linea di principio da un successivo arresto di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 757 del 29/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287473 -01), salvo poi farne errata applicazione.
Si contesta infatti che la Corte d’appello avesse il potere di procedere alla riqualificazione del fatto (per di più in peius , da insolvenza fraudolenta a truffa), non essendo stato dedotto il punto relativo alla qualificazione giuridica del fatto nell’atto di impugnazione dell’imputato, unico appellante .
Tuttavia, non si considera che era stata la stessa difesa a rendere ‘contendibile’ il tema della qualificazione giuridica del fatto descritto in imputazione, avendone contestato la rilevanza penale, invocandone la mera natura civilistica. Si ricordava (pg. 3 dell’atto di appello), per dedurne la insussiste nza del reato di insolvenza fraudolenta, che ‘t radizionalmente la distinzione tra frode civile e frode penale è questione molto dibattuta e probabilmente non ancora pacificamente delineata ‘ e che ‘ è … molto difficile tracciare un confine tra quei comportamenti fraudolenti che integrano il reato di truffa e quelle fattispecie che non essendo riconducibili a questa figura, assumono una certa rilevanza soltanto in ambito civilistico ‘ . Si discettava, ulteriormente, sulla identificazione della condotta fraudolenta e sul discrimine che consente di collocare la condotta sul versante della rilevanza penale piuttosto che meramente civile; infine, si ricordava la ‘forma vincolata’ del reato in contestazione che non pu ò venire in essere senza ‘manipolazioni della realtà oppure anche solo a mere attività di persuasione volte a mascherare la propria incapienza economica’.
L’operazione richiesta dall’imputato (la reductio ad civile della condotta in contestazione) richiedeva esattamente la riqualificazione giuridica del fatto, con sottrazione ad esso di ogni significanza penale.
Una volta assegnato il thema decidendum al giudice d’appello, la devoluzione è avvenuta. La parte che ha sottoposto il punto della decisione al giudice tenetur etiam pro casu , non potendosi lamentare, se non in caso di violazione dell’ulteriore regola della reformatio in peius , che il giudice eserciti il potere di qualificazione che è implicito nell’esercizio della funzione giudiziale in direzione, per così dire, opposta a quella sperata.
La sentenza citata dallo stesso ricorrente Sez. 1, n. 45466 del 06/10/2022, Cicalese, Rv. 284354 – 01, infatti, ricorda che il potere autonomo del giudice di ‘ appesantire ‘ la qualificazione giuridica, previsto dal disposto dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., è funzionalmente collegato al perimetro della devoluzione posta dalla parte che ha appellata : invertendo l’ordine ma non il senso dell’antico brocardo, si potrebbe dire tantum appellatum, quantum devolutum . Con la precisazione che bisogna concentrare la propria attenzione sui punti devoluti, tanto più laddove, come nel caso presente, non si faccia questione di diversi capi della sentenza, essendovi una sola imputazione. E per punti devono intendersi, si precisa richiamando specifici passaggi di due fondamentali pronunce in tema (la COGNOME – Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 -e la Galtelli – Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 -01), ‘ i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio ‘ . Con la precisazione che quando una questione sia inclusa nell’elenco sopra detto , essa non può essere oggetto di selezione ulteriore (del tipo: della qualificazione giuridica, si tratti solo fino in relazione alla natura civile del fatto, ma non per mut are l’ipotesi di reato) . Ciò perché il ‘presupposto decisionale’ -cioè il punto della decisione -costituisce, si legge sempre nella COGNOME, un ‘ passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione ‘, cioè un gradino che porta alla decisione del capo e, quindi, assieme agli altri capi, alla decisione finale. Un quantum di decisione, un atomo (nel significato democriteo del termine) della decisione non suscettibile di fissione , per l’evidente ragione che, altrimenti, ne verrebbe mutilato il potere del giudice di decidere la questione, che non dipende dalla regola devolutiva, ma da principi ordinamentali.
Val la pena, infine, confutare, in quanto fuorviante, la citazione di un passaggio della sentenza già menzionata, contenuto nell’ultimo paragrafo del ricorso per cassazione, che pare alludere alla violazione del divieto di reformatio in peius conseguente alla riqualificazione del fatto in termini di maggiore gravità, se effettuata in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
Si legge infatti nella pronuncia, che richiama anche in questo la COGNOME, quanto segue: ‘ la qualificazione giuridica del fatto” è, per citare ancora la pronuncia COGNOME, un “passaggio obbligato per la definizione di una imputazione” diverso da quello sulla “eventuale inesistenza di cause di giustificazione”, e conseguentemente la decisione della Corte d’appello sulla qualificazione giuridica del fatto è stata assunta oltre i limiti
del giudizio a lei devoluto ‘ . Soluzione corretta ed ineccepibile in quel caso specifico, in quanto, come si legge a pg. 4 della stessa pronuncia, l’atto di appello dell’imputato, nell’assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, aveva sollevato solamente il punto della sussistenza della legittima difesa, dell’eccesso colposo nella legittim a difesa, e della quantificazione della sanzione, senza contestare la qualificazione giuridica del fatto.
Una condizione, evidentemente, differente da quella del caso concreto, ove il punto della qualificazione giuridica del fatto era stato devoluto proprio dall’imputato.
Per tali ragioni, il motivo è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME