Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19422 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025 R.G.N. 4049/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il 05/11/1963
nel quale Ł costituito parte civile:
Condominio INDIRIZZO, Latina
avverso la sentenza del 09/09/2024 della Corte d’appello di Roma
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Lette le conclusioni presentate in data 17 aprile 2025 nell’interesse della parte civile ‘Condominio INDIRIZZO Latina’ con allegata nota spese della quale si Ł chiesta la liquidazione;
Rilevato che la Corte di appello di Roma con la sentenza qui impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 10 dicembre 2019 che aveva assolto l’imputato con la formula ‘perchØ il fatto non sussiste’, a seguito di impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero presso il Tribunale e dalla Procura generale oltre che dalla parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di appropriazione indebita allo stesso ascritto per essere detto reato estinto per prescrizione, peraltro adottando le consequenziali statuizioni civili;
rilevato che la difesa dell’imputato con motivo unico ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha proceduto ad una reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado senza procedere ad un adeguato esame dei motivi di gravame presentati dalle altre parti processuali oltre che procedere a delineare con adeguatezza le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio rispetto alla decisione riformata, nonchØ senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;
considerato che la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha spiegato le ragioni per le quali non ricorrevano le condizioni per ritenere corretta la pronuncia assolutoria dell’imputato fatta dal Tribunale richiamando tra l’altro le argomentazioni addotte dalle parti impugnanti (v. in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
che , nel caso di specie, non si ravvisa alcuna delle dedotte violazioni di legge, dovendosi, in particolare, evidenziare come i giudici di appello non abbiano ritenuto sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita limitatamente agli effetti civili (pur dovendo poi dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli) procedendo ad una differente valutazione delle prove dichiarative rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado, bensì in virtø di un diverso giudizio di rilevanza degli atti e valorizzando in particolare la mancanza di ogni qualsivoglia spiegazione e/o documentazione giustificativa da parte dell’odierno ricorrente in merito all’utilizzo fatto del denaro prelevato dal conto corrente condominiale;
considerato altresì che non ricorrevano nel caso in esame le condizioni per procedere ad una necessaria rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., avendo la corte di appello proceduto ad una complessiva rivalutazione del compendio probatorio senza essere chiamata ad esaminare motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che dalla presente decisione ne devono discendere, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile ‘Condominio INDIRIZZO, Latina’, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Condominio INDIRIZZO, Latina che liquida in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME