Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41002 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41002 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali di cui agli artt. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo A) e 186, comma 2, CdS (capo B) ascritti a COGNOME NOME, mentre ha confermato la condanna del medesimo imputato per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (capo C), rideterminando la pena in un anno e due mesi di reclusione.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato che, con un unico motivo, denuncia l’inosservanza dell’art. 597 cod. proc. pen.
Evidenzia che risulta violato il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., considerato che la Corte di appello, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, ha applicato per il capo C) la pena di un anno e mesi due di reclusione, superiore a quella di mesi sei stabilita dal primo giudice per il medesimo capo C).
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Nella memoria di replica alle richieste del P.G., il difensore sostiene che in ogni caso non potrebbe infliggersi una pena superiore a un anno, pari al minimo edittale previsto dall’art. 495 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Al fine di verificare la violazione o meno del divieto di reformatio in peius, occorre preliminarmente stabilire quale fosse l’entità della pena inflitta dal Tribunale per l’unico reato ancora in discussione (il delitto punito dall’art. 495 cod. pen., di cui al capo C), data l’estinzione dei due residui reati contravvenzionali (capi A e B).
2.1. Il dispositivo della sentenza di primo grado ((letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza-documento) stabilisce la pena in anni due e mesi sei di reclusione.
La motivazione, invece, determina la pena come segue (pag. 5): “il colpevole, ritenuti i reati a lui ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione e rite più grave quello di cui al capo 3), deve essere condannato alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione (pena base mesi 6 peri/primo episodio, più 15 giorni per ogni episodio in contestazione mesi 9 e giorni 15)”.
È agevole rilevare come nel contrasto tra dispositivo e motivazione, debba prevalere, in questo caso, il primo, posto che la seconda espone rilievi del tutto inconferenti rispetto al caso trattato: si fa riferimento a un “primo episodio” per il quale si determina la pena in mesi sei di reclusione (pari alla metà del minimo edittale previsto dall’art. 495 cod. pen.) e, implicitamente, se ne considerano altri sette, dato che, per ognuno di essi, la pena viene aumentata di 15 giorni, giungendo a mesi 9 e giorni 15).
2.2. In tale situazione è priva di cadute logiche la valutazione della Corte di appello che ha considerato eccessiva la pena inflitta dal primo giudice per il capo C), traendo spunto dalla circostanza che la stessa, pur essendo rimasta indeterminata, sarebbe stata prossima alla pena finale di due anni e mesi sei di reclusione, avuto riguardo alla presumibile esiguità degli aumenti applicati per i due reati satellite di natura contravvenzionale.
Deriva che la Corte di appello non ha violato il divieto di reformatio in peius, ma anzi, nel fissare la pena per il capo C) in un anno e due mesi di reclusione, ha sensibilmente ridotto il gravoso trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, assestandosi in prossimità del minimo edittale.
Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/09/2023