Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad AVEZZANO
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al giudice d’appello, ovvero annullare senza rinvio, provvedendo direttamente ad indicare la pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 160 euro di multa.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/11/2022 della Corte di appello di L’Aquila che, in riforma della sentenza in data 01/03/2022 del Tribunale di Pescara, ha dichiarato non doversi procedere per la truffa contestata al capo A) perché il reato è estinto per remissione di querela e ha rideterminato la pena per le truffe contestate ai capi B), C), E), F) G) e H).
Deduce:
1.1. Vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena in concreto irrogata in applicazione dell’art. 81 cod. pen..
Il ricorrente premette che il tribunale aveva determinato la pena precisando
che tutte le sette truffe erano di “pari gravità” e aveva fissato la pena base in mesi sei di reclusione ed euro 60,00 di multa, aumentata di mesi due di reclusione ed euro 20 di multa per ciascuna delle sei truffe in continuazione, così pervenendo alla pena finale di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa.
Osserva che all’esito della dichiarazione di improcedibilità del capo A), applicando i medesimi criteri indicati dal giudice di primo grado, la pena finale doveva essere par ad anni uno, mi quattro di reclusione ed euro 160 di multa e non quella di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va preliminarmente osservato che il giudice di primo grado ha condannato COGNOME per sette truffe; nel fare ciò ha rimarcato che tutte le truffe erano di pari gravità.
Al momento della determinazione della pena, il Tribunale ha indicato la pena base e gli aumenti stabiliti per ogni reato in continuazione, ma non ha specificato quale delle sette truffe avesse ritenuto di prendere in considerazione per indicare la pena base.
Questa indeterminatezza è stata giustificata dallo stesso giudice in ragione della pari grevità di tutte le truffe che, perciò, devono considerarsi sostanzialmente inter-fungibili ai fini della determinazione della pena base.
Tanto vale a dire che nel momento in cui la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il capo A), si trovava di fronte all’alternativa di confermare i criteri utilizzati dal primo giudice ovvero di discostarsi da essi, ma sempre nel rispetto del divieto di reformatio in peíus.
La mancanza di indicazioni in tal senso, fa ritenere che la Corte di appello non si sia discostato dai criteri indicati e applicati dal giudice di primo grado.
Tanto conduce alla fondatezza del ricorso, in quanto, in forza del tracciato indicato dal giudice di primo grado, una volta dichiarata l’improcedibilità per una truffa, e attesa l’identità della pena base, la pena residua per le sei truffe -sulla base di un mero calcolo matematico- doveva essere pari ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 160,00 di multa, secondo il seguente il percorso: pena base, mesi sei di reclusione ed euro 60 di multa, aumentata di mesi due di reclusione ed euro 20,00 di multa per ciascuna delle cinque truffe in continuazione.
La sentenza va, dunque, annullata, avendo il giudice violato il divieto di reformatio in peius applicando una pena detentiva più elevata rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero in punto di determinazione della pena.
L’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che la pena può essere determinata sulla base delle statuizioni del giudice di merito, ai sensi dell’art. 621,
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comma 1, lett. I), cod. proc. pen..
La pena va dunque rideterminata in anni uno, mesi quattro di reclusione, ed euro 150,00 di multa.
Va precisato che la pena pecuniaria non viene modificata, in quanto quella determinata dalla Corte di appello è più favorevole al reo e a suo proposito non c’è stata impugnazione dell’Ufficio di Procura, così deve essere mantenuta nella misura indicata dalla Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena finale in quella di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 150 di multa.
Così deciso il 03/11/2023