Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Milano avverso la sentenza dei 19/10/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello
di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, limitatamente alla revoca RAGIONE_SOCIALE pena sospesa, e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parte civile,che ha chiesto la conferma dell tì condanna; lette le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE difesa, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 20 gennaio 2022, la Seconda Sezione d annullava con rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appelio di Milano del che confermava ;a condanna di COGNOME NOME questa Corte 5 marzo 2021 n relazione ai
reati di truffa ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE in concorso con RAGIONE_SOCIALE – affinché il Giudice di rinvio valutasse l’istanza RAGIONE_SOCIALE difesa di rinnovazione dell’istruttor dibattimentale mediante acquisizione di elementi probatori sopravvenuti alla decisione di primo grado o, quantomeno, motivasse il rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta rinnovazione secondo la regola di giudizio richiamata nel comma 2 dell’art. 603 cod. proc. peri.
1.1.Con la sentenza del 5 marzo 2021, la Corte di appello riteneva confermata l’ipotesi accusatoria, secondo la quale l’imputato aveva denunciato falsamente alla RAGIONE_SOCIALE, che ge! tiva il RAGIONE_SOCIALE, di essere stato coinvolto in un sinistro stradale accaduto il 21 giugno 2017, allorquando, alla guida del proprio motoveicolo, veniva urtato da un furgone di colore bianco e rosso, provocando così la sua caduta sull’asfalto, con conseguenti lesioni plurime Si contesta, inoltre, all’imputato di avere prodotto alla RAGIONE_SOCIALE, al fine di conseguire l’indennizzo per i danni subiti, una dichiarazione sottoscritta dall’amico COGNOME NOME (che ritrattava alcuni mesi dopo innanzi alla Polizia locale e per il quale si è proceduto separatamente), nella quale il predetto confermava le circostanze e sosteneva falsamente di avere assistito al sinistro stradale.
Nel giudizio di appello la difesa chiedeva l’acquisizione di prove sopravvenute al giudizio di primo grado e, in particolare, delle dichiarazioni dei due test COGNOME e COGNOME, i quali confermavano la circostanza RAGIONE_SOCIALE presenza sul luogo del sinistro del furgone di colore bianco e rosso che urtava il motoveicolo dell’imputato, nonché RAGIONE_SOCIALE annotazione di servizio RAGIONE_SOCIALE Polizia locale di Milano del 3 marzo 2020 e dell’esposto di COGNOME nei confronti di COGNOME, nel quale l’imputato accusava quest’ultimo di avere, nel corso RAGIONE_SOCIALE ritrattazione, dichiarato il falso. La sentenza impugnata, non considerando le stesse prove .sopravvenute, nulla diceva sul punto.
1.2. La Corte d’appello di Milano, nel corso del giudizio celebrato a seguito di rinvio, ha acquisito, anche col consenso delle parti, la documentazipne offerta dal difensore nel corso dei precedente giudizio in allegato a memoria intitolata “produzione documentale”, a suo tempo non valutata.
All’esito, il Collegio d’appello, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, liquidando i danni in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile.
a mezzo del
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, difensore di fiducia, articolando cinque motivi.
2.1.Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché la viol -zione di legge processuale in relazione all’art.. 63 cod. proc. pen.
La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe orness di valuta motivi aggiunti di appello depositati il 17 febbraio 2021, ritenehdo che « fossero stati depositati motivi aggiunti nei termini di legge». Ciò sarebbe e perché la stessa Corte di cassazione, nella sentenza del 20 Cennaio 202 evidenziava che l’imputato aveva depositato motivi aggiunti tempe5tivamente.
Inoltre, la dichiarazione di COGNOME non sarebbe mai stata prodotta da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, non sarebbe lata inviat quest’ultimo alla Polizia locale di Milano.
Ciò che risulta, ed è la stessa Corte d’appello a darne atto, è che la s “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME (moglie dell’imputato), inviò il 30 giug 2017 una mali alla Polizia locale con allegate due distinte dichiarazioni relat alla dinamica dell’incidente: una a firma di COGNOME, i’altra a firma di dichiaratosi teste dell’evento. Ne consegue, a giudizio RAGIONE_SOCIALE difesa, che la Co appello ha travisato il fatto storico e la condotta di COGNOME, che non prodotto tale dichiarazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALErice. Dopo avere dato atto ciò, la Corte d’appello, a pagina 13 RAGIONE_SOCIALE motivazione, contraddice sé st sostenendo che la dichiarazione venne prodotta direttamente dal Imputato all RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALErice.
La Corte di appello, inoltre, si sarebbe basata su una sentenza patteggiarnento, che non è agli atti e RAGIONE_SOCIALE quale conosceva solo la pena. La sentenza a carico di COGNOME ha, comunque, valore di cosa giud cata nei su confronti e non dell’imputato.
La Corte di appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni di COGNOME, effettu innanzi alla Polizia locale di Milano quando venne convocato come persona informata sui fatti, riportandole a pagina 10 RAGIONE_SOCIALE sentenza. Si tra dichiarazioni inutilizzabili nei confronti di COGNOME perché acquisite dalla locale di Milano nei confronti di COGNOME, convocato come persona informata sui fatti e privo di difensore, quando già erano emersi indizi di reità a suo c quindi in violazione dell’art. 63 cod. proc. per). Trattasi di una inutili patologica.
2.2. Con il secondo motivo, l’interessato lamenta l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE le per violazione dell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., dell’art. ; 4 e 2 Costituzione, dell’art. 192 cod. proc. pen. e I travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
La Corte di appello di Milano sarebbe pervenuta alla condann senza valutare congiuntamente tutti gli elementi di prova acquisiti quelli nuovi delle indagini dei nucleo investigativo RAGIONE_SOCIALE Polizia local dell’imputato soprattutto, di Milano.
Le testimonianze di COGNOME COGNOME COGNOME che ‘imputato non ha mai denunciato un sinistro falso, ma che lo stesso è realment avvenuto. La Corte d’appello ritiene, comunque, responsabile l’imputato ddebitandogli l’ulteriore condotta di avere prodotto, al fine di conseguire l’indennizzo, la falsa dichiarazione sottoscritta da COGNOME. Si è, inoltre, rilevato che il ricc rrente non ha mai consegnato alcuna dichiarazione alla RAGIONE_SOCIALE assicc rativa e ciò emergerebbe pacificamente dagli atti.
Oltre a ciò, la Corte di appello, avrebbe dato certezza alle dichiarazioni auto accusatorie di COGNOME senza un vaglio critico, alla luce delle nuove prove. Tali dichiarazioni stridono con quanto accertato dalle nuove indagini RAGIONE_SOCIALE Polizia locale, che hanno consentito di aprire un nuovo processo penale. COGNOME potrebbe quindi avere fatto una ritrattazione per altri scopi, sui quali si sta indagando.
2.3.Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legg all’art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e all’art. 164 e 168 cod. p vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE per in relazione en., nonché il a sospesa.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, ha revocato il beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena per impossibili0 di esprimere una prognosi favorevole sulla commissione di nuovi reati e per il fatto che l’imputato aveva già beneficiato RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale. Tale affermazione violerebbe il divieto di reformatio in peius.
Si fa presente che la condanna di COGNOME a mesi sei di reclusione, pena sospesa, per violazione delle disposizioni in materia di separazione divenuta irrevocabile il 20 settembre 2018, ovvero prima RAGIONE_SOCIALE dei genitori è sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Milano del 21 febbraio 2019 e .che, quindi, è stata da lui valutata. Avendo la sentenza del 20 settembre 2018 irrogato una condanna a sei mesi di reclusione, che, unita a quella odierna di otto mesi di reclusione, non supera il limite di due anni, la Corte di appello non doveva revocare il beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena senza la richiesta RAGIONE_SOCIALE pubblica accusa,
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 58 legge 689/81 e al principio del favor rei, avendo la C )rte di appello rigettato l’istanza di sostituzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva in pena pecur iaria.
2.5. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione s Ile statuizioni civili.
È stata liquidata alla società RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 00,00, ma la Corte d’appello non avrebbe valutato se vi è stato un esborso docu mentato dalla parte civile, che ha sporto denuncia su sollecitazione RAGIONE_SOCIALE Polizia quando aveva già chiuso il sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al diniego RAGIONE_SOCIALE condizionale RAGIONE_SOCIALE pena, mentre deve essere rigettato nel resto. sospensione
2,Le censure sollevate con il primo e I secondo motivo – che p trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto i criteri di va prova e la responsabilità dell’imputato – sono infondate. D ssono essere utazione RAGIONE_SOCIALE
2.1.0ccorre premettere che la Corte di appello si e, conformata al principio di diritto dettato da questa Corte nella )untualmente, sentenza di annullamento con rinvio, acquisendo le prove formatesi in seguito al giudizio di primo grado (costituenti oggetto dei motivi aggiunti, da ritenere, quindi, correttamente valutati dalla Corte di appello). Nella sua libertà di valutazione RAGIONE_SOCIALE situazione di fatto, ha, quindi, escluso che l’incidente stradale fosse oggetto di simulazione da parte del COGNOME, essendo emerso dalle d’chiarazioni di COGNOME e COGNOME che egli fu, effettivamente, urtato da un furgone.
La Corte d’appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che tale conclusione non era, di per sé, sufficiente a smentire l’ipotesi descritta in imputazione, che, nella parte finale, addebita all’imputato anche l’ulteriore condotta di avere prodotto, al fine di conseguire l’indennizzo per i danni subiti, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la falsa dichiarazione sottoscritta da NOME.
La sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto che l’imputato abbia, comunque, precostituito elementi di prova falsi a documentazione del sinistro, pur se realmente verificatosi.
Correttamente la condotta è stata, quindi, ritenuta penalmente rilevante in quanto sanzionata dall’art. 642, comma 2 cod. proc. pen., esser che la falsa dichiarazione sottoscritta da COGNOME fosse stata prodott i do irrilevante alla Polizia e non alla RAGIONE_SOCIALE, essendovi comunque stata una precostituzione delle prove.
2.2. Quanto ai dedotti vizi di inutilizzabilità delle dici iarazioni coimputato, occorre sottolineare che il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del giudizio abbreviato, che determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio – ipotesi qui no h ricorrente posto che il coimputato stesso ha reso spontanee dichiarazioni acquisite agli atti (Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258960 – 01).
Deve, peraltro, osservarsi che tali motivi non avevano formate oggetto né di appello, né del successivo ricorso per cassazione.
2.3. Inoltre, le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOMECOGNOME come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, costituiscono solo uno degli elementi di prova RAGIONE_SOCIALE condotta giudicata di rilievo penale. La Corte d’apello di Milano enumera, infatti, quali elementi di riscontro alcuni accertamenti RAGIONE_SOCIALE Polizia locale, quali la constatazione che COGNOME non era presente sul luogo dell’incidente, avendo la Polizia locale identificato i soggetti colà presenti, e che le dichiarazioni trasmesse via e-mail da COGNOME e da COGNOME* alla Polizia locale sulla dinamica rnpaginazione, dell’incidente erano “stranamente identiche” per contenuto e per i così da escludere l’ipotesi di una coincidenza.
percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte di appello in ordine al fatto che l’invio delle proprie dichiarazioni alla Polizia locale da parte d RAGIONE_SOCIALE è avvenuta previo accordo fraudolento con il COGNOME, sicchè appare infondata la censura secondo cui il COGNOME non avrebbe inviato 12 dichiarazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALErice, nel senso che deve ritenersi che i ue coimputati , hanno agito di comune accordo per farla pervenire alla RAGIONE_SOCIALE tramite la Polizia locale. Corretta e sorretta da logica, secondo un
3,La censura sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale, già riconosciuta dal giudice di primo grado, è fondata.
La Corte d’appello non ha operato una revoca di diritto ai sensi dell’art. 168 cod, pen., di natura dichiarativa, ma ha modificato discrezionalmente la diversa scelta operata dal Giudice dell’udienza preliminare.
Si verte pacificamente in un’ipotesi di reformatio in peius, vietata dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che, in assenza di impugnazione del AVV_NOTAIO Generale, non è concesso al giudice modificare la pena e gli altri elementi del trattamento sanzionatorio in senso peggiorativo per ‘imputato, né di revocare i benefici concessi (Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022k COGNOME, Rv. 283845 – 02; Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, COGNOME, Rv. 274301 – 01).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata serl:a rinvio, ben potendo questa Corte, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., riconoscere tale beneficio.
4.11 quarto motivo, avente ad oggetto l’esclusione RAGIONE_SOCIALE pe quale sanzione sostitutiva di pena detentiva breve ex art. 53, leg stato devoluto nel giudizio di rinvio, né censurato con il ricorso per per tale ragione, è inammissibile. ria pecuniaria e cit., non è cassazion e,
5.Le statuizioni in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile sono sorrette motivazione, che richiama la documentazione in atti concernente I pratica RAGIONE_SOCIALE. Da ciò la Corte d’appello desume puntualmen da adeguata pertura RAGIONE_SOCIALE e che, pur in assenza di una liquidazione del danno conseguente all’incidente, la RAGIONE_SOCIALE ha, pur sempre, sostenuto delle spese in conseguenza del reato.
6.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al diniego RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena, che va riconosciuta. I ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena, che riconosce. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consi fiìge estensore
Il President