Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25446 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 28953 del 17/06/2022, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME il 05/10/2021 dalla Corte di appello di Trieste, che aveva, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di . Udine del 4 aprile 2018, escluso la circostanza aggravante contestata di cui all’art. 625 n.4 cod. pen., confermando nel resto la sentenza.
In particolare, con la sentenza di primo grado le imputate erano state condannate per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e 4 cod. pen., concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuna, per il tentato furto di un giocattolo e di alcuni capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale di Martignacco, evento non verificatosi per l’intervento del responsabile per la sicurezza dell’ipermercato che ailertava le forze di polizia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti avevano dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri applicati per la determinazione della pena a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.4 cod. pen. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato come, a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.4 cod, pen., i Giudici di appello non avessero in alcun modo motivato sulle ragioni per cui l’esclusione dell’aggravante non incidesse sul quantum di pena come fissato dal giudice di primo grado, disponendo l’annullamento della sentenza in parte qua.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte diE appello di Trieste, con sentenza deliberata il 17/07/2023, ha confermato il giudizio di bilanciamento in regime di equivalenza, tra la ritenuta attenuante e le aggravanti residue. I giudici della Corte territoriale hanno in particolare osservato come la pena irrogata dal primo giudice fosse equa e congrua in ragione delle modalità di commissione del fatto commesso: le imputate, entrambe recidive, avevano infatti agito in concorso, con suddivisione dei compiti, commettendo il fatto all’interno di un esercizio commerciale in pieno giorno. La Corte di Trieste ha conseguentemente ritenuto come l’esclusione dell’aggravante dell’aver agito con destrezza assumesse una valenza del tutto recessiva, essendo plurimi gli elementi di opposta valenza, tali da indurre a confermare il trattamento sanzionatorio erogato dal primo giudice.
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e NOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando,
come unico motivo l’inosservanza di norma processuale, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 604 comma 2 cod. proc. pen,.
Osserva la Difesa come la Corte di appello di Trieste, in sede di rinvio, abbia violato il dictum della sentenza rescindente, non adeguandosi a quanto la Corte di Cassazione aveva deliberato, ovvero la necessità di ridurre la pena alla luce del nuovo quadro circostanziale. Così facendo la Corte ha, di fatto, violato il divieto di reformatio in peius.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN D:IERITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va innanzitutto chiarito che, contrariamente a quanto opinato in sede di ricorso dalla difesa delle imputate, la Suprema Corte, nella sentenza rescindente, lungi dall’aver sostanzialmente imposto al Giudice del rinvio (operazione peraltro non consentita) di ridurre la pena inflitta alle odierne ricorrenti in considerazione dell’esclusione di un’aggravante, ha rilevato un vizio argomentativo dell’impugnata sentenza, censurandone la motivazione, sullo specifico punto relativo al confermato giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza. Ed infatti, la Quinta Sezione penale di questa Corte aveva espressamente richiamato il principio per cui non viola il divieto di “reformatio in peius” ill giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una GLYPH valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez.2, n.33480 del 07/05/2021, Rv.281917).
Ciò premesso, osserva il Collegio come la Corte territoriale, nella sentenza emessa in sede di rinvio, non sia incorsa nel medesimo vizio, avendo fornito una motivazione logica e congrua, nonché rispettosa dei principi che governano la materia, e pertanto insindacabile in sede di legittimità.
3.1. La Corte di appello di Trieste, in particolare, ha confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra la ritenuta attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e le aggravanti residue (l’avere commesso il fatto con violenza sulle cose e la recidiva contestata ad entrambe lé imputate) con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, non censurabile in Cassazione; i Giudici d’appello hanno in particolare evidenziato come le modalità del fatto (avendo le imputate, entrambe recidive, agito in concorso all’interno di un esercizio commerciale in pieno giorno, con suddivisione di compiti), rivelasse, in capo alle due donne, una radicata inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio, e che l’esclusione dell’aggravante della destrezza fosse da ritenere recessiva, a fronte dei plurimi elementi di valenza opposta, confermando in tal modo il trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice di primo grado.
La valutazione operata dai Giudici dell’appello, essendo priva di aspetti di contraddittorietà o illogicità, è incensurabile ad opera della Corte di cassazione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dlell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 marzo 2024
sigliere estensore Il C
GLYPH
Il Presidente