Reformatio in Peius: Quando la Pena Resta Invariata Nonostante l’Assoluzione Parziale
Il principio del divieto di reformatio in peius rappresenta una garanzia fondamentale per l’imputato nel processo penale: se è il solo a impugnare una sentenza, non può ricevere una condanna più severa in appello. Ma cosa accade se, in secondo grado, viene assolto da uno dei reati per cui era stato condannato? La pena per il reato residuo deve necessariamente diminuire? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo complesso scenario, bilanciando le garanzie difensive con la corretta determinazione della pena.
Il Caso in Esame: da Due Reati a Uno Solo in Appello
Nel caso di specie, un individuo era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per due reati: tentato furto aggravato (capo 1) ed evasione (capo 2). La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti.
In appello, la situazione cambiava radicalmente. La Corte d’Appello dichiarava il non doversi procedere per il tentato furto per mancanza di querela, assolvendo di fatto l’imputato da tale accusa. Tuttavia, confermava la pena di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per il solo reato di evasione.
La Violazione del Divieto di Reformatio in Peius: Il Motivo del Ricorso
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando proprio la violazione del divieto di reformatio in peius. Il ragionamento era semplice: se la pena iniziale era stata calcolata su due reati e in appello ne è rimasto solo uno, come può la pena finale rimanere identica? Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ridurre la sanzione, confermando di fatto una pena più grave per il singolo reato residuo rispetto a quanto implicitamente stabilito dal primo giudice.
La Rideterminazione della Pena e il Principio di Reformatio in Peius
La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, offrendo un’importante precisazione sull’applicazione del divieto di reformatio in peius. I giudici supremi hanno chiarito che il giudice d’appello, dopo aver assolto l’imputato da un’accusa, ha il potere di rideterminare la pena per il reato che rimane. In questo processo di ricalcolo, può anche partire da una pena base più alta di quella che si potrebbe desumere dalla sentenza di primo grado, a condizione che rispetti due limiti invalicabili:
1. La pena finale non può superare quella complessiva inflitta in primo grado.
2. La pena per il singolo reato non può superare la pena base originaria stabilita dal primo giudice, se individuabile.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha eseguito un nuovo calcolo per il solo reato di evasione, motivando adeguatamente la scelta della pena base e l’applicazione delle attenuanti. Poiché la pena finale di sei mesi non superava quella originaria, non si è verificata alcuna violazione del principio.
L’Errore sulla Pena Pecuniaria: Un Dettaglio Decisivo
Nonostante abbia respinto il motivo principale del ricorso, la Cassazione ha comunque annullato parzialmente la sentenza per un’altra ragione. I giudici hanno rilevato che la pena pecuniaria di 200 euro era illegale. L’articolo 385 del codice penale, che punisce il reato di evasione, prevede infatti la sola pena della reclusione, senza alcuna multa. Pertanto, la Corte ha eliminato questa parte della condanna, dimostrando come il controllo di legalità si estenda a ogni aspetto della pena.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il divieto di reformatio in peius tutela l’imputato da un peggioramento complessivo del trattamento sanzionatorio, ma non cristallizza ogni singolo elemento del calcolo della pena effettuato dal primo giudice. Quando viene meno uno dei reati, il giudice d’appello ha il dovere di ricalibrare la pena per il reato superstite, esercitando la propria discrezionalità entro i limiti edittali e nel rispetto del tetto massimo fissato dalla prima condanna. La motivazione diventa cruciale: la Corte d’Appello aveva infatti giustificato la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione in ragione della gravità del fatto e dei precedenti dell’imputato.
le conclusioni
Questa sentenza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un’assoluzione parziale in appello non garantisce automaticamente una riduzione della pena, se il giudice ritiene, con adeguata motivazione, di dover ricalcolare la sanzione per il reato residuo senza superare il limite della condanna originaria. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di un controllo scrupoloso sulla legalità della pena inflitta: anche un dettaglio come una multa non prevista dalla legge per un determinato reato può portare all’annullamento, seppur parziale, di una sentenza di condanna.
Se in appello vengo assolto da un reato, la pena per il reato residuo deve essere necessariamente ridotta?
No. Il giudice d’appello può rideterminare la pena per il reato residuo, anche partendo da una pena base più alta, a condizione che la pena finale complessiva non superi quella inflitta in primo grado.
Cosa significa divieto di reformatio in peius?
È il principio secondo cui, se solo l’imputato impugna una sentenza di condanna, il giudice del grado successivo non può peggiorare la sua situazione, ad esempio infliggendo una pena più severa.
La Corte di Cassazione può eliminare una parte della pena decisa in appello?
Sì. Se una parte della pena è illegale (ad esempio, una multa non prevista dalla norma incriminatrice), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella parte, eliminandola.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME, decisa in primo grado a conclusione di un giudizio abbreviato, per il reato ex artt. 62 n.2 e 385 cod. pen. descritto nel capo 2 delle imputazioni, mentre ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato ex artt. 110, 56, 624 e 625 non. 2 e 5 cod. pen., descritto nel capo 1, per mancanza di querela.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione del divieto di reformatio in peius per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, coak proc. pen. e 133 e 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione per avere – in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero – confermato la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo
1, e per non avere applicato le circostanze attenuanti generiche nella massi estensione, pur avendone ampiamente motivato il riconoscimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva inflitto la pena di sei mesi reclusione e euro 200 di multa riconoscendo le circostanze attenuanti generich equivalenti alle aggravanti (pertinenti sia al capo 1 che al capo 2).
La Corte di appello ha evidenziato che la pena per il reato di evasione va uno a tre anni di reclusione (senza pena pecuniaria), sicché comunque, la pe inflitta in primo grado non potrebbe essere ridotta.
La Corte di appello ha determinato la pena-base nel minimo e applicato le circostanze generiche come prevalenti nei termini che seguono:
PB. 1 anno di reclusione e euro 450 di multa – riduzione ex art. 62-bis cod. pen. = 9 mesi di reclusione e euro 300 di multa – 1/3 ex art. 442, comma 2, c proc. pen. = 6 mesi di reclusione e euro 200 di multa.
La Corte di appello ha precisato che il reato di evasione commesso da COGNOME è grave, perché l’imputato presenta molteplici precedenti e ha violato la mi cautelare per commettere (assieme a due complici) il furto decritto nel capo 1.
Su queste basi, l’applicazione della riduzione della pena per le circost attenuanti generiche non nella massina misura risulta adeguatamente motivata.
Va, inoltre, ribadito che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l’imputato, esclusivo impugnante, dal reato considerato determinare la pena-base, ridetermini la pena per il residuo reato in mis superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena-base quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 446 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279)
Per altro verso, invece, deve rilevarsi che la pena pecuniaria è illeg perché non è prevista per il reato oggetto del capo 2. Pertanto, va eliminata, in dispositivo.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 22/05/2024