Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19600 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostit AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chilesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 20 giugno 2023, confermava quella del Tribunale della medesima sede, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in relazione al delitto di concorso ne formazione di una falsa carta di identità, ai sensi dell’art. 497-bis, comma 2, cod. pen.
Il Tribunale aveva ritenuto l’ipotesi di cui al secondo comma come una circostanza aggravante ed equivalente alla stessa le circostanze attenuan generiche, determinando la pena nel minimo dell’art. 497-bis cod. pen. pari ad anni due di reclusione.
La Corte di appello, ritenendo la fattispecie dell’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. come ipotesi autonoma di reato, che reca una pena nel minimo pari ad anni due e mesi otto di reclusione, riduceva la pena ad anni due di reclusione, confermando quella di primo grado, non applicando la riduzione nel massimo di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali per furto, con diverse generalità, commessi dall’imputata.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Lamenta la ricorrente che la Corte abbia deciso in peius, in assenza di appello del pubblico ministero, in quanto con la riduzione inferiore ad un terzo per le circostanze attenuanti generiche, avrebbe disatteso il criterio che avrebbe seguito il Tribunale, se avesse valutato la natura autonoma della fattispecie, applicando il minimo della pena, nel caso concreto pari ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che nel caso in esame la corretta riqualificazione della fattispecie, ritenendo la Corte di appello fattispecie autonoma quella del comma 2 dell’art. 497-bis cod. pen., ha determinato solo l’applicazione della pena finale nella stessa misura.
Il percorso attraverso il quale le due sentenze di merito sono giunte alla determinazione della pena finale non è comparabile: in primo grado l’equivalenza fra le circostanze conduceva alla pena determinata nel minimo della fattispecie del primo comma dell’art. 497-bis.
In appello, invece, la pena viene calcolata riducendo in misura inferiore a un terzo la pena minima di anni due mesi otto di reclusione.
Si tratta di percorsi assolutamente eterogenei, cosicché non è possibile porre a confronto le rispettive determinazioni, anche perché la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati ma non reciprocamente vincolanti (così in motivazione, Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Diop, Rv. 279086 – 02), cosicché il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta, il che nel caso in esame è avvenuto.
D’altro canto non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purchè venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice (Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Frezza, Rv. 264781 – 01). Nel caso in esame vi è stata una corretta valutazione della autonomia della fattispecie in contestazione, con conseguente corretta valutazione della riduzione per l’attenuante, senza alcuna maggiorazione della pena, il che rende corretta la decisione impugnata.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 02/02/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente