Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
Sentenza
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Broni il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 5/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con la quale l’AVV_NOTAIO ha presentato motivi nuovi e formulato le conclusioni chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 5/4/2023 parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza emessa in data 16/6/2022, ha
riqualificato il reato di cui all’art. 56/575 cod. pen., nel reato di cui agli artt. 582,585 cod. pen. (capo c) e rideterminato la pena in relazione a tutti i reati (art. 612 e 635 cod. pen. e 56, 582,585 cod. pen.) in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in luogo della pena anni tre e mesi quattro di reclusione precedente inflitta .
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il giudice di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per i reati satelliti, concesse in primo grado ed ha operato un aumento di pena a titolo di continuazione, per i reati satelliti in misura maggiore rispetto al primo giudice.
2.1.Su questo punto, nei motivi nuovi il difensore, specifica che avendo il giudice di appello riconosciuto le attenuanti generiche sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, esse andavano applicate anche ai reati satelliti ( e cioè anche ai capi B e C); aggiunge che la Corte di appello non avrebbe motivato in merito agli aumenti di pena stabiliti per i reati satelliti posto che gli stessi sono di molt superiori a quanto stabilito dal primo giudice.
Con il secondo motivo e terzo motivo del ricorso principale e dei motivi nuovi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati .
2.Con il riguardo al primo motivo osserva il collegio che il giudice di appello nel rideterminare la pena a seguito della intervenuta riqualificazione del reato di cui all’art. 56/575 cod. pen. nel reato di cui all’art. 56/582,585 cod. pen., ha individuato quale reato più grave il delitto di danneggiamento procedendo a ricalcolare la pena, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche in relazione a detto reato ed irrogando una pena complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, dando corretta applicazione al principio di diritto secondo cui “Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore”(Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653; Sez. 2, n. 16524 del 3 marzo 2022, Rv. 283075).
Nel caso di specie ricorre infatti un tipico caso di novazione strutturale del meccanismo di unificazione in relazione al fenomeno della continuazione, con mutamento del titolo del reato più grave e trattamento sanzionatorio assunto come pena base, alla quale consegue l’impossibilità di soprapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio come evidenziato dalle Sezioni unite citate.
Non si ravvisa, dunque, la violazione del divieto di reformatio in peius posto che la Corte di appello nel determinare la pena si è conformata al principio di diritto poc’anzi ricordato e l’esito finale del meccanismo di determinazione della pena ha portato ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice.
Quanto alla motivazione relativa ai singoli aumenti di pena per i reati satelliti, nemmeno si rinviene il enunciato vizio di difetto di motivazione posto che in riferimento al reato di cu al capo b) l’aumento di pena di tre mesi si pone nell’ ambito del medio edittale e quanto all’aumento per il capo c) ( mesi 7) , la Corte di appello ha fornito una specifica motivazione, ancorata ai dati processuali (cfr. pag. 10).
Con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per i reati satelliti, il motivo è parimenti manifestamente infondato se solo si pone mente al principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, Sentenza n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107) –
In particolare, non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appel che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81 comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell’individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023 Ud. (dep. 23/05/2023 ) Rv. 284663
5. Anche il secondo e terzo motivo del ricorso principale e dei motivi nuovi, sono manifestamente infondati.
La Corte di appello ha puntualmente spiegato le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione (cfr. pag. 10) avuto riguardo al parametro di cui all’art. 133 cod. pen., posto che gli elementi ivi indicati possono essere valorizzati ai fini del diniego della sospensione condizionale e sono idonei a giustificare anche il mancato riconoscimento della
non menzione. Nel ricorso si prospettano, sul punto, esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazione congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Non si ravvisa, poi, alcuna incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Rv. 267773; Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047).
6. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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Il Presidente
NOME COGNOME