Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2444 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 13 maggio 2025, emessa a seguito di parziale annullamento della Corte di Cassazione, in riforma di quella emessa dalla medesima Corte territoriale in data 16 gennaio 2024. Il difensore ha formalizzato due ricorsi, entrambi affidati ad unico motivo, di contenuto sovrapponibile, articolati con riferimento all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., rispettivamente per erronea applicazione degli artt. 132, 133, 99 e 81 cod. pen., e per erronea applicazione dell’art. 152 cod. proc. pen., con sui si censura:
che la Corte di Appello, in sede di rinvio, nonostante l’estinzione di uno dei abbia applicato la medesima pena finale applicata dalla prima sentenza della Co di Appello;
che la Corte di Appello, in sede di rinvio, abbia applicato una pena base di quattro messi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato indivi come più grave (ovvero il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. contestato a 5) delle imputazioni, già individuato nella precedente sentenza di appello q reato più grave) di gran lunga maggiore rispetto a quella applicata dalla p sentenza emessa dalla Corte di Appello- pari a anni quattro di reclusione e 444,00 di multa – così violando il divieto di reformatio in peius, anche con riferimento ai conseguenti aumenti per la recidiva e la continuazione.
La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, ha concluso, con memoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
1.1 La vicenda può così riassumersi: l’imputato veniva condannato dal Tribunale di Termini Imerese, in esito a richiesta di giudizio abbreviato, alla pena a finale di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 2962 di multa, previo riconoscimento della continuazione tra tutti i reati contestati (capo 1), furto pluriaggravato commesso ai danni della “RAGIONE_SOCIALE” nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2022; capo 2) furto pluriaggravato commesso ai danni della “RAGIONE_SOCIALE” il 15 marzo 2022; capo 3) furto pluriaggravato commesso ai danni dell’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE” commesso il 20 maggio 2022; capo 4) furto pluriaggravato commesso ai danni della attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE” commesso in data 20 giugno 2022; capo 5) furto in abitazione pluriaggravato commesso in data 24 ottobre 2022), previa individuazione del reato più grave nel furto in abitazione di cui al capo 5), con aumento per la sola recidiva, aumento per la continuazione nella
misura determinata ex art. 81 u.c., e riduzione per il rito. Il Tribunale, particolare, individuava quale pena base per il più grave reato di cui al capo 5) quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.550 di multa. Con la sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, su appello del solo imputato, dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica in quanto estinti per remissione di querela e rideterminava la pena finale in anni cinque mesi undici e giorni quattordici di reclusione ed euro 592 di multa, individuando quale reato più grave sempre quello di cui al capo 5), in relazione al quale stabiliva una pena base pari ad anni quattro di reclusione e euro 444 di multa, con aumento per la recidiva, per la continuazione ex art. 81 u.c., e con la diminuzione per il rito prescelto.
Su ricorso del solo imputato, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo limitatamente al reato di cui al capo 3) di imputazione, per essere il reato estinto per remissione di querela, disponendo la trasmissione atti alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena, valutando manifestamente infondata la censura relativa alla mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena base, all’aumento per la recidiva e a quello per la continuazione, espressamente dichiarando che gli errori compiuti nel calcolo della pena (con riferimento, si legge, alla pena pecuniaria) e, in particolare, nella determinazione della pena base e dell’aumento per la recidiva, fossero favorevoli all’imputato e non rilevabili ex officio, in carenza di impugnazione del pubblico ministero.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Palermo determinava la pena inflitta all’imputato per i residui reati di cui ai capi 4) e 5), previo riconoscimento dell continuazione, in complessivi anni cinque, mesi undici e giorni quattrodici di reclusione ed euro 592 di multa, individuando quale reato più grave sempre quello di cui al capo 5), determinando per esso la pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa, di poi calcolando su tale pena base gli aumenti per la recidiva e per la continuazione. Conclusivamente, a fronte di impugnazione del solo imputato, in esito all’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello limitatamente al capo 3) e alla trasmissione degli atti limitatamente alla determinazione della pena, la pena per il reato base è stata aumentata di mesi sei di reclusione, e di euro 1.006 di multa (pari alla differenza tra euro 1500 ed euro 444), mantenendo invariata la pena finale.
1.2 Occorre premettere, anzitutto, che, in linea generale, nel giudizio di appello,, il divieto di reformatio in peius della sentenza, impugnata dal solo imputato, n n riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi ce
• , concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William, Rv. 232066 – 01).
Tanto premesso, nel caso di specie l’ampiezza del divieto di reformatio va altresì valutata con riferimento alle peculiarità del giudizio di rinvio, in relazione al qual si è affermato che viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento (Sez. 4, sentenza n. 31840 del 17/05/2023, Rv. 284862 – 01).
Ebbene, nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di mutamento strutturale del reato continuato, (riscontrabile, ad esempio, nelle diverse ipotesi in cui il reato satellite divenga quello più grave, o ne muti la qualificazione giuridica – Sez. U, sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01), si ritiene che la determinazione in anni quattro di reclusione ed euro 444 di multa della pena base in relazione al capo 5) costituisca statuizione di pena rispetto alla quale debba ritenersi operante, quantomeno, il divieto di reformatio in peius, posto che tale divieto non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma, come detto, tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui, in ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sentenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 272779 – 01).
1.3 Peraltro, la sentenza impugnata è comunque meritevole di annullamento per violazione del divieto di reformatio in peius, posto che, all’esito della rideterminazione della pena conseguente alla estinzione di un reato satellite, la pena complessivamente rideterminata è esattamente corrispondente a quella già irrogata: con ciò sostanzialmente operandosi una riforma in senso deteriore del trattamento sanzionatorio, a fronte di una riduzione delle imputazioni e senza alcun effetto concretamente favorevole per l’imputato.
1.4 Ne discende che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, per le ragioni di cui in motivazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 18/12/2025