Reformatio in peius: quando la pena in appello può essere modificata senza violare il divieto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini applicativi del divieto di reformatio in peius, un principio cardine del nostro sistema processuale penale. La Suprema Corte ha stabilito che la modifica della struttura del reato continuato da parte del giudice d’appello, con un conseguente aumento di pena per uno dei reati satellite, non viola tale divieto se la sanzione finale inflitta all’imputato risulta comunque inferiore a quella decisa in primo grado. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato in primo grado per i reati di furto aggravato, lesioni e tentata rapina, uniti dal vincolo della continuazione. In sede di appello, la Corte territoriale aveva proceduto a una riqualificazione giuridica dei fatti: il reato di tentata rapina veniva ridefinito, e il furto aggravato veniva considerato il reato più grave su cui calcolare gli aumenti per gli altri illeciti.
Nonostante la pena complessiva finale inflitta in appello fosse inferiore a quella del primo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione del divieto di reformatio in peius. A suo dire, il giudice d’appello, nel ricalcolare la pena, aveva applicato un aumento per la continuazione superiore a quello stabilito dal Tribunale, peggiorando così, almeno in parte, la sua posizione.
La Decisione della Cassazione e il divieto di reformatio in peius
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato. Il divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597 del codice di procedura penale, tutela l’imputato appellante da un peggioramento del risultato finale del giudizio. Tuttavia, questo non significa che ogni singola componente della pena debba rimanere immutata o essere solo ridotta.
Il giudice dell’impugnazione, infatti, conserva il potere di rivalutare la struttura del reato continuato. Se, come nel caso di specie, cambia la qualificazione giuridica di un fatto o viene individuato un diverso reato come il più grave, il giudice può legittimamente ricalcolare gli aumenti di pena per i reati satellite. L’unico, invalicabile limite è che la pena complessiva finale non sia superiore a quella inflitta nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara distinzione tra il ‘calcolo’ della pena e il ‘risultato’ sanzionatorio. Il divieto di reformatio in peius si applica al risultato, non al percorso logico-giuridico che porta alla sua determinazione. Quando la Corte d’Appello modifica l’architettura del reato continuato, non sta semplicemente ‘aumentando’ una pena, ma sta ricostruendo il trattamento sanzionatorio sulla base di una nuova valutazione giuridica. In questo contesto, è ammissibile che l’aumento per uno dei fatti unificati dal medesimo disegno criminoso sia maggiore rispetto a quello del primo giudice. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (tra cui Cass. n. 48538/2022 e n. 50949/2017) è unanime nel sostenere questa interpretazione, che bilancia la garanzia per l’imputato con il potere del giudice di definire correttamente la pena in base alla qualificazione dei reati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che il divieto di reformatio in peius ha una portata sostanziale e non meramente formale. L’imputato che appella una sentenza ha la garanzia di non subire una condanna finale più pesante, ma non può pretendere che la struttura del calcolo della pena rimanga cristallizzata. Questa pronuncia è di fondamentale importanza pratica: essa riafferma l’autonomia del giudice d’appello nella valutazione giuridica dei fatti e nella determinazione della pena, purché venga sempre rispettato il limite del risultato sanzionatorio complessivo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per divieto di reformatio in peius?
È il principio fondamentale secondo cui il giudice, in caso di appello del solo imputato, non può peggiorare la condanna inflitta in primo grado. La garanzia riguarda l’esito finale della pena.
Se la Corte d’Appello aumenta la pena per un reato in continuazione, viola questo divieto?
No, secondo la Cassazione non c’è violazione se la pena complessiva finale non è più grave di quella decisa in primo grado. Il giudice d’appello può modificare la struttura del reato continuato e ricalcolare gli aumenti, a patto di non superare la pena totale precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 06AQRWN) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sente Corte di Appello di Torino del 27 marzo 2024 che lo ha condannato per il reato aggravato, lesioni e tentata rapina, uniti dal vincolo della continuazione.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in quanto la Corte terr riqualificando il reato di cui al capo A come rapina tentata e considerando quale grave, da porre a base per gli aumenti ex 81 cpv, il reato di furto aggravato, pur c una pena complessivamente inferiore a quella del primo giudice aveva determinato gli a per la continuazione in misura superiore a quelli determinati dal Tribunale.
Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha p affermato, in casi analoghi, che non viola il divieto di “reformatio in peius” prev 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del r continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati da disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, irrogando GLYPH una GLYPH pena GLYPH complessivamente GLYPH maggiore GLYPH (Sez. 2 , Sentenza n. 48538 del 21/10/2022 Ud. (dep. 21/12/2022) Rv. 284214 Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud. (dep. 08/11/2017) Rv. 271376 – 01; S , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276196 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024